MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Giaccardi Simona,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A04334) 
(GU n.85 del 13-4-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Giaccardi Simona,  nata  il  3  maggio
1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale   di   abogado   ai   fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che nella fattispecie la richiedente  sig.ra  Giaccardi
e' in possesso del titolo accademico ottenuto  nell'ottobre  2002  in
Italia presso la Universita' degli studi di Torino; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
13  novembre  2009,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti, ha certificato l'omologa della  laurea  italiana  a  quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritta dal  maggio  2010
all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna); 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato  la
prova scritta  dell'esame  di  abilitazione  per  la  professione  di
avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 10 dicembre 2010; 
  Sentito il conforme parere del rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Giaccardi Simona, nata  il  3  maggio  1973  a  Fossano
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di abogado  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi  in  lingua  italiana:  unica  prova
orale  su  due  materie:  una  prova  su  deontologia  e  ordinamento
professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie  (a  scelta
della   candidata):   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questa  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
 
    Roma, 22 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano