N. 112 SENTENZA 4 - 7 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Miniere, cave e torbiere  -  Ricerca  e  coltivazione  delle  risorse
  geotermiche - Ricorso  della  Provincia  di  Bolzano  -  Denunciata
  violazione  della  legge  delega  per  mancato  confronto  con   la
  Provincia ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per  i
  rapporti tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  -
  Questione introdotta una volta decorso il termine  decadenziale  di
  giorni sessanta dalla pubblicazione  della  disposizione  normativa
  impugnata - Non estensibilita' del thema decidendum  quale  fissato
  dal ricorso introduttivo - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 23 luglio 2009, n. 99,  art.  27,
  comma 28. 
Miniere, cave e torbiere  -  Ricerca  e  coltivazione  delle  risorse
  geotermiche - Classificazione delle risorse geotermiche in  risorse
  di interesse nazionale,  risorse  di  interesse  locale  e  piccole
  utilizzazioni  locali  - Ricorso  della  Provincia  di  Bolzano   -
  Denunciata violazione della competenza legislativa  primaria  della
  Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali,
  cave e torbiere - Qualificazione della disciplina denunciata  quale
  principio  fondamentale  di   riforma   economico-sociale   -   Non
  fondatezza delle questioni. 
- D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, art. 1, commi 3, 4 e 5. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 14,  105  e
  107, in relazione al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, al  d.P.R.  26
  marzo 1977, n. 235 e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 
Miniere, cave e torbiere  -  Ricerca  e  coltivazione  delle  risorse
  geotermiche - Definizione delle risorse  geotermiche  di  interesse
  nazionale  quali  patrimonio  indisponibile  dello  Stato  e  delle
  risorse  di  interesse  locale   quali   patrimonio   indisponibile
  regionale  -  Omessa  previsione  che  la   disposizione   relativa
  all'appartenenza delle risorse  geotermiche  ad  alta  entalpia  al
  patrimonio indisponibile dello Stato non trova applicazione per  la
  Provincia di Bolzano - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
  Estensione della pronuncia alla Provincia autonoma di Trento. 
- D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, art. 1, comma 6. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 14, e  68;
  d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 4. 
Miniere, cave e torbiere  -  Ricerca  e  coltivazione  delle  risorse
  geotermiche - Individuazione  delle  autorita'  competenti  per  le
  funzioni amministrative - Ricorso  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa  primaria  della
  Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali,
  cave  e   torbiere,   nonche'   della   corrispondente   competenza
  amministrativa e della consistenza  del  patrimonio  provinciale  -
  Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, art. 1, comma 7. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8,  n.  14,  16,
  105 e 107, in relazione al d.P.R.  31  luglio  1978,  n.  1017,  al
  d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e al d.lgs. 16  marzo  1992,  n.  266;
  d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 3,
4, 5 6  e  7,  del  decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99), promosso dalla Provincia autonoma di  Bolzano
con ricorso notificato il 23 aprile 2010, depositato  in  cancelleria
il 30 aprile 2010 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Maria  Letizia
Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 23 aprile  2010  e  depositato  il
successivo 30 aprile la Provincia Autonoma di  Bolzano  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4,
5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99). 
    1.1. - Le disposizione impugnate prevedono: 
        (comma  3)  che  «Sono  d'interesse  nazionale   le   risorse
geotermiche ad alta entalpia, o  quelle  economicamente  utilizzabili
per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito  all'insieme
degli impianti nell'ambito del  titolo  di  legittimazione,  tale  da
assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici,
alla temperatura convenzionale dei reflui  di  15  gradi  centigradi;
sono  inoltre  di  interesse   nazionale   le   risorse   geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine»; 
        (comma 4) che «fatto salvo quanto disposto ai  commi  3  e  5
sono di interesse locale le  risorse  geotermiche  a  media  e  bassa
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la  realizzazione
di  un  progetto  geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti
nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore  a  20
MW termici ottenibili dal solo  fluido  geotermico  alla  temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi»; 
        (comma 5) che «sono piccole utilizzazioni locali  le  risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le  stesse
non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al  regio  decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile»; 
        (comma 6) che «le risorse geotermiche  ai  sensi  e  per  gli
effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del  codice  civile  sono  risorse
minerarie, dove le risorse geotermiche di  interesse  nazionale  sono
patrimonio indisponibile  dello  Stato  mentre  quelle  di  interesse
locale sono patrimonio indisponibile regionale»; 
        (comma 7)  che  «le  autorita'  competenti  per  le  funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e  delle
concessioni  di  coltivazione,  comprese  le  funzioni  di  vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia  mineraria,  riguardanti  le
risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o
enti da esse  delegati,  nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  si
avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo  sull'esercizio  delle
attivita', senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, della  Direzione  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di  cui
all'articolo 40 della legge 11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
modifiche, alla cui denominazione  sono  aggiunte  le  parole  «e  le
georisorse»,  di  seguito  denominato  UNMIG,  nel  caso  di  risorse
geotermiche rinvenute  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana». 
    2. -  La  Provincia  ricorrente  sostiene  che  le   disposizioni
impugnate  violerebbero  l'articolo  8,  n.  14,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), posto che la  disciplina  delle
risorse geotermiche rientrerebbe  "pacificamente"  (viene  richiamata
sul punto la sentenza n. 65  del  2001  della  Corte  costituzionale)
nella propria competenza legislativa primaria in materia di  miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere. 
    La difesa provinciale afferma, inoltre, che, secondo la  sentenza
n. 165 del 2007 della Corte costituzionale, la particolare  forma  di
autonomia espressa dalle norme del Titolo V della parte Seconda della
Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria in  punto
di miniere troverebbe  applicazione  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale. 
    La ricorrente sostiene, poi, che  le  disposizioni  impugnate  si
porrebbero in contrasto anche con l'art. 107 dello Statuto  speciale,
dato che il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio  1978,
n. 1017 (Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  artigianato,  incremento  della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati),
ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige in materia di  energia),  hanno  trasferito  alle
Province autonome le attribuzioni delle amministrazioni  dello  Stato
in materia di cave e torbiere e di attivita' di ricerca,  produzione,
stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell'energia. 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  sostiene,  ancora,  che  le
disposizioni impugnate si porrebbero  in  contrasto  con  l'art.  105
dello Statuto speciale, nonche' con il decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono" in  una  materia
gia' disciplinata da fonti provinciali. La  difesa  della  ricorrente
richiama, in  particolare,  le  leggi  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 8 novembre 1974, n. 18 (Provvidenze  per  lo  sviluppo  delle
ricerche minerarie e  per  la  migliore  utilizzazione  del  porfido,
marmo,  pietre   ornamentali   e   delle   risorse   idrotermali   ed
idrominerali), 10 novembre 1978, n. 67 (Disciplina della prospezione,
ricerca e concessione delle sostanze minerarie), 19 febbraio 1993, n.
4 (Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle  fonti  rinnovabili  di  energia),  18
giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque) e 30 settembre 2005,  n.
7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti
elettrici). 
    2.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere ricordato  la
perdurante  vigenza  del  principio  del  parallelismo  fra  funzioni
legislative  ed  amministrative  aventi  fondamento   nello   Statuto
speciale, sostiene che l'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22  del  2010
violerebbe anche gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale,  in
quanto  detterebbe  una  espressa  disposizione  sul  riparto   delle
competenze  amministrative  in  materia   di   risorse   geotermiche,
pretermettendo in radice le funzioni  amministrative  provinciali  in
materia di miniere, comprese le acque  minerali  e  termali,  cave  e
torbiere. 
    2.2. - La Provincia autonoma di  Bolzano  sostiene,  infine,  che
l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del  2010,  nella  parte  in  cui
prevede che  le  risorse  geotermiche  di  interesse  nazionale  sono
patrimonio indisponibile dello  Stato,  mentre  quelle  di  interesse
locale  rientrano  nel  patrimonio   indisponibile   della   Regione,
violerebbe  l'art.  68  dello  Statuto  speciale,  per  il  quale  le
Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla  loro
competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e
nei diritti demaniali e  patrimoniali  di  natura  immobiliare  dello
Stato e nei beni e diritti demaniali e  patrimoniali  della  Regione,
esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare,  a  servizi
di carattere nazionale e a materie di competenza  regionale,  nonche'
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del  Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di  attuazione  dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e  dal  decreto
legislativo 21 dicembre 1998,  n.  495  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti  modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973,  n.  115,  in  materia  di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), che  avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni  demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione  presenti  sul  territorio
provinciale. 
    Secondo la difesa provinciale l'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010  violerebbe,  pertanto,  l'art.  68  dello
Statuto speciale, concretando cosi' una evidente violazione dell'art.
119 Cost., posto che la titolarita'  della  funzione  legislativa  in
materia di miniere, comprese le acque  minerali  e  termali,  cave  e
torbiere,  comporterebbe  in  via  diretta  la  riconducibilita'   al
patrimonio provinciale dei  correlati  beni  e  diritti  demaniali  e
patrimoniali di  natura  immobiliare  originariamente  di  pertinenza
statale e regionale. 
    3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si  e'  costituito,
tramite l'Avvocatura generale dello  Stato,  con  una  memoria  nella
quale sostiene l'infondatezza delle questioni proposte nel ricorso. 
    3.1. - In via preliminare  la  difesa  erariale  ricorda  che  la
materia delle risorse geotermiche, gia' disciplinata dalla  legge  29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno),  nel  generale
contesto della disciplina delle miniere, ha poi trovato una specifica
e differente regolamentazione da parte della legge 9  dicembre  1986,
n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione  delle  risorse
geotermiche), e sostiene che cio' sarebbe  avvenuto,  analogamente  a
quanto avvenuto in ordine agli  idrocarburi  (anch'essi  inizialmente
inclusi nella legge mineraria  e,  successivamente,  oggetto  di  una
disciplina autonoma), in ragione della specificita' e  particolarita'
della tipologia dei bisogni da  soddisfare  mediante  l'utilizzazione
delle risorse e, pertanto, in ragione della sua valenza  quale  fonte
energetica. Questa  tesi  sarebbe  comprovata  dall'inclusione  delle
risorse geotermiche tra le fonti  rinnovabili  di  energia  da  parte
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del  Piano
energetico nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia),  nell'ambito  delle  definizione  di  un  piano  energetico
nazionale. 
    La difesa erariale afferma, poi, che  la  riforma  della  materia
recata dall'impugnato d.lgs. n. 22 del 2010 sarebbe  stata  originata
dalla necessita'  di  adeguare  al  principio  della  concorrenza  la
precedente disciplina, che era  stata  oggetto  di  segnalazione,  ai
sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la
tutela della concorrenza e  del  mercato),  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  per  il  riconoscimento  di
alcuni diritti  di  esclusiva  ad  Enel  s.p.a.,  per  la  preferenza
accordata ad Enel s.p.a. ed Eni s.p.a. nell'assegnazione dei permessi
di ricerca e nelle concessioni di coltivazione, nonche' per la durata
e la prorogabilita' delle concessioni stesse. 
    3.2.  -  Cio'  premesso,  in  via  generale,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  sostiene  l'infondatezza  delle   questioni
proposte sull'assunto che la  disciplina  delle  risorse  geotermiche
sarebbe riconducibile non a quella delle miniere, di cui all'art.  8,
n. 14, dello Statuto  speciale  della  Regione  Trentino  Alto-Adige,
bensi' a quella concorrente della  produzione  dell'energia,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La difesa erariale richiama, sul punto, la sentenza  n.  689  del
1988 della Corte costituzionale, che ha ritenuto che «lo sfruttamento
dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi  energetici»  rientra
«nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto  ogni
altro aspetto e' rimasta riservata allo Stato». 
    L'Avvocatura dello Stato esclude, poi, che dalla sentenza  n.  65
del 2001 della Corte  costituzionale  possa  desumersi,  come  invece
sostenuto dalla ricorrente, la inclusione delle  risorse  geotermiche
nella categoria delle miniere, dato che in questa pronuncia la Corte,
pur differenziando entrambe queste due categorie di beni dalle  acque
minerali e  termali,  le  considererebbe  comunque  come  separate  e
distinte. 
    3.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, infine,
che le disposizioni impugnate avrebbero  un  contenuto  complesso  in
quanto,  oltre   a   disciplinare   la   materia   della   produzione
dell'energia, inciderebbero anche su altre materie  rientranti  nella
competenza esclusiva dello Stato ed, in  particolare,  sulle  materie
della tutela della  concorrenza  e  della  tutela  dell'ambiente.  Il
d.lgs. n. 22 del 2010, infatti, perseguirebbe  e  fisserebbe,  da  un
lato, una disciplina a tutela della concorrenza, dettando  specifiche
disposizioni che assicurino il confronto competitivo nel rilascio dei
permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento,  dall'altro,
livelli adeguati e non riducibili di tutela su un  bene,  le  risorse
geotermiche,  che  esprimerebbe  una  multifunzionalita'  ambientale,
oltre ad una funzione economico-produttiva. 
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Provincia  autonoma
di Bolzano ha depositato una memoria, nella quale, oltre  a  ribadire
le argomentazioni poste a base del ricorso, rileva che e'  lo  stesso
art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del  2010  a  definire  le  risorse
geotermiche quali risorse minerarie. 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  lamenta,  inoltre,  che  le
disposizioni impugnate violerebbero anche gli articoli 3 e  76  della
Costituzione, dato che il decreto legislativo sarebbe stato  adottato
individualmente dal  Governo  e  senza  confronto  con  la  Provincia
ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante una  espressa
previsione delle legge di delega (art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio  2009,  n.  99,  recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia»), richiedesse esplicitamente un'intesa tra il Governo  e  la
Conferenza stessa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4, 5,  6  e  7,
del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto  della
normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle   risorse
geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse  geotermiche,  assegna
al patrimonio indisponibile dello Stato  le  risorse  geotermiche  di
interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile  regionale  quelle
di interesse locale  ed  individua  nelle  Regioni  o  enti  da  esse
delegati le  autorita'  competenti  per  le  funzioni  amministrative
riguardanti le risorse geotermiche d'interesse  nazionale  e  locale,
mentre individua organi statali come competenti nel caso  di  risorse
geotermiche rinvenute  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana. 
    1.1. - Per la ricorrente queste disposizioni violerebbero: 
        a)  l'art.  8,  n.  14,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige),  posto  che  la   disciplina   delle   risorse
geotermiche rientrerebbe "pacificamente" (viene richiamata sul  punto
la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale) nella  propria
competenza legislativa primaria in materia di  miniere,  comprese  le
acque minerali e termali, cave e torbiere; 
        b) l'art. 107 dello Statuto speciale, dato che il decreto del
Presidente della  Repubblica  31  luglio  1978,  n.  1017  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di artigianato, incremento della  produzione  industriale,
cave e torbiere, commercio, fiere  e  mercati),  ed  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di energia), hanno trasferito alle  Province  autonome  le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di  cave  e
torbiere  e  di  attivita'  di   ricerca,   produzione,   stoccaggio,
conservazione, trasporto e distribuzione dell'energia; 
        c) l'art. 105  dello  Statuto  speciale  nonche'  il  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono"
in una materia gia' disciplinata da fonti provinciali. 
    1.2 - L'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010, che individua
nelle Regioni o enti da esse delegati le autorita' competenti per  le
funzioni   amministrative   riguardanti   le   risorse    geotermiche
d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi  statali  la
competenza  nel  caso  di  risorse  geotermiche  rinvenute  nel  mare
territoriale e  nella  piattaforma  continentale  italiana,  inoltre,
violerebbe gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in quanto
detterebbe una espressa disposizione  sul  riparto  delle  competenze
amministrative in materia di risorse geotermiche,  pretermettendo  in
radice le funzioni amministrative provinciali in materia di  miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere. 
    1.3. - L'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella  parte
in cui prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello  Stato,  mentre  quelle  di  interesse
locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione,  infine,
violerebbe l'art. 68 dello Statuto speciale e l'art.  119  Cost.,  in
quanto le Province, in corrispondenza delle nuove materie  attribuite
alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio  territorio,
nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare
dello Stato e nei beni  e  diritti  demaniali  e  patrimoniali  della
Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare,  a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, e
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del  Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di  attuazione  dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e dal  decreto
legislativo 21 dicembre 1998,  n.  495  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti  modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973,  n.  115,  in  materia  di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello  Stato  e  della  Regione),  avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni  demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione  presenti  sul  territorio
provinciale. 
    2.  -  Deve  preliminarmente  essere   dichiarata   inammissibile
l'ulteriore questione di legittimita' costituzionale  proposta  dalla
Provincia autonoma di Bolzano nella memoria depositata in prossimita'
dell'udienza pubblica, in  riferimento  agli  artt.  3  e  76  Cost.,
sull'assunto che il decreto legislativo sarebbe  stato  adottato  dal
Governo senza confronto con la Provincia ricorrente nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome, nonostante una espressa previsione delle legge  di
delega (art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia»), richiedesse  esplicitamente
un'intesa tra il Governo e la Conferenza stessa. 
    La questione e' inammissibile, non potendo  estendersi  il  thema
decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo, una volta  decorso
il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione  della
disposizione normativa impugnata. 
    3. - Prima di  entrare  nel  merito  delle  questioni,  e'  utile
precisare  che,  in  origine,  le  risorse  geotermiche  avevano  una
disciplina del tutto identica  a  quella  prevista  per  le  miniere.
Infatti, l'art. 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n.  1443  (Norme
di  carattere  legislativo  per  disciplinare   la   ricerca   e   la
coltivazione delle miniere nel Regno), disponeva che «La ricerca e la
coltivazione di sostanze minerali e  delle  energie  del  sottosuolo,
industrialmente utilizzabili,  sotto  qualsiasi  forma  o  conduzione
fisica, sono regolate dalla presente legge». 
    Secondo  questa  disposizione,  le  risorse   geotermiche   erano
pertanto assimilate alle miniere ed erano considerate beni  giuridici
di  carattere  economico  -  produttivo  rientranti  nel   patrimonio
indisponibile dello Stato. Piu' precisamente erano qualificabili beni
originariamente    e    necessariamente    appartenenti    all'intera
collettivita' nazionale. 
    Il  sopravvenire  dell'emergenza   ambientale   ha   indotto   il
legislatore statale a distinguere le risorse geotermiche dalle  altre
risorse minerarie giacenti nel sottosuolo, provvedendo all'emanazione
di una disciplina speciale, della quale fa menzione anche  il  codice
dell'ambiente,  precisando,  all'art.  144,  comma  5,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  che
«le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da
norme  specifiche,  nel  rispetto  del   riparto   delle   competenze
costituzionalmente determinate». 
    Detta nuova disciplina e' costituita: a) da un insieme  di  norme
contenute nella legge 9  dicembre  1986,  n.  896  (Disciplina  della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), nonche'  dal
suo  regolamento  di  attuazione,  approvato  con  il   decreto   del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione  del
regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896),  che,
all'art. 10, prevede, per la ricerca delle risorse  geotermiche,  una
procedura ante  litteram  analoga  a  quella  che  sarebbe  stata  la
valutazione di impatto ambientale; dalla legge 9 gennaio 1991, n.  10
(Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia  di
uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), la quale, all'art. 3,  inserisce
tra le fonti rinnovabili di energia le risorse  geotermiche;  b)  dal
d.lgs. n.  22  del  2010,  oggetto  del  presente  giudizio,  che  ha
successivamente disciplinato la materia; c) ed  infine  dall'art.  34
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative
alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche. 
    Alla luce di quanto sinora esposto, puo' dunque affermarsi che le
"risorse    geotermiche"    costituiscono    un    bene     giuridico
multifunzionale, per le diverse utilita' che esse  esprimono:  quella
economica, relativa alla produzione di energia, e  quella  ambientale
conseguente al fatto che esse  costituiscono  una  fonte  di  energia
rinnovabile e,  quindi,  compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente.
Energia e ambiente, in queste disposizioni,  non  sono  piu'  termini
antitetici,  ma  conciliabili  tra  loro.  Le  risorse   geotermiche,
infatti,    sono,    contemporaneamente,    un     bene     giuridico
economico-produttivo ed un bene ambientale (sentenze n. 1  del  2010,
n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008). 
    Le richiamate disposizioni del d.lgs n. 22  del  2010,  le  quali
hanno  ad  oggetto  la  gestione  e  l'utilizzazione  delle   risorse
geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed  il  loro
inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano  nel  quadro
di una vera e propria  rivoluzione  della  politica  energetica,  che
finora ha visto nella combustione del  carburante,  e  quindi  in  un
fenomeno  altamente  inquinante,  il  principale  strumento  per   la
produzione di energia.  Di  conseguenza,  esse  hanno  certamente  il
valore di una "riforma economico-sociale" di rilevanti importanza  e,
indipendentemente dal problema delle situazioni  dominicali,  debbono
essere osservate anche dalle  Regioni  a  statuto  speciale  e  dalle
Province  autonome,  titolari  di  competenze  primarie  in  tema  di
"miniere". 
    Dette disposizioni, inoltre,  che  perseguono  l'unica  ratio  di
ottenere  energia  rinnovabile   e   senza   inquinamento,   derivano
dall'esercizio da parte dello Stato  delle  competenze  esclusive  in
materia ambientale, in  necessario  concorso  con  le  competenze  in
materia di energia, sicche', anche sotto questo profilo, esse sono in
grado di imporsi all'osservanza da parte delle Province autonome,  le
quali sono sprovviste di competenze legislative primarie  in  materia
di tutela dell'ambiente. 
    4. - Circa le questioni di legittimita' costituzionale dei  commi
3, 4 e 5, dell'art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, occorre  innanzitutto
ricordare che queste devono essere risolte tenendo  presente  che  le
disposizioni statali (r.d. n. 1443 del 1927) vigenti al momento della
promulgazione  dello  Statuto  speciale  (legge   costituzionale   26
febbraio 1948, n.  5),  riconducevano  le  risorse  geotermiche  alla
materia delle miniere. Scelta, come  visto,  confermata  anche  dalla
disciplina statale successiva e dalla stessa  disposizione  censurata
(art. 1, comma 6). 
    Da cio' non discende, tuttavia, la fondatezza delle questioni  di
legittimita' costituzionale all'esame della Corte. 
    Al riguardo occorre osservare che gli impugnati commi 3,  4  e  5
dell'art.  1  del  d.  lgs.  n.  22  del  2010  sono  strumentali  al
perseguimento delle finalita' enunciate nel precedente comma  1,  nel
quale si legge che «la ricerca e la coltivazione a  scopi  energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato,  nel
mare territoriale e nella  piattaforma  continentale  italiana  [...]
sono considerate di pubblico  interesse  e  di  pubblica  utilita'  e
sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto». 
    E' proprio al fine  di  rendere  effettivo  il  perseguimento  di
quelle finalita' di pubblico interesse e di pubblica  utilita'  sopra
citate,  che  gli  impugnati  commi  3,  4  e  5  procedono  ad   una
classificazione delle risorse geotermiche secondo il  loro  tasso  di
entalpia, cioe' di potenza energetica,  stabilendo:  che  le  risorse
geotermiche ad alta entalpia «sono  di  interesse  nazionale»,  cioe'
producono utilita' pubblica per l'intero  territorio  nazionale;  che
quelle a media e bassa entalpia «sono  di  interesse  locale»  (recte
regionale o provinciale),  soddisfano  cioe'  un  interesse  pubblico
limitato ai residenti in una data  Regione  o  Provincia;  e  che  le
risorse  definite  «piccole  utilizzazioni  locali»   soddisfano   un
interesse  puramente  locale  e  sono  sottoposte   alla   disciplina
semplificata di cui all'art. 10 dello stesso decreto. 
    In sostanza le risorse geotermiche, considerate nel  loro  valore
energetico e nel loro valore ambientale, sono ritenute  «di  pubblico
interesse e di pubblica utilita'» solo entro una  determinata  soglia
di  potenza  energetica  e  sono,  conseguentemente,  divise  in  due
categorie:  l'una,  relativa  alle  risorse  ad  alta  entalpia,   di
«interesse nazionale», l'altra, relativa alle risorse a media e bassa
entalpia, di «interesse regionale o provinciale». 
    Si e', dunque, di fronte ad un principio fondamentale di  riforma
economico-sociale, che la Provincia autonoma  di  Bolzano  e'  tenuta
anch'essa a  rispettare,  ai  sensi  dell'art.  4  dello  Statuto  di
autonomia. 
    Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,   in   proposito
avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono, di conseguenza,
essere dichiarate non fondate. 
    5. - Diverso discorso e' da  fare  in  relazione  alle  questioni
sollevate in riferimento al comma 6, dell'art. 1, del  d.lgs.  n.  22
del 2010, secondo il quale «le risorse geotermiche, ai  sensi  e  per
gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal  regio  decreto  29
luglio 1927, n. 1443, e dall'art. 826 del codice civile, sono risorse
minerarie dove le risorse geotermiche  di  interesse  nazionale  sono
patrimonio indisponibile dello  Stato,  mentre  quelle  di  interesse
locale, sono patrimonio indisponibile regionale». 
    In  questa  disposizione  si  afferma,  in  sostanza,   che,   in
conformita' all'art. 43  Cost.  (secondo  il  quale  «la  legge  puo'
riservare originariamente [...] fonti di energia [...] di  preminente
interesse generale»), le risorse  geotermiche  sono  beni  comuni  e,
ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio  statale  o
regionale. 
    Per quanto riguarda la Provincia autonoma  di  Bolzano,  si  deve
peraltro tener presente che la stessa ha una  competenza  legislativa
primaria in materia di miniere (e quindi di  risorse  geotermiche)  e
che l'art. 68 dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
prevede che «le  province,  in  corrispondenza  delle  nuove  materie
attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito  del  proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura
immobiliare dello Stato e nei beni  e  nei  diritti  demaniali  della
regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare,  a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza  regionale».
Va inoltre ricordato che, in attuazione di tale previsione, l'art.  4
delle Norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.P.R. n.  115
del 1973, annovera le  "miniere"  tra  i  beni  e  diritti  demaniali
trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    Qui  la   contraddizione   delle   norme   statali   di   riforma
economico-sociale con le disposizioni statutarie e' evidente. 
    Sennonche' occorre tener presente che le disposizioni statutarie,
come  sopra  si   e'   accennato,   concernono   soltanto   l'aspetto
patrimoniale delle  risorse  geotermiche  e  non  quello  ambientale,
sicche' il  contrasto  delle  norme  statali  con  quelle  statutarie
riguarda  soltanto  l'appartenenza  del  bene  e  non   le   utilita'
ambientali che le risorse geotermiche esprimono (sentenze  n.  1  del
2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008). 
    Ne consegue che, nel vigente quadro ordinamentale,  la  Provincia
di Bolzano e'  tenuta  ad  osservare  le  norme  statali  costituenti
riforme  economico-sociali  per  quegli  aspetti  che  riguardano  la
gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano
esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene  tutti  i  suoi
diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre  termini,
spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di  ricerca  ed
alle concessioni delle risorse geotermiche. 
    Se ne deve concludere che il comma 6 dell'art. 1 del d.lgs n.  22
del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte   in   cui   non   prevede   che   la   disposizione   relativa
all'appartenenza  delle  risorse  geotermiche  ad  alta  entalpia  al
patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di
Bolzano. 
    La  conclusione  appena  enunciata  deve  estendersi  anche  alla
Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza  di  questa
Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
di una  norma  statale,  a  seguito  del  ricorso  di  una  Provincia
autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema  statutario
della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere  la  sua  efficacia
anche all'altra (ex plurimis, sentenza n. 133 del 2010). 
    6. - Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell'art.  1
del d.lgs. n. 22 del 2010 sono, invece, non fondate. 
    La  disposizione  impugnata,  infatti,  conferisce,  in  base  al
principio di sussidiarieta', le funzioni amministrative  in  tema  di
ricerca e coltivazione delle risorse  geotermiche  alle  Regioni,  e,
quindi, anche alla Provincia autonoma  di  Bolzano,  e  non  risulta,
pertanto, in alcun modo  lesiva,  delle  attribuzioni  costituzionali
della ricorrente. Come, d'altronde,  non  lesiva  risulta  essere  la
attribuzione  ad  organi  statali   delle   funzioni   amministrative
riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare aperto e  nella
piattaforma continentale italiana, posto che si tratta di  ambiti  di
territorio  sottratti   alla   competenza   regionale   e   ricadenti
pacificamente in quella dello Stato. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  6,
del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto  della
normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle   risorse
geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,  della  legge  23
luglio  2009,  n.  99),  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
disposizione relativa all'appartenenza delle risorse  geotermiche  ad
alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si  applica
alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, commi  3,  4  e  5,  del  d.lgs.  n.  22  del  2010,
sollevate, in riferimento agli articoli 8,  n.  14,  105  e  107  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  in  relazione  al
decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1978,  n.  1017
(Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  artigianato,  incremento  della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e  mercati)
ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonche' in  relazione  al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e  coordinamento),  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2010
sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14,  16,  105  e  107  del
d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  dei  beni  demaniali  e
patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977,
al  d.P.R.  n.  1017  del  1978,  nonche'  in  relazione  al  decreto
legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011 
 
               Il Direttore della cancelleria: Melatti