N. 123 SENTENZA 4 - 11 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso del Governo - Impugnazione  di  numerose  disposizioni  della
  legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8  -  Trattazione
  delle sole questioni riguardanti gli artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43,
  comma 2, e  46  -  Decisione  sulle  altre  disposizioni  impugnate
  riservata a separate pronunce. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, artt. 32,  38,
  commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. e),  e
  terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria -  Abrogazione  delle
  disposizioni  impugnate  e  ulteriori  sopravvenienze  normative  -
  Preliminare delimitazione del thema decidendum. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, artt. 32 e 38. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. e),  e
  terzo. 
Radiotelevisione - Amministrazione pubblica  -  Norme  della  Regione
  Calabria -  Rieleggibilita' dei componenti del CORECOM Calabria per
  una sola volta - Ricorso del Governo  -  Rinuncia  all'impugnazione
  unitamente alla mancata costituzione  della  Regione  resistente  -
  Estinzione parziale del giudizio. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 46. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 31 luglio 1997, n. 249. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Elevazione  dal  70
  al 100 per cento dei costi, a carico del Fondo sanitario regionale,
  delle prestazioni riabilitative a favore di anziani  e  disabili  -
  Violazione     della      normativa      statale di principio nella
  materia concorrente del  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle altre censure. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 32. 
- Costituzione, art. 117,  terzo  comma  (artt.  3  e 97);  legge  27
  dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b). 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria  -
  Prevista assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato  e
  a domanda dell'interessato  -  Riconoscimento,  al  predetto  fine,
  dell'esercizio professionale di  alcune  categorie  di  laureati  -
  Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso  nelle
  pubbliche  amministrazioni  nonche'  della  competenza  legislativa
  statale nella materia concorrente del coordinamento  della  finanza
  pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 38, commi
  1 e 2. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo  comma;  legge  27  dicembre
  2006, n. 296, art. 1, commi 513-543 e 565; legge 24 dicembre  2007,
  n. 244, art. 3, comma 94; d.l. 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
  con modificazioni, nella legge 3 agosto  2009,  n.  102,  art.  17,
  commi 10, 11, 12 e 13; legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  art.  2,
  comma 74. 
Trasporto  pubblico  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Trasporto
  pubblico locale - Proroga dei relativi  contratti  al  31  dicembre
  2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale del  3
  dicembre 2019 - Violazione della competenza  legislativa  esclusiva
  statale in materia di tutela della concorrenza  e  del  vincolo  di
  osservanza   degli    obblighi    comunitari    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 43, comma
  2. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett.  e);  d.l.  25
  giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella  legge  6
  agosto 2008, n. 133), art. 23-bis; regolamento CE 23 ottobre  2007,
  n. 1370/2007, art. 8, comma 2. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  articoli  32,  38,
commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria  26
febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale  recante  norme  di  tipo
ordinamentale e finanziario  -  collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale  n.
8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il
28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta; 
    udito l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato  il  21-26  aprile  2010,  depositato
presso la cancelleria della Corte il successivo 28 aprile (ric. n. 65
del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri - nell'ambito  di
una piu' ampia impugnativa della legge regionale di seguito  indicata
- ha promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra  gli
altri, degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2,  e  46  della
legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010,  n.  8  (Provvedimento
generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e  finanziario   -
collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.  3,
comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002),  per  violazione,  nel
complesso, degli articoli 3, 97 e 117, commi primo, secondo,  lettera
e), e terzo, della Costituzione. 
    1.1.  -  Quanto,  in  particolare,  alla  dedotta  illegittimita'
costituzionale degli impugnati artt. 32 e 38, il ricorrente  premette
che - ai sensi dell'art. 22, comma 4,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - si
e' fatto carico alla Regione Calabria,  ravvisata  la  «straordinaria
necessita' ed urgenza  di  tutelare  l'erogazione  delle  prestazioni
sanitarie comprese  nei  LEA  e  di  assicurare  il  risanamento,  il
riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del servizio
sanitario regionale», di predisporre un piano di rientro dal  deficit
sanitario, piano «definitivamente  approvato  con  la  sottoscrizione
dell'Accordo tra il Presidente  della  Regione  e  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze, in data  17  dicembre  2009»,
che contempla «le azioni che la  Regione  deve  attuare  per  rendere
efficienti i diversi fattori produttivi». 
    1.1.1. - Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri
sottolinea che l'impugnato art. 32 - ai commi 1 e 2 - ha  modificato,
rispettivamente, gli artt. 17 e 18 della legge  regionale  5  ottobre
2007, n. 22 (Ulteriori  disposizioni  di  carattere  ordinamentale  e
finanziario collegate alla manovra di assestamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n.  8),  salvo  poi  abrogare,  a  partire
dall'anno 2010, i predetti artt. 17 e 18 (in tal senso ha disposto il
comma 3 del medesimo art. 32). 
    In particolare, il comma 1 del suddetto art. 32 - nel modificare,
come detto, l'art. 17 della legge regionale n. 22  del  2007,  che  a
propria volta aveva integrato il testo dell'art. 7, comma 2,  lettera
g),  della  legge  regionale  5  dicembre  2003,   n.   23,   recante
«Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  sociali
nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328 del  2000)»,
norma che individua i livelli essenziali  delle  prestazioni  sociali
previste a favore di anziani e disabili - ha  posto  integralmente  a
carico del fondo sanitario regionale (e dunque nella misura  del  100
per  cento,  anziche'  in  quella  del  70  per  cento   inizialmente
prevista), i costi relativi  alle  prestazioni  di  riabilitazione  a
ciclo diurno destinate a tali soggetti. 
    Analogamente, il successivo  comma  2  dello  stesso  art.  32  -
intervenendo sul testo dell'art. 18 della legge regionale n.  22  del
2007, che aveva parzialmente  sostituito  il  punto  6,  lettera  c),
dell'allegato alla legge  regionale  19  marzo  2004,  n.  11  (Piano
regionale per la salute 2004/2006), relativo all'assistenza sanitaria
residenziale - ha posto, anch'esso, interamente a  carico  del  fondo
sanitario regionale (in luogo  della  misura  del  70  per  cento  in
origine prevista) i costi per  gli  interventi  di  riabilitazione  a
ciclo diurno e di riabilitazione residenziale. 
    Orbene, cosi' disponendo, il legislatore regionale - a  dire  del
ricorrente - avrebbe disatteso gli impegni assunti dalla  Regione  in
sede di accordo concluso con il Presidente del Consiglio dei ministri
per il rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi  di  buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui  agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche'  l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica. 
    1.1.2. - L'impugnativa statale  investe  anche  l'art.  38  della
medesima legge regionale n. 8 del 2010. 
    Detta norma stabilisce al comma 1 - nel modificare l'art. 6 della
legge regionale 15 gennaio 2009,  n.  1  (Ulteriori  disposizioni  in
materia sanitaria) - che le ASL, previo superamento  da  parte  degli
interessati di apposita procedura selettiva, procedono ad  assunzione
a tempo indeterminato del personale attualmente  in  servizio  e  che
abbia  stipulato  contratti  di  lavoro,  anche  con   tipologia   di
collaborazione coordinata e continuativa, in  data  anteriore  al  28
settembre 2007. Il successivo comma 2 dispone, testualmente,  che  la
Regione «riconosce l'esercizio professionale dei laureati in  scienze
delle attivita'  motorie  e  sportive  nelle  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie pubbliche e private,  sia  ai  fini  del  mantenimento
della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'eta' e  nei
confronti delle diverse abilita', sia ai fini di socializzazione e di
prevenzione». 
    Tale articolo, secondo il ricorrente, oltre a contrastare con  il
piano di rientro, sarebbe in  contraddizione  anche  con  i  principi
generali della materia, recati dall'art. 1, commi  da  513  a  543  e
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), nonche' dall'art. 3,  comma  94,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2008),  «che
hanno  escluso  dalle  procedure  di  stabilizzazione  il   personale
co.co.co. e dirigente». 
    Nella stessa prospettiva, si deduce che l'art. 2, comma 74, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
nel richiamare le previsioni di cui ai commi 10 e 13 dell'art. 17 del
gia' citato decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce nuove  modalita'
di  valorizzazione  dell'esperienza   professionale   acquisita   dal
personale  non  dirigente  attraverso  l'espletamento   di   concorsi
pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme - nota sempre il
ricorrente - fanno esclusivo riferimento al  personale  precario  non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), tra cui sono  ricompresi  anche  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. 
    Su tali basi  si  assume  la  violazione  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui  agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 117, terzo  comma,
della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica. 
    1.2. - E' dedotta l'illegittimita' costituzionale anche dell'art.
43, comma 2,  che  dispone  la  proroga  dei  contratti  di  servizio
pubblico, relativi ai servizi di trasporto  pubblico  locale,  al  31
dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine  finale
previsto dal  Regolamento  CE  del  23  ottobre  2007,  n.  1370/2007
(Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE  n.  1191/69  e  CEE  n.
1107/70), articolo 8, comma 2, ovvero il 3 dicembre 2019. 
    Sarebbe,  in   questo   modo,   disatteso   l'art.   23-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
quale prevede le  modalita'  ordinarie  di  affidamento  dei  servizi
pubblici locali (compresi i servizi di trasporto pubblico locale)  e,
in ogni caso, un regime transitorio per  l'affidamento,  difforme  da
quello previsto della normativa regionale in questione. 
    Sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art.  18  del  decreto
legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento  alle  regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti  in  materia  di  trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma  4,  della  legge  15
marzo 1997, n. 59) che, nell'individuare il termine ultimo entro  cui
le  Regioni  possono   mantenere   gli   affidamenti   agli   attuali
concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, pone  tuttavia
«l'obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento  di  quote
di servizio o di servizi speciali  mediante  procedure  concorsuali»,
procedure da utilizzare in via esclusiva alla  scadenza  del  periodo
transitorio. 
    Su tali basi, quindi, viene ipotizzata  la  violazione  dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  avendo  la
giurisprudenza   costituzionale   piu'   volte   affermato   che   la
«configurazione della tutela della concorrenza ha una  portata  cosi'
ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia  a  promuovere,
sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato»  (sentenze  n.
320 del 2008, n. 80 del 2006, n. 272 del 2004). 
    Inoltre, il medesimo art. 42, comma 2, «alterando il  regime  del
libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in  violazione  degli
obblighi comunitari in materia  di  affidamento  della  gestione  dei
servizi pubblici, derivanti dal Regolamento CEE  n.1370/2007  nonche'
degli artt. 49 e seguenti  del  Trattato  CEE»  (recte:  artt.  56  e
seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), si pone
in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 
    1.3. - Infine, l'impugnativa  statale  investe  l'art.  46  della
legge regionale n. 8 del 2010, secondo cui i componenti  del  CORECOM
Calabria sono rieleggibili per una sola volta. 
    La norma in esame violerebbe i principi fondamentali di cui  alla
legge 31 luglio 1997,  n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo) e l'art. 1, paragrafo A,  numero
5), della delibera di  tale  Autorita',  che  dispongono  il  divieto
assoluto di rieleggibilita' del CORECOM. 
    Di qui l'ipotizzato contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.,
in materia di ordinamento delle comunicazioni. 
    2. - Con memoria il 1° marzo 2011, il  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  insiste  per   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale delle norme impugnate. 
    Preliminarmente, peraltro, il  ricorrente  sottolinea  la  natura
provvedimentale della legge della Regione Calabria  n.  8  del  2010,
giacche' la lettura di alcune delle sue norme -  quali,  ad  esempio,
gli artt. 13 e 17  -  rivelerebbe  la  volonta'  del  legislatore  di
«disciplinare e regolare casi specifici  e  concreti  riguardanti  un
numero  determinato   di   soggetti   ovvero   determinati   enti   o
istituzioni», nonche' quella «di attribuire a  ben  precisi  soggetti
collettivi sovvenzioni in danaro per iniziative e progetti». 
    Ribadisce, per il resto, le censure  gia'  proposte  avverso  gli
artt. 32 e 38, commi 1 e 2, della legge impugnata, sottolineando come
gli stessi - oltre a contrastare con gli artt. 3 e 97 Cost. - violino
la competenza statale concorrente in materia di  coordinamento  della
finanza pubblica, da intendere, piu' che come una  materia  in  senso
stretto, come «una funzione che, a livello nazionale  e  quanto  alla
finanza pubblica spetta allo Stato» (sono citate  le  sentenze  della
Corte costituzionale n. 17 e n. 4 del 2004). 
    Quanto, invece,  all'art.  43,  comma  2,  il  ricorrente  -  nel
confermare che esso si  pone  in  contrasto  con  l'art.  23-bis  del
decreto-legge  n.  112  del  2008  -  insiste  nel  sottolinearne  la
illegittimita' rispetto all'art. 117, commi primo e secondo,  lettera
e), Cost. 
    Atteso, infatti, che la potesta' esclusiva statale in materia  di
tutela  della  concorrenza   sarebbe   da   intendere,   secondo   la
giurisprudenza   costituzionale,   «in   senso   finalistico»   (sono
richiamate, sul punto, le sentenze n. 320 del 2008, n. 80 del 2006  e
nn. 272 e 14 del 2004), il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sottolinea  come  tale  esclusivita'  si  traduca  «nella   legittima
adozione,  da  parte  del  legislatore  statale,  di  una  disciplina
integrale e dettagliata» mediante disposizioni, non solo  «idonee  ad
incidere,  nei  limiti  della  loro  specificita'  e  dei   contenuti
normativi che di esse  sono  propri,  sulla  totalita'  degli  ambiti
materiali entro i quali si applicano» (sono citate le sentenze n. 430
e n. 401 del 2007), ma anche in grado di assurgere al rango di  norme
parametro negli eventuali giudizi di legittimita'  costituzionale  di
leggi regionali invasive delle competenze statali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  -  nell'ambito  di
una piu' ampia impugnativa della legge regionale di seguito  indicata
- ha promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra  gli
altri, degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2,  e  46  della
legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010,  n.  8  (Provvedimento
generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e  finanziario   -
collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.  3,
comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002),  per  violazione,  nel
complesso, degli articoli 3, 97 e 117, commi primo, secondo,  lettera
e), e terzo, della Costituzione. 
    1.1. - Rinviata a separata pronuncia la trattazione  delle  altre
questioni di legittimita' costituzionale prospettate con  il  ricorso
introduttivo, si deve osservare che l'impugnazione delle disposizioni
contenute negli artt. 32, 38, commi 1 e 2, e 46  della  citata  legge
regionale poggia essenzialmente sulla deduzione della violazione,  da
parte della Regione,  di  principi  fondamentali  della  materia  del
coordinamento della finanza pubblica (nonche' dei  principi  di  buon
andamento della pubblica amministrazione, almeno per quanto  concerne
i primi due articoli), mentre per l'art. 43, comma 2,  viene  dedotta
la violazione della competenza esclusiva dello Stato  in  materia  di
tutela della concorrenza. 
    2. - Non si e' costituita in giudizio la Regione Calabria. 
    3. - Deve essere preliminarmente chiarito  che  i  commi  1  e  2
dell'art. 32  della  legge  regionale  n.  8  del  2010,  oggetto  di
impugnazione da parte dello Stato, hanno  disposto  la  modificazione
degli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre  2007,  n.  22
(Ulteriori disposizioni  di  carattere  ordinamentale  e  finanziario
collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per
l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della  legge  regionale  4
febbraio 2002, n. 8), elevando dal 70 al 100 per cento  il  costo,  a
carico   del   «Fondo   sanitario   regionale»,   delle   prestazioni
riabilitative a favore di anziani  e  disabili.  Contestualmente,  il
comma 3 del medesimo art. 32 ha abrogato, a decorrere dal  2010,  gli
stessi articoli 17 e 18 della citata legge regionale n. 22 del 2007. 
    Alla  luce  delle  suindicate  disposizioni,  questa   Corte   e'
chiamata, innanzitutto, a valutare le possibili conseguenze destinate
ad interessare il thema decidendum, derivanti, in primo luogo,  dalla
intervenuta abrogazione  dei  suindicati  articoli  17  e  18  (cioe'
proprio i  due  articoli  contestualmente  modificati),  nonche',  in
secondo luogo, dalle ulteriori  sopravvenienze  normative  che  hanno
investito sia l'art. 32, sia il successivo articolo 38 della medesima
legge regionale n. 8 del 2010. 
    3.1. - Quanto alla suddetta abrogazione, si  deve  osservare  che
essa  non  assume  rilievo  con   riferimento   alla   questione   di
legittimita' costituzionale delle norme sottoposte allo scrutinio  di
questa Corte. 
    L'abrogazione -  operata  dall'art.  32,  comma  3,  della  legge
regionale  impugnata  -  delle  disposizioni  contenute  nei   citati
articoli 17 e 18 trova la sua spiegazione, sul  piano  logico,  nella
circostanza che il legislatore regionale ha evidentemente inteso dare
copertura  normativa  alla  nuova  ripartizione   dei   costi   delle
prestazioni riabilitative effettuate, a favore degli  anziani  e  dei
disabili per il periodo intercorrente tra le due leggi del 2007 e del
2010, in modo non conforme a quanto stabilito dagli  stessi  articoli
17 e 18 nel loro testo originario. 
    Solo cosi' si comprende il motivo per  il  quale  il  legislatore
regionale ha  modificato  il  criterio  di  riparto  di  tali  costi,
incidendo sulle disposizioni prima citate, e  contestualmente  le  ha
abrogate a decorrere dall'anno 2010, dopo averle modificate nel senso
dell'aumento del costo, a carico del fondo sanitario regionale, delle
prestazioni riabilitative in questione. 
    Sotto un secondo aspetto, deve osservarsi  che  l'abrogazione  di
tali articoli non da' luogo ad alcun vuoto normativo, dal momento che
il  predetto  comma  3  -  nello  stabilire,   contestualmente   alla
eliminazione dei suddetti articoli, che (tutti)  gli  «oneri  per  le
strutture socio-sanitarie, a partire dall'anno corrente (2010),  sono
interamente a carico del fondo sanitario  regionale»  -  deve  essere
interpretato nel senso che esso mira a conferire, pro futuro, portata
generale  a  quella  scelta  che,  con  riferimento   agli   esercizi
pregressi, i riformulati artt. 17 e 18 della legge  regionale  n.  22
del 2007 hanno dettato unicamente per i costi  relativi  a  tutte  le
prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate  a  favore  di
anziani e disabili. 
    3.2. - Del pari, anche se per ragioni differenti, risultano prive
di influenza, rispetto all'oggetto del presente  giudizio,  tanto  la
ulteriore abrogazione degli articoli 32 e 38 della legge regionale n.
8 del 2010, disposta dall'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 agosto  2010,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia sanitaria relative alla delibera del Consiglio  dei  Ministri
del 30 luglio 2010 di cui al comma a) punto 9 e comma b)», quanto  la
successiva sospensione dei loro effetti ad opera dell'art.  3,  comma
1, terzo alinea, del decreto del Presidente della Giunta regionale  9
settembre 2010, n. 9,  recante  «Disposizioni  in  materia  sanitaria
relative alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio  2010
di cui al comma a) punto 4 e comma b) - Parziale rettifica». 
    Entrambi i citati decreti debbono,  infatti,  ritenersi,  per  la
parte qui in esame, tamquam non essent, dal momento  che  sono  stati
adottati dal Presidente della  Giunta  regionale  nella  qualita'  di
commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dai
disavanzi nel settore sanitario. Sul punto, e' sufficiente richiamare
quanto di recente affermato da questa Corte, con la sentenza  n.  361
del 2010, secondo cui «la  disciplina  contenuta  nel  secondo  comma
dell'art. 120 Cost. non puo' essere interpretata come  implicitamente
legittimante il conferimento di poteri  di  tipo  legislativo  ad  un
soggetto che sia stato nominato Commissario  del  Governo».  Da  cio'
consegue la inesistenza,  per  la  parte  in  cui  incidono  su  atti
legislativi, dei  suddetti  decreti  adottati  dal  Presidente  della
Regione Calabria in veste di commissario ad acta. 
    4. - Tanto premesso, ancora in via preliminare, occorre  prendere
atto della rinuncia all'impugnazione effettuata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nella parte in cui  essa  investe  l'art.  46
della medesima legge regionale. 
    Detta  rinuncia,  unitamente  alla  mancata  costituzione   della
Regione Calabria, comporta l'estinzione parziale del giudizio. 
    5. - Cosi' delimitato il thema decidendum, devono essere, innanzi
tutto,  esaminate   nel   merito   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 32 e 38, commi 1 e 2, per violazione di un
principio  fondamentale  della  legislazione  statale  nella  materia
concorrente del coordinamento della finanza  pubblica  ex  art.  117,
terzo comma, Cost. 
    6. - La questione avente ad oggetto l'art. 32 e' fondata. 
    6.1. - La scelta compiuta da tale  norma  -  nel  modificare  gli
artt. 17 e 18 della legge  regionale  n.  22  del  2007  -  di  porre
integralmente a carico del  «Fondo  sanitario  regionale»  (in  luogo
della misura del 70  per  cento  originariamente  prevista)  i  costi
relativi tanto alle prestazioni  di  riabilitazione  a  ciclo  diurno
destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni  di
riabilitazione a ciclo diurno e di  riabilitazione  residenziale,  si
pone in contrasto con la necessita' di contenere le spese  sanitarie,
nella prospettiva della riduzione  del  disavanzo  da  cui  anche  la
Regione Calabria risulta gravata. 
    Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost., risulta evidente, avendo la Regione contravvenuto  all'accordo
assunto - in persona del suo Presidente - con il Governo,  in  ordine
all'individuazione  delle  misure  piu'  opportune   per   conseguire
l'obiettivo della riduzione del disavanzo sanitario. 
    In questa prospettiva,  deve  osservarsi  che  la  norma  di  cui
all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge   finanziaria   2007»   considera
espressamente vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti,
«gli   interventi   individuati   dai    programmi    operativi    di
riorganizzazione,  qualificazione  o   potenziamento   del   servizio
sanitario regionale, necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
economico» oggetto degli accordi  per  la  riduzione  dei  disavanzi.
Essa, pertanto, secondo un'ormai costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, «puo' essere qualificata  come  espressione  di  un  principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica» (sentenza n. 141 del 2010; analogamente, gia'
la sentenza n. 2 del 2010, nonche', da ultimo, la sentenza n. 77  del
2011). 
    Ricorre, dunque, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
con assorbimento delle altre censure formulate. 
    7.  -  Del  pari  e'  fondata  la  questione  -  prospettata  con
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.  -  avente  ad
oggetto l'art. 38 della medesima legge n. 8 del 2010. 
    7.1. - Quest'ultimo, infatti, stabilisce,  al  comma  1,  che  le
aziende sanitarie locali della Regione Calabria,  previo  superamento
da  parte  degli  interessati  di   apposita   procedura   selettiva,
provvedono alla  «assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale
attualmente in servizio e che abbia stipulato  contratti  di  lavoro,
anche con tipologia di collaborazione coordinata e  continuativa,  in
data anteriore al 28 settembre 2007». 
    La piu' recente giurisprudenza di questa Corte, nel  vagliare  la
legittimita' costituzionale di norme di leggi regionali che, al  pari
di quella in esame, hanno disposto la  stabilizzazione  di  personale
precario, ha ripetutamente affermato che  «la  natura  comparativa  e
aperta della procedura e' elemento essenziale del concorso  pubblico,
sicche' procedure  selettive  riservate,  che  escludano  o  riducano
irragionevolmente la possibilita' di accesso dall'esterno, violano il
carattere pubblico del concorso». Da cio' consegue che, «quando, come
nell'ipotesi in esame, sia riscontrabile  una  riserva  integrale  di
posti al personale interno,  deve  ritenersi  violata  quella  natura
"aperta" della procedura, che  costituisce  elemento  essenziale  del
concorso pubblico» (da ultimo, sentenza n. 7 del 2011). 
    Del resto,  questa  stessa  Corte,  in  un  caso  sostanzialmente
analogo,  ha  gia'  dichiarato   costituzionalmente   illegittima   -
ritenendo «violato il principio del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  sancito  dall'art.  97  della  Costituzione»  -  una
precedente norma di legge della  Regione  Calabria,  la  quale  aveva
stabilito   «l'indiscriminata   trasformazione   dei   rapporti    di
collaborazione coordinata e continuativa  in  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato». Al riguardo, con la sentenza n. 179 del 2010,  si
e' precisato che la scelta  in  tal  senso  operata  dal  legislatore
regionale non risulta  conforme  all'art.  97  Cost.,  giacche'  «non
richiede che sussistano esigenze organizzative  e  di  fabbisogno  di
personale,  ne'  fissa  alcun  limite  numerico   ai   contratti   da
trasformare,  ne'  infine,  prevede  alcuna  forma   di   selezione»,
omettendo,  cosi',  le  indicazioni  necessarie  «a   cagione   della
differente natura giuridica  delle  prestazioni  lavorative  rese  in
regime di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
(aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtu' di  contratti
di lavoro a termine (aventi natura subordinata)». Ne', d'altra parte,
la  previsione  di  non  meglio   precisate   "procedure   selettive"
(contenuta nella norma oggetto del presente scrutinio) puo' ritenersi
sufficiente  a  superare  i  dubbi  di  legittimita'   costituzionale
prospettati ai sensi dell'art. 97  Cost.,  giacche'  esso  impone  il
ricorso a procedure comparative che siano aperte, cioe' pubbliche. 
    Infine, la norma impugnata, nel porsi in controtendenza  rispetto
all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale, viola
anche - per le ragioni gia' sopra evidenziate  -  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    7.2. - Anche il comma 2 del  medesimo  art.  38  partecipa  degli
stessi vizi che inficiano il comma precedente. 
    Tale disposizione - secondo cui la Regione «riconosce l'esercizio
professionale dei laureati  in  scienze  delle  attivita'  motorie  e
sportive nelle  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
private, sia ai  fini  del  mantenimento  della  migliore  efficienza
fisica nelle differenti fasce d'eta' e nei  confronti  delle  diverse
abilita', sia ai fini di socializzazione e  di  prevenzione»  -  deve
essere  interpretata,  anche  in  ragione  della   sua   collocazione
sistematica, in stretta correlazione con quanto  stabilito  al  comma
precedente. Essa, in altri  termini,  e'  finalizzata  ad  attribuire
rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario
presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private),  da  soggetti
laureati in scienze delle attivita' motorie e sportive, sempre  nella
prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro  presso
le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria. 
    8. - E' fondata anche la questione che investe -  in  riferimento
all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. -  l'art.  43,
comma 2. 
    8.1. - Tale comma - nel disporre  la  proroga  dei  contratti  di
servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico  locale,
al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro  il  termine
finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n.  1370/2007
(Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE  n.  1191/69  e  CEE  n.
1107/70), all'articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre  2019)  -  si
pone  in  contrasto  con  quanto  stabilito  dall'art.   23-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme
da quello previsto dalla disposizione impugnata. 
    Sul punto, deve essere richiamato quanto di recente affermato  da
questa Corte, la quale - nel ribadire come la disciplina  concernente
le modalita' dell'affidamento della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali di rilevanza economica debba essere ricondotta  alla  materia,
di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della  tutela  della
concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul  mercato  -
ha ravvisato una violazione dell'art. 117,  commi  primo  e  secondo,
lettera e),  Cost.,  proprio  in  presenza  di  una  norma  di  legge
regionale che, in materia di servizi pubblici locali,  «determina  un
regime transitorio per la cessazione degli affidamenti  diretti  gia'
in essere»,  che  «si  pone  in  evidente  contrasto  con  il  regime
transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del  decreto-legge  n.  112
del 2008» (sentenza n. 325 del 2010). 
    Nella  specie,  ricorrendo  un'evenienza  analoga,  deve   essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separati giudizi  la  decisione  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale delle altre norme della  legge  regionale
impugnata, 
    dichiara  estinto  il  giudizio,  limitatamente  all'impugnazione
dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010,
n. 8 (Provvedimento generale recante norme di  tipo  ordinamentale  e
finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per  l'anno
2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), proposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato  in
epigrafe; 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli  32,  38,
commi 1 e 2, e 43,  comma  2,  della  medesima  legge  della  Regione
Calabria n. 8 del 2010. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti