N. 124 SENTENZA 4 - 11 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Amministrazione  pubblica  -  Incarichi  di   funzione   dirigenziale
  generale conferiti a personale non appartenente  ai  ruoli  di  cui
  all'art. 23 del d.lgs.  n.  165  del  2001  -  Prevista  cessazione
  decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al  Governo  ('spoils
  system') - Violazione dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
  andamento   della   pubblica   amministrazione   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 8, nel  testo  vigente
  prima dell'entrata in vigore dell'art. 40  del  d.lgs.  27  ottobre
  2009, n. 150. 
- Costituzione, art. 97. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici:  Paolo  MADDALENA  Giudice,   Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma  8,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento  vertente
tra N. Z. e il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali ed altro con ordinanza dell'8 aprile 2010 iscritta al n.  256
del registro ordinanze 2010 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di costituzione di N. Z.; 
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Sabino Cassese; 
    Udito l'avvocato Tommaso Di Nitto per N. Z. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'8 aprile  2010,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 97 della  Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), «nella parte in cui dispone che  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale generale di cui al comma  5-bis,  limitatamente
al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del  d.lgs.
n. 165 del 2001,  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
fiducia al Governo». 
    La disposizione censurata stabilisce quanto segue: «Gli incarichi
di  funzione  dirigenziale  di  cui  al  comma  3,  al  comma  5-bis,
limitatamente  al  personale  non  appartenente  ai  ruoli   di   cui
all'articolo 23, e al comma 6, cessano  decorsi  novanta  giorni  dal
voto sulla fiducia al Governo». 
    1.1. - Il Tribunale rimettente riferisce che  al  ricorrente  nel
giudizio  principale,  dirigente  di   ricerca   di   primo   livello
professionale dell'Istat, e' stato conferito, ai sensi dell'art.  19,
commi 4 e 5-bis,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2007,  l'incarico
dirigenziale di livello  generale  di  coordinatore  della  Direzione
generale per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni
sociali, nell'ambito del Ministero della solidarieta' (poi  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali),  con  durata  di
cinque anni (1° agosto 2007/31 luglio 2012). Tale  incarico,  secondo
quanto espone il giudice rimettente, e' stato conferito al ricorrente
nel giudizio a quo nella sua qualita' di soggetto non appartenente ai
ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Secondo quanto riporta il Tribunale rimettente, con nota  del  21
luglio 2008, il Ministero ha comunicato la  scadenza  ope  legis  del
predetto incarico, a decorrere dal 1° agosto 2007 (recte:  1°  agosto
2008), ai sensi  della  disposizione  censurata.  Il  giudice  a  quo
riferisce di essere stato quindi adito dal  ricorrente  nel  giudizio
principale, che domanda: a) la  dichiarazione  di  inefficacia  della
revoca dell'incarico, con ordine di reintegrazione dalla  data  della
revoca stessa (14 agosto 2008) ovvero con accertamento del diritto ad
ottenere un incarico equivalente, nonche' la  condanna  al  pagamento
delle differenze retributive maturate dalla data di attuazione  della
revoca alla reintegra; b) in via  subordinata,  in  caso  di  rigetto
della domanda di reintegra, la condanna al pagamento delle differenze
retributive dalla  data  di  attuazione  della  revoca  a  quella  di
scadenza  dell'incarico  (31  luglio  2012);  c)  in  ogni  caso,  il
risarcimento del danno personale. Il Tribunale rimettente  riferisce,
infine, che il  Ministero  si  e'  costituito  nel  giudizio  a  quo,
eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito  e  chiedendo
il rigetto della domanda. 
    1.2. - Preliminarmente, il giudice a quo ritiene che sussista  la
propria giurisdizione in quanto  «il  conferimento  e  la  revoca  di
incarichi dirigenziali mantengono la natura di determinazioni assunte
dall'amministrazione con la capacita' e i poteri del  privato  datore
di  lavoro,  come  [...]  tutti  gli  atti   attinenti   ai   profili
organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro gia' costituiti», in
base all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, al cui impianto
non avrebbe apportato modifiche la legge n. 145 del 2002. Del  resto,
il giudice rimettente richiama  in  proposito  la  giurisprudenza  di
questa  Corte  secondo  cui  «la  inammissibilita'  delle   questioni
incidentali di legittimita' costituzionale, sotto  il  profilo  della
carenza di giurisdizione del giudice a  quo,  puo'  verificarsi  solo
quando il difetto di giurisdizione emerga ictu oculi, cioe'  in  modo
macroscopico e manifesto (ex multis, sentenze n. 156 del  2007  e  n.
144 del 2005). 
    1.3. - In punto di rilevanza, il giudice rimettente  ritiene  che
al caso di specie, che riguarda un «incarico dirigenziale di  livello
generale ma "non apicale" [...] conferito a soggetto non appartenente
ai ruoli di cui  all'art.  23  del  d.lgs.  n.  165  del  2001»,  sia
applicabile l'art. 19, comma 8, del d.lgs. n.  165  del  2001,  nella
formulazione precedente rispetto a quella  attualmente  vigente,  che
prevedeva, anche per  tale  tipologia  di  incarichi,  la  cessazione
automatica decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al  Governo.
Infatti, secondo il giudice rimettente, nonostante l'art.  40,  comma
1, lettera g), del  d.lgs.  n.  150  del  2009  abbia  sottratto  gli
incarichi di  cui  al  comma  5-bis  all'applicazione  del  censurato
meccanismo   di   cessazione   automatica,   tuttavia    quest'ultimo
continuerebbe ad applicarsi per le cessazioni  che,  come  quella  in
esame, si siano verificate prima dell'entrata in vigore  della  nuova
normativa, in base al principio «tempus regit actum» di cui  all'art.
11 disp. prel. cod. civ. Per tali  ragioni,  dunque,  ad  avviso  del
Tribunale rimettente, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165  del  2001,  nella  versione
antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 40 del d.lgs. n.  150
del 2009, e' rilevante, risultando «evidente che il suo  accoglimento
renderebbe  illegittima  la  cessazione  anticipata  dell'incarico  e
consentirebbe alla  parte  ricorrente  di  richiedere  l'accoglimento
delle pretese azionate, in particolare di quelle risarcitorie». 
    1.4. - Nel merito, il  giudice  a  quo  afferma  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata, a tale scopo  ampiamente
riportando, nella propria ordinanza di rimessione, la  giurisprudenza
costituzionale in materia di spoils  system.  Il  giudice  rimettente
richiama in particolare le sentenze n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008,
con le quali questa Corte ha stabilito che i principi da essa sanciti
con riferimento agli incarichi dirigenziali non apicali  conferiti  a
dirigenti  di  ruolo  trovano  applicazione  anche  nel  caso   degli
incarichi dello stesso tipo conferiti a soggetti esterni. 
    In primo luogo, il giudice a quo rileva che questa Corte, con  la
sentenza  n.   161   del   2008,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto  legge  3  ottobre
2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 286, nella parte in cui disponeva la cessazione  automatica,
salvo conferma, degli incarichi conferiti a  dirigenti  di  pubbliche
amministrazioni non appartenenti ai ruoli  di  cui  all'art.  23  del
d.lgs. n. 165 del 2001, conferiti prima del 17 maggio 2006.  In  tale
occasione - osserva il giudice rimettente - questa Corte ha stabilito
che «la natura esterna dell'incarico non costituisce un  elemento  in
grado di diversificare in senso  fiduciario  il  rapporto  di  lavoro
dirigenziale», con la conseguenza che anche per i dirigenti esterni -
cosi' come ha previsto la sentenza n. 103 del 2007  per  i  dirigenti
interni - il rapporto di lavoro deve essere «connotato da  specifiche
garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in  modo  tale
da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione amministrativa e
una chiara distinzione funzionale fra i compiti di indirizzo politico
amministrativo e quelli di gestione». 
    In secondo luogo, il Tribunale rimettente richiama la sentenza n.
81 del 2010, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto legge n.  262  del
2006, nella parte in cui disponeva la  cessazione  automatica,  salvo
conferma, degli incarichi conferiti, prima  del  17  maggio  2006,  a
soggetti  esterni  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale. Anche in tal caso - rileva il giudice a quo  -  questa
Corte ha ribadito «la ininfluenza, sul piano  funzionale,  del  fatto
che l'atto di attribuzione di una determinata  funzione  dirigenziale
ad un dirigente esterno, dipendente di altra  amministrazione,  e  il
correlato contratto individuale non si innestino su  un  rapporto  di
lavoro dirigenziale gia' esistente con la stessa amministrazione». Di
conseguenza, ad avviso del rimettente, i principi  affermati  con  la
sentenza n. 161 del 2008 sono stati ritenuti  applicabili  da  questa
Corte, con la pronuncia n. 81  del  2010,  anche  quando  «l'incarico
dirigenziale esterno  [...]  sia  stato  conferito  non  a  dirigenti
dipendenti da altre amministrazioni, ma a soggetti  privi  di  status
dirigenziale, che abbiano  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale». 
    Ad avviso  del  giudice  a  quo,  le  predette  considerazioni  -
relative  in  particolare  «alla  inidoneita'  della  natura  esterna
dell'incarico a connotare in senso fiduciario il rapporto  di  lavoro
dirigenziale», «sono  chiaramente  applicabili  alla  fattispecie  in
esame, comportando l'illegittimita' della relativa disciplina». 
    2. - E' intervenuto in giudizio, con atto depositato in  data  11
ottobre  2010,  il  ricorrente  nel  giudizio  principale,  chiedendo
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata.  La  parte  privata  osserva  che,   benche'   lo   stesso
legislatore, mostrandosi consapevole  dell'incostituzionalita'  della
norma censurata, abbia deciso di abrogarla (art. 40, comma 1, lettera
g) del d.lgs. n. 150 del 2009), nel lasso temporale  di  applicazione
della  stessa  il   ricorrente   e'   stato   rimosso   dall'incarico
dirigenziale, con conseguente rilevanza  della  questione  sollevata.
Nel merito, la parte privata intervenuta richiama  la  giurisprudenza
costituzionale  secondo  cui  la  decadenza  ex  lege  di   incarichi
dirigenziali non apicali, quale quello di specie, viola,  in  carenza
di  garanzie  procedimentali,  i  principi  costituzionali  di   buon
andamento e imparzialita',  sottolineando  in  particolare  che  tali
conclusioni  «non  mutano  neppure  nel  caso   in   cui   l'incarico
dirigenziale   sia   stato   conferito   ad   un   soggetto   esterno
all'amministrazione  conferente».  In  prossimita'  dell'udienza,  il
ricorrente  nel  giudizio  principale  ha  depositato  una   memoria,
ribadendo quanto affermato nell'atto di costituzione e insistendo per
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'8 aprile  2010,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 97 della  Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), «nella parte in cui dispone che  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale generale di cui al comma  5-bis,  limitatamente
al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del  d.lgs.
n. 165 del 2001,  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
fiducia al Governo». 
    Il Tribunale rimettente ritiene che la disposizione censurata sia
in conflitto con i principi costituzionali di  imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. Il giudice a quo  argomenta
in base alla  giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  spoils
system, richiamando, in particolare, le sentenze n. 81 del 2010 e  n.
161 del 2008, con le quali questa Corte ha stabilito che  le  ragioni
da essa poste a  fondamento  della  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale di meccanismi di spoils system  riferiti  a  incarichi
dirigenziali non apicali  conferiti  a  dirigenti  di  ruolo  trovano
applicazione anche nel caso in cui incarichi dello stesso tipo  siano
conferiti a soggetti esterni. 
    2. - La questione e' fondata. 
    3. -  Preliminarmente,  e'  utile  sia  ricostruire  il  contesto
normativo nel quale  si  inserisce  la  disposizione  censurata,  sia
richiamare la giurisprudenza costituzionale rilevante in materia. 
    L'ambito di applicazione dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165
del 2001, che dispone la cessazione di incarichi  dirigenziali  quale
effetto automatico  del  mutamento  di  governo,  ha  subito  diverse
modificazioni nel corso del tempo. 
    Originariamente limitato ai soli incarichi di  cui  all'art.  19,
comma  3,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001  (segretario  generale  di
ministeri, direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in
uffici dirigenziali generali e  incarichi  di  livello  equivalente),
tale meccanismo di spoils system e' stato successivamente esteso agli
incarichi  di  livello  dirigenziale  generale,  nonche'  di  livello
dirigenziale   non   generale,   in   ragione    delle    particolari
caratteristiche soggettive del titolare  dell'incarico,  cioe'  nelle
ipotesi in cui tali incarichi fossero conferiti a dirigenti  pubblici
non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs.  n.  165  del
2001 o anche a soggetti esterni che non fossero  dirigenti  pubblici.
In particolare, l'art. 2, comma  159,  del  decreto-legge  3  ottobre
2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 286, con una disposizione destinata  ad  applicarsi  in  via
permanente (a regime), ha modificato il testo dell'art. 19, comma  8,
del d.lgs. n. 165 del 2001, estendendo l'applicazione del  meccanismo
di spoils system in esame agli incarichi dirigenziali di cui al comma
5-bis dell'art. 19 del d.lgs.  n.  165  del  2001,  limitatamente  al
personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs.  n.
165 del 2001, e a quelli di cui al  comma  6  del  medesimo  art.  19
(incarichi  conferiti  «a  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione   professionale,    non    rinvenibile    nei    ruoli
dell'Amministrazione»). Inoltre,  con  riferimento  a  queste  stesse
tipologie di incarichi, l'art. 2, comma 161,  del  d.l.  n.  262  del
2006, ha previsto un meccanismo di spoils system applicabile  in  via
transitoria (una tantum), stabilendo che  tali  incarichi,  conferiti
prima del  17  maggio  2006,  cessassero  ove  non  confermati  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
    Il  meccanismo  transitorio  (una  tantum)  e'  stato  dichiarato
illegittimo da questa Corte, sia nella parte in cui si riferiva  agli
incarichi di cui al comma 5-bis dell'art. 19 del d.lgs.  n.  165  del
2001 (sentenza n. 161 del 2008), sia nella parte in cui si  applicava
agli incarichi di cui al comma 6 del medesimo articolo  (sentenza  n.
81 del 2010). Il corrispondente  meccanismo  permanente  (a  regime),
sulla cui base e' intervenuta la decadenza ope legis  contestata  nel
giudizio principale, e' stato invece abrogato dal  legislatore,  che,
con  l'art.  40  del  d.lgs.  n.  150  del  2009,   ha   ripristinato
l'originario ambito di applicazione dell'art. 19, comma 8, del d.lgs.
n.  165  del  2001,  attualmente  applicabile  alle  sole   posizioni
dirigenziali  di  cui  al  comma  3  del  medesimo   articolo.   Tale
abrogazione peraltro non influisce sulla rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale sollevata con  l'ordinanza  in  epigrafe,
atteso che  essa  e'  intervenuta  successivamente  all'adozione  del
provvedimento impugnato nel giudizio a quo, la cui legittimita'  deve
essere dunque valutata dal rimettente in  base  al  quadro  normativo
vigente al momento della sua adozione. 
    4. - Cio' premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
investe una disposizione  che,  nella  parte  censurata,  prevede  un
meccanismo di spoils system dalle seguenti caratteristiche: a)  sotto
il profilo oggettivo, cioe' del tipo e livello di incarico conferito,
riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall'art. 19  del
d.lgs. n. 165 del 2001, compresi  in  particolare  gli  incarichi  di
livello dirigenziale generale, come quello  cui  la  disposizione  e'
stata applicata nella fattispecie oggetto  del  giudizio  a  quo;  b)
sotto il profilo soggettivo, cioe'  della  provenienza  del  titolare
dell'incarico, si applica agli incarichi  a  dirigenti  pubblici  non
appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165  del  2001
(art. 19, comma 5-bis del d.lgs.  n.  165  del  2001);  c)  sotto  il
profilo dell'efficacia nel  tempo,  opera  a  regime,  essendo  cioe'
destinato  a  trovare  applicazione  in  occasione  di  ogni   futuro
avvicendamento di governo. 
    Quanto al primo profilo, questa Corte  ha  piu'  volte  affermato
l'illegittimita'  costituzionale  di  meccanismi  di  spoils   system
riferiti ad incarichi  dirigenziali  che  comportino  l'esercizio  di
compiti di gestione, cioe' di «funzioni amministrative di  esecuzione
dell'indirizzo politico» (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390  e
351 del 2008, n. 104 e n. 103  del  2007),  ritenendo,  di  converso,
costituzionalmente legittimo  lo  spoils  system  quando  riferito  a
posizioni apicali (sentenza  n.  233  del  2006),  del  cui  supporto
l'organo di governo «si avvale per svolgere l'attivita' di  indirizzo
politico amministrativo» (sentenza n. 304 del 2010). Non vi e' dubbio
che  la  disposizione  censurata  si  riferisca  ad   incarichi   che
comportano esercizio di funzioni di gestione amministrativa. Piu'  in
particolare, essa  si  applica,  ed  ha  trovato  applicazione  nella
fattispecie oggetto del giudizio  principale,  ad  una  tipologia  di
incarichi    (incarichi    dirigenziali    di    livello     generale
dell'amministrazione dello Stato) con specifico riferimento ai  quali
questa Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale di meccanismi di cessazione automatica disposti in via
transitoria dal legislatore (sentenza n. 103 del 2007). 
    Sotto il  secondo  profilo,  relativo  alle  caratteristiche  del
soggetto cui l'incarico viene  conferito,  questa  Corte,  come  gia'
ricordato, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, nella parte in cui esso
si applicava agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti  ai
ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza n.  161
del  2008).  Con  tale  pronuncia,  pertanto,  e'  stato   dichiarato
illegittimo un meccanismo di spoils system transitorio  (una  tantum)
del tutto analogo, sotto il profilo soggettivo, a quello previsto,  a
regime, dalla disposizione attualmente censurata. In tale  occasione,
questa Corte ha osservato che «la natura  esterna  dell'incarico  non
costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario
il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato,
sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attivita'
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni  gestorie».  Da  cio'
consegue che «anche per i dirigenti esterni  il  rapporto  di  lavoro
instaurato con  l'amministrazione  che  attribuisce  l'incarico  deve
essere - come questa Corte ha gia' avuto modo  di  affermare  con  la
citata sentenza n. 103 del 2007 - connotato da  specifiche  garanzie,
le quali  presuppongono  che  esso  sia  regolato  in  modo  tale  da
assicurare la tendenziale continuita'  dell'azione  amministrativa  e
una  chiara  distinzione  funzionale  tra  i  compiti  di   indirizzo
politico-amministrativo e quelli di gestione» (sentenza  n.  161  del
2008; successivamente, sentenza n. 81 del 2010). 
    Sotto  il  terzo  profilo,  ossia  l'efficacia  nel   tempo,   la
disposizione censurata - diversamente da quanto  prevedeva  la  norma
dichiarata illegittima con la sentenza n.  161  del  2008  -  non  ha
carattere transitorio  e  non  opera  una  tantum,  ma  introduce  un
meccanismo di spoils system a regime. Tale  differenza,  rispetto  ad
analoghi  meccanismi  dichiarati  illegittimi  da  questa  Corte  con
precedenti pronunce, non puo' indurre ad una diversa  conclusione  in
punto di legittimita' costituzionale. Se  e'  illegittima  una  norma
che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la  cessazione
automatica  di  incarichi  dirigenziali,  a   prescindere   da   ogni
valutazione circa l'operato dei dirigenti,  a  maggior  ragione  deve
ritenersi illegittima una disposizione che consenta di  replicare  un
simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni. 
    5.  -  Va  pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001,  nella  parte  in  cui
dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al
comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli  di
cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano  decorsi  novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma  8,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore  dell'art.
40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione  della
legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni),  nella  parte  in  cui  dispone  che  gli
incarichi di funzione dirigenziale generale di cui  al  comma  5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui  all'art.
23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano  decorsi  novanta  giorni  dal
voto sulla fiducia al Governo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 aprile 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti