IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio
1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale di abogado ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Giaccardi
e' in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2002 in
Italia presso la Universita' degli studi di Torino;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
13 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami
previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta dal maggio 2010
all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la
prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di
avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessata;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 10 dicembre 2010;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio 1973 a Fossano
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
avvocati.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova
orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento
professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta
della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella
domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 22 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano