N. 120 ORDINANZA 4 - 7 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari  di
  piu'  pensioni  dirette  liquidate  sino  al  31  dicembre  1994  -
  Lamentata mancata previsione dell'indennita'  integrativa  speciale
  quale parte integrante  del  trattamento  pensionistico  -  Assenza
  violazione  del  principio  di   uguaglianza   e   delle   garanzie
  previdenziali - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura
  - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 776. 
- Costituzione, artt. 3 e 38. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  1,  comma
776, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria  2007),  promosso  dalla  Corte  dei  conti   -   Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia - nel procedimento vertente tra
F.  N.  e  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del  2  dicembre
2009, iscritta al n. 175 del registro  ordinanze  2010  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPDAP; 
    Udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2011  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da F.  N.  contro
l'Istituto    nazionale    di    previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), con ordinanza del 2  dicembre
2009 la Corte dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Puglia, ha sollevato, in riferimento  agli  articoli  3  e  38  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio  annuale  pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2007), «nella parte in cui non prevede che  anche  per  i
titolari di trattamenti pensionistici  diretti  liquidati  sino  alla
data del 31 dicembre 1994 l'indennita' integrativa speciale sia parte
integrante del trattamento pensionistico»; 
        che, come la Corte dei conti espone, il ricorrente,  titolare
di due trattamenti pensionistici (uno a carico dell'EMPAM, sul  quale
e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale, e l'altro, a carico
dell'INPDAP, liquidato a decorrere dal 1° marzo 1986), ha chiesto  il
riconoscimento  anche  su  quest'ultimo   trattamento   della   detta
indennita'  integrativa,  in  quanto  l'ente  previdenziale   avrebbe
respinto la relativa istanza, presentata in sede amministrativa, «nel
rilievo della persistenza, nell'ordinamento, del divieto di cumulo»; 
        che il giudice a quo osserva come, in virtu' della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), l'indennita' integrativa speciale abbia perduto la  natura
di  indennita'  "accessoria",  costituendo  parte  integrante   della
pensione; 
        che, infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge ora
citata, «[...]la pensione  spettante  viene  determinata  sulla  base
degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l'indennita'  integrativa  speciale[...]»,  mentre  il  comma  5  del
medesimo articolo dettava una norma di salvaguardia, secondo cui  «le
disposizioni   relative   alla   corresponsione   della    indennita'
integrativa speciale[...]sono applicabili limitatamente alle pensioni
dirette liquidate fino  al  31  dicembre  1994  e  alle  pensioni  di
reversibilita' ad esse riferite»; 
        che, pertanto, ad avviso del giudice rimettente «un  problema
di cumulo di indennita' integrativa speciale non poteva porsi per  le
pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994, restando aperto,
invece, per le pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994»; 
        che - riferisce ancora il giudice a quo -  «sulla  permanenza
nell'ordinamento  del  divieto  di  cumulo  in  ipotesi  di   plurimi
trattamenti pensionistici si sono espresse,  da  ultimo,  le  Sezioni
Riunite della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questione di
massima, affermando che «in  definitiva,  in  ragione  dell'art.  99,
comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente  nel  testo  modificato
dalla Corte costituzionale, tuttora non sussiste, in caso di pensioni
liquidate, come nella deferita  questione,  prima  del  1.1.1995,  il
diritto al cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale  in  misura
intera su due  trattamenti  di  pensione,  dovendosi  assicurare  sul
secondo trattamento solo il minimo INPS" (cfr. sent. n. 1/QM  del  26
febbraio 2009)»; 
        che a tale principio di diritto il giudice rimettente ritiene
di doversi  uniformare,  costituendo  esso  "diritto  vivente",  come
provato dall'orientamento giurisprudenziale successivo emerso in sede
di appello; 
        che,  tuttavia,  sul  regime   applicabile   ai   trattamenti
pensionistici liquidati "ante 1° gennaio 1995",  sarebbe  intervenuta
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria  2007),  il  cui
art. 1, comma 776, ha disposto l'abrogazione dell'art. 15,  comma  5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
        che, come il giudice  a  quo  afferma,  nell'ordinanza  della
Corte  costituzionale  n.  119  del  2009  alla   abrogazione   della
cosiddetta clausola di salvaguardia di cui al comma  5  dell'art.  15
della legge  n.  724  del  1994  si  attribuisce  il  valore  di  ius
superveniens e, in concreto, l'effetto di  eliminare  il  riferimento
alla  perdurante  applicabilita'  delle  disposizioni  relative  alla
corresponsione della indennita'  integrativa  speciale  in  forma  di
indennita' "accessoria"; 
        che, ad  avviso  del  giudice  rimettente,  alla  abrogazione
disposta con il citato comma 776 deve attribuirsi efficacia ex  tunc,
«in considerazione delle esigenze di ordine  sistematico  cui  si  fa
riferimento nella sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  74  del
2008»; 
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  il  citato   comma   776
contrasterebbe  con  l'art.   3   della   Costituzione,   stante   la
irragionevole disparita' di trattamento tra i titolari di due o  piu'
trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994,  per  i
quali opererebbe il divieto di cumulo  della  indennita'  integrativa
speciale in misura intera, e i titolari di  due  o  piu'  trattamenti
pensionistici, dei quali almeno uno successivo al 1°gennaio 1995, per
i quali l'indennita' integrativa speciale e' presa in  considerazione
su entrambi i trattamenti  pensionistici,  sia  pure  trasformata  da
assegno  esterno  ed  accessorio  in  componente  della  retribuzione
assoggettabile a contribuzione, con conseguente cumulo, di fatto,  di
due indennita' integrative speciali,  quella  "accessoria"  e  quella
"conglobata"; 
        che, ad avviso del giudice  rimettente,  la  norma  censurata
violerebbe  anche  l'art.  38  della  Costituzione,  in   quanto   la
indennita'  integrativa  speciale  sarebbe   parte   integrante   del
trattamento pensionistico; 
    che, con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice a
quo deduce che, nel caso del ricorrente, il trattamento pensionistico
sul quale non e' corrisposta la indennita'  integrativa  speciale  e'
stato liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995,  nella  vigenza
del divieto di cumulo; 
        che, nel giudizio di legittimita' costituzionale, con memoria
depositata il 1° luglio 2010, si e'  costituito  l'INPDAP,  chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o,  in  subordine,  non
fondata. 
    Considerato che la Corte dei conti, sezione  giurisdizionale  per
la Regione Puglia, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per
la formazione del  bilancio  annuale  pluriennale  dello  Stato-legge
finanziaria 2007) «nella parte in cui non prevede  che  anche  per  i
titolari di trattamenti pensionistici  diretti  liquidati  sino  alla
data del 31 dicembre 1994 l'indennita' integrativa speciale sia parte
integrante del trattamento pensionistico»; 
        che la norma censurata violerebbe  l'art.  3  Cost.,  per  la
irragionevole disparita' di trattamento tra i titolari di due o  piu'
trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994,  per  i
quali  sarebbe  operante  il  divieto  di  cumulo  della   indennita'
integrativa speciale in misura intera, e i titolari  di  due  o  piu'
trattamenti pensionistici, dei quali  almeno  uno  successivo  al  1°
gennaio 1995, per i quali l'indennita'  integrativa  speciale,  quale
componente della retribuzione, sarebbe  presa  in  considerazione  su
entrambi i trattamenti pensionistici; nonche'  l'art.  38  Cost.,  in
quanto la indennita' integrativa speciale  sarebbe  parte  integrante
del trattamento pensionistico; 
        che il citato comma 776 recita: «e' abrogato l'art. 15, comma
5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»; 
        che l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.  724
(Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica)  disponeva  che
«le  disposizioni  relative  alla  corresponsione  della   indennita'
integrativa   speciale   sui   trattamenti   di   pensione   previste
dall'articolo 2 della legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono  applicabili  limitatamente  alle
pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e  alle  pensioni
di reversibilita' ad esse riferite»; 
        che  nella  norma  censurata  non   e'   rinvenibile   alcuna
disposizione concernente il divieto  di  cumulo  di  piu'  indennita'
integrative speciali nel caso di titolarita' di  plurimi  trattamenti
pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, divieto  emergente,
invece, dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
1092 (Approvazione del testo unico delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato),  come
affermato (tra le altre) dalla sentenza delle Sezioni  riunite  della
Corte dei conti, richiamata  nell'ordinanza  di  rimessione,  e  come
desumibile dalla sentenza di questa Corte n. 197 del 2010; 
        che l'ordinanza di  questa  Corte  n.  119  del  2008  si  e'
limitata a disporre la restituzione degli atti ai giudici remittenti,
per una nuova valutazione  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza delle questioni da loro sollevate, rispetto alle  quali,
dunque, non ha contenuto decisorio; 
        che l'assunto secondo cui, «alla abrogazione disposta con  il
citato comma 776 deve attribuirsi,  invero,  efficacia  ex  tunc,  in
considerazione delle "esigenze di ordine sistematico" alle  quali  si
fa riferimento nella sentenza n. 74 del 2008»,  non  e'  sorretto  da
alcuna adeguata motivazione; 
        che, pertanto, con la proposta questione  il  giudice  a  quo
sottopone a scrutinio una  norma  inconferente  rispetto  all'oggetto
delle sue censure; 
        che l'inesatta indicazione della  norma  oggetto  di  censura
(aberratio ictus) comporta, per  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, la manifesta inammissibilita'  della  questione  (ex  plurimis
ordinanze nn. 335 e 248 del 2010 e n. 92 del 2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale; 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 776,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti