IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Treviso
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994
che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione
delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni
precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina
dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha
unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella
direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta
Direzione;
Visto l'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 8,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Vista la Lettera Circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Div.
V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori
di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la Circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div.
V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle
Direzioni Provinciali del lavoro in materia di determinazione delle
tariffe minime di cui all'art. 4 decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;
Visto il precedente decreto di questa Direzione sulle tariffe
minime in materia di operazioni di facchinaggio;
Visto il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il
13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;
Sentite le Organizzazione sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate
anche nell'Osservatorio Provinciale sulle attivita' di facchinaggio
costituito presso questo Ufficio il 30 ottobre 2007;
Considerato che, nell'ambito del tavolo di consultazione tenutosi
con le stesse Organizzazioni e Associazioni, e' emersa l'opportunita'
di rapportare la tariffa base al V livello contrattuale,
corrispondente ad «operaio comune», livello maggiormente diffuso
nell'ambito territoriale della provincia di Treviso;
Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi, da applicare alla provincia di Treviso;
Considerato il definitivo superamento del c.d. salario
convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai
fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle
imprese;
Considerati gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di
categoria rinnovato in data 26 gennaio 2011;
Decreta:
La tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di
facchinaggio, in economia, anno 2011, per la provincia di Treviso, e'
determinata in 17,25.
Sono previste la seguenti maggiorazioni:
30% per lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno festivo;
30% per lavoro straordinario.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.
L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Treviso, 29 marzo 2011
Il direttore provinciale: Giaretta