N. 125 ORDINANZA 4 - 11 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione   stradale   -   Sanzioni   amministrative    accessorie
  all'accertamento di reati - Sospensione della patente di  guida  da
  parte del Prefetto e ritiro immediato della patente da parte  degli
  agenti  verbalizzanti  -   Possibilita'   anche   in   assenza   di
  accertamento definitivo in sede giudiziale del reato  contestato  -
  Lamentata violazione di parametri costituzionali solo numericamente
  indicati - Totale carenza di descrizione della fattispecie concreta
  - Conseguente impossibilita' della valutazione  sulla  rilevanza  e
  non   manifesta   infondatezza   della   questione   -    Manifesta
  inammissibilita'. 
- Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 223, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 223,  commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
della strada),  promosso  dal  Giudice  di  pace  di  Giulianova  nel
procedimento vertente tra  G.  N.  e  la  Prefettura  di  Teramo  con
ordinanza del  24  marzo  2010,  iscritta  al  n.  336  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2011  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Ritenuto che il Giudice di pace di  Giulianova,  con  l'ordinanza
indicata  in  epigrafe,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
costituzionale, in  riferimento  agli  articoli  3,  24  e  25  della
Costituzione, dell'articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella  parte  in
cui non prevede  che  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida  venga  irrogata,  non   quale
conseguenza di un accertamento definitivo in sede  penale  del  reato
contestato», bensi' «anticipando  gli  effetti  di  una  sentenza  di
condanna»; 
        che il giudice a  quo  -  «accogliendo  i  rilievi  di  parte
ricorrente» - ha censurato la norma suddetta in quanto prevede che la
sospensione  della  patente  sia  disposta   in   mancanza   di   «un
accertamento definitivo in sede  giudiziale  e  nella  parte  in  cui
prevede che gli agenti verbalizzanti possano ritirare  immediatamente
la patente di guida nel caso di accertamento di ipotesi di reato»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,  in
subordine, non fondata; 
    che  la  difesa  statale  rileva,   preliminarmente,   l'avvenuta
sostituzione dell'art. 223 del codice della strada -  successivamente
all'adozione dell'ordinanza di rimessione - ad  opera  dell'art.  43,
comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in  materia
di sicurezza stradale); 
    che  viene,  poi,  dedotta  l'inammissibilita'  della  questione,
perche' l'ordinanza di rimessione  difetterebbe  completamente  della
descrizione  della  fattispecie   concreta   oggetto   del   giudizio
principale, nonche' di ogni motivazione in ordine  alla  rilevanza  e
non manifesta infondatezza della questione sollevata; 
    che, inoltre, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la norma
censurata non anticiperebbe gli effetti della sentenza  di  condanna,
sussistendo - come avrebbe chiarito la giurisprudenza di questa Corte
-  «una  radicale  differenza  di  finalita'  e  presupposti  tra  il
provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di
guida,  adottato  nei  casi  previsti  dall'art.  223   del   decreto
legislativo  n.  285  del  1992,  e  la  sanzione  accessoria   della
sospensione della patente  di  guida,  inflitta  dal  giudice  penale
all'esito dell'accertamento del reato» (e' citata l'ordinanza n.  344
del 2004); 
    che, difatti, questa Corte ha gia' ritenuto -  rileva  sempre  la
difesa statale - che «pur costituendo anch'essa misura afflittiva, la
sospensione provvisoria  della  patente  di  guida  e'  provvedimento
amministrativo    di    natura    cautelare,    strumentalmente     e
teleologicamente teso a tutelare con immediatezza  l'incolumita'  dei
cittadini e  l'ordine  pubblico,  impedendo  che  il  conducente  del
veicolo  continui  nell'esercizio  di   un'attivita'   potenzialmente
creativa  di  ulteriori  pericoli»  (cosi',  nuovamente,  la   citata
ordinanza n. 344 del 2004); 
    che su tali basi, pertanto, la difesa statale ha concluso per  la
declaratoria di inammissibilita' o,  in  subordine,  per  il  rigetto
della questione. 
    Considerato che il Giudice di pace di Giulianova, con l'ordinanza
indicata  in  epigrafe,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
costituzionale, in  riferimento  agli  articoli  3,  24  e  25  della
Costituzione, dell'articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella  parte  in
cui non prevede  che  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida  venga  irrogata,  non   quale
conseguenza di un accertamento definitivo in sede  penale  del  reato
contestato», bensi' «anticipando  gli  effetti  di  una  sentenza  di
condanna»; 
    che, in limine, deve rilevarsi come la sopravvenuta modificazione
della norma censurata - ad opera dell'art. 43, comma 4,  della  legge
29  luglio  2010,  n.  120  (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
stradale) - non influisca sul thema decidendum; 
    che il citatoius  superveniens  -  nel  parificare,  quanto  alla
sospensione provvisoria della patente di guida, tutte le  ipotesi  di
reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa  accessoria
della sospensione o della revoca della  patente  di  guida  -  appare
privo di effetti rispetto alla questione  sollevata  dal  remittente,
secondo cui la  sospensione  provvisoria  anticiperebbe  gli  effetti
della  sanzione  in  difetto  di  un  accertamento  giudiziale  della
commessa infrazione; 
    che,  nondimeno,  la  totale   carenza   di   descrizione   della
fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, impedendo  ogni
valutazione sulla rilevanza della questione  sollevata,  comporta  la
manifesta inammissibilita' della stessa (cfr., da  ultimo,  ordinanze
numeri 50, 13 e 6 del 2010). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo  223,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24  e  25  della
Costituzione - dal Giudice di  pace  di  Giulianova  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti