N. 114 SENTENZA 4 - 7 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
  straordinarie  di  accelerazione  dei  lavori  pubblici  privi   di
  interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria
  situazione di grave crisi congiunturale -  Ricorso  del  Governo  -
  Eccepita  inammissibilita'  della  questione  per  avere  lo  Stato
  evocato «contemporaneamente» le norme  dello  Statuto  speciale  di
  autonomia e quelle contenute nel novellato  titolo  V  della  parte
  seconda della Costituzione - Reiezione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,  n.  12,
  art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117,  secondo  comma,  lett.  e)  ed  l);  legge
  costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
  straordinarie  di  accelerazione  dei  lavori  pubblici  privi   di
  interesse  transfrontaliero  -  Ricorso  del  Governo  -   Asserito
  contrasto  con  le  norme  del  codice  dei  contratti  pubblici  -
  Insuscettibilita' della disposizione censurata di recare un  vulnus
  alle evocate competenze  statali  -  Genericita'  delle  censure  e
  inconferenza  del  parametro  evocato  -   Inammissibilita'   della
  questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, commi 1 e 2, inserito dalla legge regionale  16  luglio
  2010, n. 12, art. 4, comma 28. 
- Legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  art.  4,  comma  28;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7  e
  7-bis. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure
  straordinarie  di  accelerazione  dei  lavori  pubblici  privi   di
  interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore  pari
  o inferiore a 1 milione di euro  preferibilmente  con  il  criterio
  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del  Governo
  - Denunciata violazione della competenza  esclusiva  statale  nelle
  materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile  -
  Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
  n. 12, art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, artt. 81 e 112, comma 9. 
Appalti pubblici  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Ipotesi di affidamento dei  lavori  con  il  criterio  dell'offerta
  economicamente piu' vantaggiosa - Applicazione, in ogni  caso,  del
  sistema di esclusione automatica delle offerte anomale -  Contrasto
  con la disciplina statale espressione  della  competenza  esclusiva
  dello  Stato  nelle  materie  della  tutela  della  concorrenza   e
  dell'ordinamento civile - Illegittimita'  costituzionale  in  parte
  qua. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
  n. 12, art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -  Forme
  di pubblicita' - Affidamento dei lavori di valore pari o  inferiore
  a 1 milione di euro preferibilmente con  il  criterio  dell'offerta
  economicamente piu'  vantaggiosa  -  Pubblicazione  all'Albo  della
  stazione appaltante e comunicazione  all'Osservatorio  Regionale  -
  Contrasto con la disciplina statale  espressione  della  competenza
  esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della  concorrenza
  e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in  parte
  qua. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, comma 4, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
  n. 12, art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  ed  l);  legge  12
  aprile 2006, n. 163, art. 122, commi 3, 4 e 5. 
Appalti pubblici  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di  ingegneria  e
  di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al  netto
  di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla  base  di  una
  procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati
  dal responsabile unico del procedimento -  Ricorso  del  Governo  -
  Eccepita  inammissibilita'  per   genericita'   delle   censure   -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
  n. 12, art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 91, comma 2. 
Appalti pubblici  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di  ingegneria  e
  di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al  netto
  di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla  base  di  una
  procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati
  dal  responsabile  unico  del  procedimento  -  Contrasto  con   la
  disciplina statale espressione  della  competenza  esclusiva  dello
  Stato   nelle   materie   della   tutela   della   concorrenza    e
  dell'ordinamento civile - Illegittimita'  costituzionale  in  parte
  qua. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4  giugno  2009,  n.  11,
  art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010,
  n. 12, art. 4, comma 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  ed  l);  legge  12
  aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 2-bis. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:  Ugo  DE  SIERVO  Presidente,  Paolo   MADDALENA,   Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  4,  comma
28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16  luglio  2010,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.
21 del 2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorso notificato il 18 settembre 2010, depositato in cancelleria il
21 settembre 2010 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per  la
Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 28, della legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del
bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2010-2012  ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.  21  del  2007),  per
asserita violazione dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),
nonche' dell'art.  117,  secondo  comma,  lettere  e)  ed  l),  della
Costituzione. 
    La  norma  impugnata,  ha  inserito  l'art.  1-bis  nella   legge
regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  e  delle
famiglie, accelerazione  di  lavori  pubblici),  ha  disposto  misure
straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse
transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria  situazione
di grave crisi congiunturale. 
    Secondo il ricorrente, la disposizione  censurata  contrasterebbe
con quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle   direttive   2004/17/CE   e   2004/18/CE),   e
conseguentemente con le norme costituzionali sopra citate. 
    Prima  di  esporre  il  contenuto  delle  singole   censure,   il
ricorrente rileva come l'art. 4 dello Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia, pur attribuendo alla  Regione  la  titolarita'
della competenza primaria in materia  lavori  pubblici  di  interesse
regionale, imponga che, nell'esercizio di tale funzione  legislativa,
vengano   rispettati   i   limiti   posti   dai   principi   generali
dell'ordinamento giuridico  della  Repubblica,  nonche'  dalle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali, nonche' dagli  obblighi
internazionali. 
    In particolare, la potesta'  legislativa  regionale  deve  essere
espletata nel rispetto,  con  riferimento  alla  fase  relativa  alla
procedura di scelta del contraente, delle norme, poste a tutela della
concorrenza, contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006. 
    In relazione, invece, alla  fase  relativa  alla  conclusione  ed
esecuzione del contratto, varrebbero i limiti dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico  della  Repubblica,  nonche'  delle  norme
fondamentali di riforma economico-sociali (si cita, tra le altre,  la
sentenza n. 221 del 2010). 
    1.2. - Esposto  cio',  il  ricorrente  deduce,  in  primo  luogo,
l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 1-bis, commi 1  e
2, della legge  regionale  n.  11  del  2009,  nel  testo  introdotto
dall'art. 4, comma 28, della legge regionale n. 12 del 2010, i  quali
dispongono: 
    «1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di  grave
crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i  lavori  di  importo
pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA  non  presentano
interesse transfrontaliero. 
    2. I lavori di valore pari o  inferiore  all'importo  di  cui  al
comma  1  sono  affidati,  a  cura   del   responsabile   unico   del
procedimento, mediante ricerca di mercato  volta  a  individuare  gli
operatori  economici  in  possesso   dei   necessari   requisiti   di
qualificazione.  L'invito  diretto  e'  rivolto  ad  almeno  quindici
soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo  criteri
di rotazione. Il termine di ricezione delle offerte non  puo'  essere
inferiore a dieci  giorni  dalla  data  di  invio  della  lettera  di
invito». 
    Tali  disposizioni  contrasterebbero  con  quelle  contenute  nel
d.lgs. n. 163 del 2006, e, segnatamente, con gli artt. 56  (procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di  gara),  57  (procedura
negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara),  70
(termini di ricezione delle domande di partecipazione e di  ricezione
delle offerte), e 122, commi 6, 7 e 7-bis (disciplina specifica per i
contratti  di  lavori  pubblici  sotto   soglia),   con   conseguente
violazione delle  competenze  statutarie,  nonche'  della  competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed
l), Cost. In particolare, si deduce, da un lato, che le procedure  di
affidamento dei contratti pubblici  afferiscono  alla  materia  della
tutela della concorrenza, dall'altro, che la disciplina contenuta nel
predetto decreto si configura quale espressione di norme fondamentali
di riforma economico-sociali. 
    1.3. - Il comma 3 dello stesso art. 1-bis prevede,  inoltre,  che
«i lavori di cui al comma 2  sono  affidati  preferibilmente  con  il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  I  lavori  di
cui al comma 2 possono essere affidati con  il  criterio  del  prezzo
piu' basso ove ritenuto motivatamente piu'  adeguato  dalla  stazione
appaltante rispetto  al  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo piu' basso si
dara' corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione
automatica delle offerte anomale». 
    Secondo  il  ricorrente,  tali  disposizioni  si  porrebbero   in
contrasto con gli  artt.  81  (criteri  per  la  scelta  dell'offerta
migliore) e con l'art. 122,  comma  9  (disciplina  specifica  per  i
contratti di lavori pubblici sotto soglia), del  d.lgs.  n.  163  del
2006, in tema di scelta del criterio di aggiudicazione e di  anomalie
delle offerte. Si osserva, infatti, che, se e' vero che  la  stazione
appaltante puo' prevedere nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso  pari  o
superiore alla  soglia  di  anomalia,  tale  facolta'  di  esclusione
automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
e'  inferiore  a  dieci.   Le   disposizioni   impugnate,   pertanto,
violerebbero  le   citate   norme   statutarie   della   Regione   ed
eccederebbero dalla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere e)  ed  l),  Cost.,  «attesa  l'afferenza  dei
criteri di aggiudicazione  dei  lavori  alla  materia  "tutela  della
concorrenza" di competenza  esclusiva  statale  e  tenuto  conto  del
carattere di "normativa fondamentale  di  riforma  economico-sociale"
della disciplina codicistica». 
    1.4. - Il comma 4 dell'art. 1-bis prevede, a sua volta, che  «gli
affidamenti di  cui  al  comma  2  vanno  pubblicati  all'Albo  della
stazione appaltante e comunicati  all'Osservatorio  Regionale».  Tale
disposizione contrasterebbe con l'art. 122,  commi  3,  4  e  5,  del
d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di  pubblicita'  della  procedura  di
affidamento, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettere e) ed  l),  Cost.  In  particolare,  si  deduce  che  sarebbe
illegittima l'introduzione di forme di  pubblicita'  attenuata  degli
affidamenti, atteso che la disciplina di tale profilo, afferendo alla
materia  della  tutela  della  concorrenza,  sarebbe  di   competenza
esclusiva statale. 
    1.5. - Oggetto di impugnazione e' anche il comma 5  del  predetto
art. 1-bis, il quale prevede che «fino al 31 dicembre 2011 i  servizi
di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a  50.000
euro al netto di IVA sono affidati dalla  stazione  appaltante  sulla
base di una procedura selettiva mediante curricula tra  tre  soggetti
individuati dal responsabile unico del procedimento  secondo  criteri
di professionalita', rotazione e imparzialita'». 
    Tale disposizione contrasterebbe con  l'art.  91,  comma  2,  del
d.lgs.  n.  163  del  2006,  relativo  all'affidamento  dei   servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, con conseguente  lesione
della competenza legislativa esclusiva statale di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    2. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, chiedendo che il  ricorso  venga  dichiara  inammissibile  ed
infondato, con riserva di esplicitare le ragioni della  richiesta  in
una successiva memoria. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della  Regione
ha depositato una memoria  con  la  quale  assume,  in  primo  luogo,
richiamando le sentenze n. 221 e n. 45 del  2010,  l'inammissibilita'
delle censure  prospettate  con  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, Cost. Essendo la Regione Friuli-Venezia  Giulia  ad  autonomia
differenziata unici parametri invocabili sarebbero le norme contenute
nello Statuto speciale. Inoltre, si osserva che,  facendo  valere  il
ricorso «contemporaneamente i limiti statutari e l'art. 117,  secondo
comma, Cost.», lo stesso sarebbe «intrinsecamente contraddittorio». 
    Posto cio', si passa  ad  analizzare  le  censure  riferite  alle
singole disposizioni, ferma restando la dedotta inammissibilita'  del
ricorso per le ragioni indicate. 
    3.1. - Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 1-bis  si  rileva
come la doglianza sarebbe inammissibile, in quanto il ricorrente  non
avrebbe indicato i motivi del contrasto con la norma statale «ne' per
quale ragione le norme invocate rappresenterebbero norme fondamentali
di riforma economico-sociale». 
    Inoltre,  si  osserva  come  le  norme  statali,  richiamate  nel
ricorso, sarebbero inconferenti.  La  disciplina  "corrispondente"  a
quella regionale sarebbe contenuta nell'art. 123 del  d.lgs.  n.  163
del 2006, il quale stabilisce che «per gli appalti aventi ad  oggetto
la sola esecuzione di lavori di importo  inferiore  a  1  milione  di
euro, le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta',  senza  procedere  a
pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti
concorrenti, se sussistono in tale  numero  soggetti  qualificati  in
relazione  ai  lavori  oggetto  dell'appalto,  individuati  tra   gli
operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai  commi  che
seguono». 
    3.2. - Con riferimento al comma 3  dello  stesso  art.  1-bis  si
rileva come l'asserito contrasto con l'art. 81 non sarebbe  motivato.
Fermo restando cio', la  difesa  regionale  sottolinea  che  gia'  la
Corte, con la citata sentenza n. 221 del 2010, ha  chiarito  che  non
viola la tutela della concorrenza avere stabilito una preferenza  per
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    Per  quanto  attiene,  poi,  la  mancata  previsione  della   non
operativita'  dell'esclusione  automatica  «quando  il  numero  delle
offerte ammesse e' inferiore a dieci», si deduce che la norma statale
deve ritenersi di dettaglio e  pertanto  derogabile  dal  legislatore
regionale. 
    3.3. - Con riferimento alla  censura  relativa  al  comma  4,  la
disciplina  statale,  si  sottolinea  nella  memoria,  sarebbe  stata
"superata" da quanto previsto dall'art.  32  della  legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile). In particolare, tale disposizione prevede, tra l'altro,  che
«a far data dal 1° gennaio 2010, gli  obblighi  di  pubblicazione  di
atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicita'
legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti
informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati». 
    3.4. - Infine, con riferimento al  comma  5  dell'art.  1-bis  si
afferma come il mancato  richiamo  di  tutti  i  principi  menzionati
nell'art.  91,  comma  2,  «non  significa   che   essi   non   siano
applicabili». Inoltre, «l'art. 57, comma 6 [del  d.lgs.  n.  163  del
2006], prevede una "procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara", per cui, tenuto conto che la norma impugnata  vale
fino al 31 dicembre 2011 e che l'importo dell'appalto e' ridotto,  la
"procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti  individuati
dal   responsabile   unico   del   procedimento"    puo'    ritenersi
sostanzialmente rispettosa  dei  principi  ricavabili  dall'art.  57,
comma 6». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 28, della
legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  16  luglio  2010,  n.  12
(Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.  21
del 2007), che ha inserito l'art. 1-bis  nella  legge  della  Regioni
Friuli Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  per  asserita
violazione dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  nonche'
dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    2. - Prima di  esaminare  le  singole  censure  proposte  con  il
ricorso, deve rilevarsi come questa Corte, con le sentenze n.  221  e
n. 45 del 2010, abbia gia' specificamente esaminato  la  problematica
dei rapporti tra lo Stato e  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province  autonome  con  riferimento  al  riparto  delle   rispettive
competenze legislative in tema di appalti pubblici. 
    In particolare, con la prima delle citate  pronunce,  emessa  nei
confronti della odierna resistente (sentenza n.  221  del  2010),  la
Corte ha preliminarmente rilevato che l'art.  4  della  citata  legge
costituzionale n. 1 del 1963, con la  quale  e'  stato  approvato  lo
Statuto   speciale   di   autonomia,   attribuisce    alla    Regione
Friuli-Venezia Giulia  competenza  legislativa  primaria  in  materie
specificamente enumerate, tra  le  quali  rientra  anche  quella  dei
lavori pubblici di interesse regionale (n. 9). 
    La Corte ha cosi' osservato che, in presenza  di  tale  specifica
attribuzione, non contemplando il  novellato  titolo  V  della  parte
seconda  della  Costituzione  la  materia  "lavori  pubblici",  debba
trovare applicazione - secondo quanto  previsto  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione) -  la  previsione  statutaria
sopra citata. 
    Cio', tuttavia, non significa che - in relazione alla  disciplina
dei contratti di appalto che incidono sul territorio della Regione  -
la legislazione  regionale  sia  libera  di  esplicarsi  senza  alcun
vincolo e che non possano trovare  applicazione  le  disposizioni  di
principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).  La  medesima
disposizione statutaria contenuta nell'art. 4 sopra  citato  prevede,
infatti, che la potesta' legislativa primaria regionale  deve  essere
esercitata «in armonia con la Costituzione, con i  principi  generali
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica,   con   le   norme
fondamentali delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli  obblighi
internazionali dello Stato (...)». 
    Ora, non vi e' dubbio che le disposizioni  contenute  nel  citato
Codice dei contratti pubblici - per la parte in cui si correlano alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della  Costituzione  e,
in particolare, all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed  l),  in
tema di tutela della concorrenza e di  ordinamento  civile  -  devono
essere ascritte, per il  loro  stesso  contenuto  d'ordine  generale,
all'area  delle  norme  fondamentali  di  riforme  economico-sociali,
nonche' delle norme con le quali lo Stato  ha  dato  attuazione  agli
obblighi internazionali  nascenti  dalla  partecipazione  dell'Italia
all'Unione europea. 
    E'  significativo,  a  questo  riguardo,  che  con   orientamento
consolidato questa Corte ha affermato che «deve  essere  riconosciuto
ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la
natura di  norme  fondamentali  di  riforme  economico-sociali  della
Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla potesta'
legislativa primaria»  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. E  cio'  «segnatamente  per
quelle norme del predetto Codice che  attengono,  da  un  lato,  alla
scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e,  dall'altro,
al  perfezionamento  del  vincolo  negoziale  e  alla  correlata  sua
esecuzione» (ex multis, sentenza n. 45 del 2010). 
    3. - In  questa  prospettiva,  come  ha  rilevato  questa  Corte,
vengono in considerazione, in primo luogo,  i  limiti  derivanti  dal
rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali  ad
assicurare  le  liberta'  comunitarie,  e  dunque   le   disposizioni
contenute nel Codice dei contratti pubblici che costituiscono diretta
attuazione delle  prescrizioni  poste  a  livello  europeo.  In  tale
ambito, la disciplina regionale non puo' avere un contenuto  difforme
da quella  prevista,  in  attuazione  delle  norme  comunitarie,  dal
legislatore nazionale e, quindi, non puo' alterare  negativamente  il
livello di tutela assicurato dalla normativa statale. 
    In secondo luogo, il  legislatore  regionale  deve  rispettare  i
principi dell'ordinamento giuridico della  Repubblica,  tra  i  quali
sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina  di  istituti  e
rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione
ed esecuzione del contratto di appalto, che  devono  essere  uniformi
sull'intero  territorio  nazionale,  in  ragione  della  esigenza  di
assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.  A  cio'  e'  da
aggiungere che nelle suindicate fasi si collocano anche istituti  che
rispondono ad interessi unitari e  che  −  implicando  valutazioni  e
riflessi finanziari, che non tollerano discipline  differenziate  nel
territorio dello Stato − possono  ritenersi  espressione  del  limite
rappresentato    dalle    norme    fondamentali     delle     riforme
economico-sociali. 
    L'esame delle questioni  di  costituzionalita'  proposte  con  il
ricorso  dello  Stato  deve  essere  svolto  alla  luce  del   quadro
costituzionale sopra delineato. 
    Ne' puo'  ritenersi,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla
difesa regionale, che il ricorso sia inammissibile per avere lo Stato
evocato «contemporaneamente»  le  norme  dello  Statuto  speciale  di
autonomia e quelle contenute  nel  novellato  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione. Dalla lettura complessiva del ricorso  e,
in particolare, dalla premessa svolta, che introduce l'analisi  delle
singole censure, risulta come il ricorrente abbia correttamente fatto
riferimento alle norme statutarie, nella parte in  cui  attribuiscono
alla Regione  la  competenza  in  materia  di  lavori  pubblici,  con
contestuale previsione dei limiti alla sua  esplicazione.  In  questa
prospettiva, il richiamo anche alle disposizioni contenute  nell'art.
117, secondo comma, lettere e) ed  l),  Cost.  trova  giustificazione
nella considerazione secondo cui i  limiti  statutari  alla  potesta'
legislativa   regionale   derivano   dalla   legislazione    statale,
costituente  espressione  di   principi   generali   dell'ordinamento
giuridico della Repubblica,  emanata,  nella  specie,  in  attuazione
proprio  delle  suindicate  prescrizioni  costituzionali.  In   altri
termini, i  limiti  derivanti  dalla  necessita'  di  rispettare  gli
obblighi  internazionali,  le  norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e i principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica sono rinvenibili in  quelle  disposizioni  contenute
nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato
la competenza legislativa ad esso attribuita dal predetto  titolo  V,
in particolare  con  riferimento  alla  materia  della  tutela  della
concorrenza e dell'ordinamento civile. 
    4. - Cosi' precisato, in linea generale, l'assetto  dei  rapporti
tra le competenze legislative dello Stato e quelle  della  Regione  a
statuto speciale Friuli-Venezia Giulia nella materia de qua, si  puo'
passare all'esame delle singole censure proposte con il ricorso. 
    5. - Sono stati, innanzitutto, impugnati i commi 1 e 2  dell'art.
1-bis, della legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  11  del
2009, nella parte in cui prevedono che: 
    «1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di  grave
crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i  lavori  di  importo
pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA  non  presentano
interesse transfrontaliero. 
    2. I lavori di valore pari o  inferiore  all'importo  di  cui  al
comma  1  sono  affidati,  a  cura   del   responsabile   unico   del
procedimento, mediante ricerca di mercato  volta  a  individuare  gli
operatori  economici  in  possesso   dei   necessari   requisiti   di
qualificazione.  L'invito  diretto  e'  rivolto  ad  almeno  quindici
soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo  criteri
di rotazione. Il termine di ricezione delle offerte non  puo'  essere
inferiore a dieci  giorni  dalla  data  di  invio  della  lettera  di
invito». 
    Secondo il ricorrente,  tali  norme  violerebbero  gli  artt.  56
(procedura negoziata previa pubblicazione di un bando  di  gara),  57
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara),
70 (termini  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  e  di
ricezione delle offerte), e 122,  commi  6,  7  e  7-bis  (disciplina
specifica per i contratti  di  lavori  pubblici  sotto  soglia),  del
d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 4  della
legge  costituzionale  n.  1  del  1963,  sotto  il   profilo   della
inosservanza di norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
    5.1. - La questione e' inammissibile. 
    Per  quanto  attiene  al  primo  comma,   deve   rilevarsi   che,
limitandosi  a  stabilire  che  i  lavori  ivi  descritti  non  hanno
interesse transfrontaliero, esso presenta un contenuto precettivo non
suscettibile di recare un vulnus alle evocate competenze statali. 
    Con riferimento, invece,  al  secondo  comma  dello  stesso  art.
1-bis,  l'inammissibilita'  della  censura  e',   in   primo   luogo,
conseguenza della genericita' dei motivi, non  supportati  da  idonee
argomentazioni. Il ricorrente, infatti, si e' limitato  a  richiamare
genericamente le norme sopra indicate del d.lgs.  n.  163  del  2006,
senza specificare quali parti  di  esse  fossero  rilevanti  e  senza
indicare le ragioni della  asserita  difformita'  della  disposizione
regionale rispetto a quelle statali. 
    In  secondo  luogo,  tali  disposizioni  sono,  in   ogni   caso,
inconferenti. La norma regionale disciplina  la  procedura  ristretta
semplificata, applicata agli appalti sotto  la  soglia  di  rilevanza
europea. La disposizione statale che disciplina tale procedura,  come
rilevato anche dalla difesa della resistente, e' contenuta  nell'art.
123 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    Consegue che il mancato riferimento a tale disposizione  statale,
l'unica  suscettibile  di  essere  considerata,  nella  specie,  come
parametro interposto, impedisce l'esame nel merito della questione di
legittimita' costituzionale sollevata con il ricorso. 
    6. - E', altresi', impugnato il comma 3 del predetto art.  1-bis,
nella parte in cui dispone che «i lavori  di  cui  al  comma  2  sono
affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa».  Tali  lavori  «possono  essere  affidati  con  il
criterio del  prezzo  piu'  basso  ove  ritenuto  motivatamente  piu'
adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio  del
prezzo piu' basso si dara' corso, in ogni caso, all'applicazione  del
sistema di esclusione automatica delle offerte anomale». 
    Secondo il ricorrente, detta disposizione contrasterebbe con  gli
artt. 81 (criteri per la scelta dell'offerta migliore) e con il comma
9 dell'art. 112, (disciplina specifica  per  i  contratti  di  lavori
pubblici sotto soglia), del d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di scelta
del criterio di  aggiudicazione  e  di  anomalie  delle  offerte.  In
particolare, si deduce che, se la stazione appaltante puo'  prevedere
nel bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, tale facolta' di esclusione automatica non e'  esercitabile
quando il numero delle offerte  ammesse  e'  inferiore  a  dieci.  Ne
deriverebbe la sostanziale violazione  delle  competenze  legislative
esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed
l), Cost. 
    6.1. - La questione e' solo in parte fondata. 
    La norma impugnata  contiene  due  diversi,  ancorche'  connessi,
precetti. 
    Nella  prima  parte,  essa  prevede  che  i  lavori  oggetto   di
regolamentazione  debbano  essere  affidati  preferibilmente  con  il
criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa.  Il  criterio
del prezzo piu' basso puo' essere utilizzato  soltanto  ove  ritenuto
piu' adeguato dalla stazione appaltante. A livello statale l'art. 81,
comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, evocato dal ricorrente,  pone  i
due criteri su un piano di sostanziale parita',  prevedendo  che  «la
migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso
o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa». 
    A tale proposito, questa Corte ha gia' avuto  modo  di  affermare
che nei casi, quale quello in esame, in cui il legislatore  regionale
non ha escluso in via aprioristica  ed  astratta  uno  dei  possibili
criteri di aggiudicazione, ma si e' limitato ad indicare un ordine di
priorita'  nella  scelta,  tale  diversita'  di  disciplina  non   e'
suscettibile di alterare le regole di funzionamento  del  mercato  e,
pertanto, non e' idonea ad  incidere  negativamente  sui  livelli  di
tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale (sentenza
n. 221 del 2010). 
    Consegue che la norma in esame  si  sottrae,  in  relazione  alla
previsione sin qui esaminata, alle dedotte censure di  illegittimita'
costituzionale. 
    Nella seconda parte, la stessa norma prescrive  che  «qualora  si
applichi il criterio del prezzo piu' basso si dara'  corso,  in  ogni
caso, all'applicazione del sistema  di  esclusione  automatica  delle
offerte anomale». 
    Sotto tale aspetto la questione e', invece, fondata. 
    L'art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - a seguito della
modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 1, lettera bb),  n.  2,
del  decreto  legislativo  11  settembre  2008,  n.  152   (Ulteriori
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006,  n.  163,  recante  il  Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture,  a  norma  dell'articolo  25,
comma 3, della legge 18  aprile  2005,  n.  62)  -stabilisce  che  la
facolta' di esclusione automatica  «non  e'  esercitabile  quando  il
numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci». Questa  Corte  ha
gia' avuto modo di affermare  che  tale  modifica  e'  stata  imposta
dall'esigenza di «aumentare l'area di concorrenzialita'» (sentenza n.
160 del 2009). 
    Il legislatore regionale - non avendo previsto che, nelle  stesse
ipotesi  considerate  a  livello  statale,  non  si  possa   disporre
l'esclusione automatica - ha introdotto  una  disciplina  diversa  da
quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello  della
concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel
mercato. 
    Ne consegue l'illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art.
1-bis, nella parte in  cui  prevede  che,  «qualora  si  applichi  il
criterio del  prezzo  piu'  basso  si  dara'  corso,  in  ogni  caso,
all'applicazione del sistema di esclusione automatica  delle  offerte
anomale». 
    Deve essere, comunque, precisato che la  rilevata  illegittimita'
costituzionale  della   norma   regionale   in   questione   comporta
l'applicazione del meccanismo di valutazione  delle  offerte  anomale
stabilito a livello statale. 
    7. - Il comma 4 del predetto art. 1-bis e' censurato nella  parte
in cui  prevede  che  «gli  affidamenti  di  cui  al  comma  2  vanno
pubblicati  all'Albo   della   stazione   appaltante   e   comunicati
all'Osservatorio Regionale». 
    Secondo il ricorrente, tale norma contrasterebbe con l'art.  122,
commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in  tema  di  pubblicita'
della  procedura   di   affidamento,   con   conseguente   violazione
sostanziale delle competenze legislative esclusive  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    7.1. - La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che  «l'adozione  di
adeguate   misure   di   pubblicita'    costituisce    un    elemento
imprescindibile  a  garanzia  della  massima   conoscenza   e   della
conseguente partecipazione alle procedure di gara» (sentenza  n.  401
del 2007). 
    Nel caso in esame, la disciplina regionale impugnata, come si  e'
gia' sottolineato, si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono
essere pubblicati nell'Albo della stazione  appaltante  e  comunicati
all'Osservatorio regionale. 
    La normativa statale, evocata dal  ricorrente,  prescrive  invece
che, per i contratti di lavori  pubblici  sotto  soglia  comunitaria,
l'avviso di gara e' pubblicato «sul  profilo  del  committente»,  ove
istituito, e «sui siti informativi» (comma 3). Gli avvisi e  i  bandi
relativi a contratti di importo pari o  superiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati, tra l'altro,  anche  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Tale diversita' di disciplina incide  negativamente,  in  ragione
dell'esposta  funzione  che  deve  essere  assegnata  alle  forme  di
pubblicita', sui livelli di concorrenza. 
    Deve essere dichiarata, pertanto, l'illegittimita' costituzionale
del comma 4 dell'art. 1-bis, nella parte  in  cui  non  prevede  che,
oltre alle forme di pubblicita' stabilite  a  livello  regionale,  si
applichino anche quelle imposte dall'art. 122 del d.lgs. n.  163  del
2006. 
    8. - Infine, e' impugnato il comma 5  del  predetto  art.  1-bis,
nella parte in cui prevede che «fino al 31 dicembre 2011 i servizi di
ingegneria e di architettura di importo pari  o  inferiore  a  50.000
euro al netto di IVA sono affidati dalla  stazione  appaltante  sulla
base di una procedura selettiva mediante curricula tra  tre  soggetti
individuati dal responsabile unico del procedimento  secondo  criteri
di professionalita', rotazione e imparzialita'». 
    Secondo il ricorrente, tale norma contrasterebbe con  l'art.  91,
comma 2, del d.lgs. n. 163 del  2006,  relativo  all'affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con  conseguente
lesione delle competenze legislative esclusive  dello  Stato  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    8.1. - In via preliminare, l'eccezione  di  inammissibilita'  per
genericita' delle censure, sollevata dalla difesa regionale, non puo'
essere  accolta,  atteso  che,  sia  pure  sinteticamente,  la  parte
ricorrente  ha  prospettato  in  modo  chiaro  il  contrasto  fra  la
disposizione  impugnata  e  la  normativa  prevista  dal  Codice  dei
contratti pubblici. 
    8.2. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    La norma  statale,  evocata  dal  ricorrente,  prevede  che  «gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in  fase
di progettazione, di direzione dei  lavori,  di  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di  quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis,  di  importo  inferiore  alla
soglia di cui al comma  1  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti  di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito  e'  rivolto  ad  almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei». 
    Entrambe le norme, statale e regionale, contemplano un sistema di
affidamento che non impone il rispetto di regole e  procedure  rigide
salvo su un punto. Il legislatore nazionale ha, infatti, previsto che
l'invito  debba  essere  rivolto  ad  almeno  cinque   soggetti,   se
sussistono, in tale numero,  aspiranti  idonei.  La  norma  regionale
censurata, invece, stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre
soggetti individuati dal  responsabile  unico  del  procedimento.  La
riduzione degli operatori  economici  abilitati  a  partecipare  alla
procedura selettiva comporta una diversita' di disciplina  idonea  ad
incidere  negativamente  sul  livello  complessivo  di  tutela  della
concorrenza  nel   particolare   segmento   di   mercato   preso   in
considerazione. La  disposizione  impugnata  deve,  pertanto,  essere
dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui  prevede
che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra  «almeno
cinque soggetti». 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    a) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis,  commi  1  e  2,  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),
inseriti  dall'art.  4,  comma  28,   della   legge   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  16  luglio  2010,  n.  12  (Assestamento  del
bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2010-2012  ai
sensi dell'articolo  34  della  legge  regionale  n.  21  del  2007),
sollevate, in riferimento all'art. 4 della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), nonche' dell'art. 117, secondo  comma,  lettere  e)  ed  l),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    b)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,
comma 3, della suddetta legge regionale n. 11 del 2009,  nella  parte
in cui prevede che «qualora si applichi il criterio del  prezzo  piu'
basso si dara' corso, in ogni caso, all'applicazione del  sistema  di
esclusione automatica delle offerte anomale»; 
    c)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,
comma 4, della medesima legge regionale n. 11 del 2009,  nella  parte
in  cui  non  prevede  che,  oltre  alla  forme  di  pubblicita'  ivi
stabilite, si applichino anche quelle  stabilite  dall'art.  122  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
    d)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,
comma 5, della legge regionale n. 11 del 2009,  nella  parte  in  cui
prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non  tra
almeno cinque soggetti; 
    e) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto stabilito sub b),
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3,
della legge regionale  n.  11  del  2009,  proposta,  in  riferimento
all'art.  4  della  legge  costituzionale  n.  1  del  1963,  nonche'
dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti