N. 126 ORDINANZA 4 - 7 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte  e  tasse  -  Riscossione  esattoriale  -  Disposizioni   sui
  pagamenti delle cartelle esattoriali - Applicabilita' ai soli ruoli
  consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°  giugno
  2008 - Denunciata violazione di precedente  decisione  della  Corte
  costituzionale e di numerosi parametri costituzionali -  Incompleta
  ed  inesatta  ricostruzione  del   contenuto   della   disposizione
  denunciata - Censure formulate in modo  generico  ed  apodittico  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134 e 136. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma
4-ter, del decreto legge  31  dicembre  2007,  n.  248  (Proroga  dei
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Giudice di  pace  di  Catanzaro
nel procedimento vertente tra G. L. e la Equitalia  E.TR.  s.p.a.  ed
altro con ordinanza  dell'8  luglio  2009  iscritta  al  n.  361  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Giudice  di  pace  di  Catanzaro,  con  ordinanza
dell'8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
24,  29,  97,  113,  134  e  136  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   36,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, «nella parte in cui  prevede  che  le  disposizioni  sui
pagamenti delle cartelle  esattoriali  si  applicano  solo  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008»; 
        che il giudice rimettente riferisce  che  il  ricorrente  nel
giudizio principale impugna una cartella  esattoriale,  notificatagli
in data 17  luglio  2007,  relativa  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa, lamentando l'illegittimita' di tale provvedimento «in
quanto mancante di dati fondamentali» come «l'indicazione del termine
e l'autorita' cui ricorrere, nonche' per la mancata  indicazione  del
responsabile del procedimento»; 
        che  il  giudice   rimettente   solleva   la   questione   di
legittimita'   costituzionale,   ritenendola    rilevante    e    non
manifestamente infondata sulla base delle testuali argomentazioni che
seguono: «la rilevanza  della  questione  di  incostituzionalita'  e'
fondata, soprattutto alla luce della  pronuncia  della  stessa  Corte
costituzionale  ord.   n.   377   del   9.11.07,   la   quale   viene
deliberatamente violata e privata  di  ogni  valore  con  aggressione
degli artt. 134 e  136  Cost.;  altresi'  per  la  sperequazione  che
l'articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini,  con  grave
violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonche'  degli  artt.  24  e  113
Cost., per la lesione del diritto di difesa»; 
        che il giudice  rimettente  aggiunge  che  «la  questione  e'
vieppiu' fondata in relazione all'art. 29 Cost., perche' produce  una
illegittima esenzione di responsabilita' dei pubblici dipendenti  per
i loro adempimenti; ed ancora in  relazione  all'art.  97  Cost.  per
violazione dei principi di  buon  andamento  ed  imparzialita'  della
pubblica amministrazione»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  Corte  dichiari  la  manifesta  infondatezza
della questione sollevata, atteso che essa e' gia'  stata  dichiarata
non fondata da questa Corte con la sentenza  n.  58  del  2009  e  le
successive ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009, nonche' n. 13 e n. 349
del 2010. 
    Considerato che il Giudice di pace di  Catanzaro,  con  ordinanza
dell'8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione,  questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma  4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, «nella parte in cui  prevede  che  le  disposizioni  sui
pagamenti delle cartelle  esattoriali  si  applicano  solo  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a  decorrere  dal  1  giugno
2008»; 
        che, come ha correttamente rilevato la  difesa  dello  Stato,
sulle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   sollevate   in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost., questa Corte  si  e'
gia' pronunciata, nel senso della infondatezza, con la sentenza n. 58
del  2009  (ignorata  dal   giudice   a   quo   benche'   antecedente
all'ordinanza di rimessione) e, successivamente, con le ordinanze  n.
221 e n. 291 del 2009 e n. 13 e n. 349 del 2010; 
        che, a  prescindere  da  cio',  il  giudice  rimettente,  con
riferimento a tutti i parametri evocati, da  un  lato,  individua  in
modo impreciso l'oggetto delle censure sollevate, e, dall'altro,  non
fornisce una sufficiente motivazione a sostegno di esse; 
        che, sotto  il  primo  profilo,  il  rimettente,  riferendosi
genericamente  alle  «disposizioni  sui  pagamenti   delle   cartelle
esattoriali», ricostruisce in modo incompleto e inesatto il contenuto
della disposizione censurata, omettendo,  in  particolare,  qualsiasi
riferimento a quanto essa  dispone  in  merito  alla  nullita'  delle
cartelle di pagamento per mancata indicazione  del  responsabile  del
procedimento, in tal modo non permettendo a questa Corte di  cogliere
esattamente i termini della questione sollevata e  la  sua  rilevanza
nel giudizio principale; 
        che, sotto il  secondo  profilo,  le  censure  sollevate  dal
rimettente sono prive di una specifica  e  adeguata  motivazione,  in
quanto formulate in modo generico e apodittico; 
        che, pertanto, le questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   36,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, sollevata, in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  24,  29
(recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione,  dal  Giudice  di
pace di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti