MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2011 

Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal  comma
236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  per  le
finalita' di cui all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185. (11A05242) 
(GU n.89 del 18-4-2011)

 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 2, comma 236, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, in cui si prevede che per le finalita' di cui  all'articolo  29,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 e che con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di  categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto  stanziamento  e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno  2010  e  a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011,  iscritti  nel  bilancio  dello
Stato ai sensi del citato articolo 29; 
  Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25  marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73,  che  per  l'anno  2010  ha  ridotto  di  50  milioni   di   euro
l'autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro di cui  all'articolo
2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visti i commi da 2 a 5 del richiamato articolo 29 del decreto-legge
n. 185/2008, che regolano, con modalita' differenti, la fruizione del
credito di imposta disciplinato dall'articolo 1, commi da 280 a  283,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attivita' di ricerca che
risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore di  tale
decreto rispetto a quelle avviate a partire dalla predetta data; 
  Visti i commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della citata legge  n.
296/2006, come modificati dal comma 66 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con i quali si prevede che,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006  e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del  31
dicembre 2009, e' attribuito alle imprese un credito d'imposta  nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di  ricerca
e sviluppo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria  degli
aiuti di Stato in materia, elevata al 40 per cento qualora i costi di
ricerca  e  sviluppo  siano  riferiti  a  contratti   stipulati   con
universita'  ed  enti  pubblici  di  ricerca  e  che  ai  fini  della
determinazione del credito d'imposta i  costi  non  possono  superare
l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; 
  Visto il comma 283 del citato articolo 1 della legge  n.  296/2006,
il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese
per quanto attiene alla definizione  delle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della
effettivita' delle spese sostenute e coerenza  delle  stesse  con  la
disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto, di natura regolamentare,  adottato  dal  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 28 marzo 2008, n. 76, concernente disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese,
per le modalita' di  accertamento  e  verifica  delle  spese  per  il
credito d'imposta inerente alle attivita' di ricerca e di sviluppo; 
  Visto l'articolo 17,  comma  2,  del  richiamato  decreto-legge  n.
185/2008, che interpreta le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 280 a 283, della legge n. 296/2006, e  successive  modifiche,  nel
senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai  soggetti
residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non  residenti  che  eseguono  le  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo nel caso di contratti  stipulati  con  imprese  residenti  o
localizzate negli Stati membri della Comunita' europea,  negli  Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o
territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
32277 del 24  marzo  2009,  come  modificato  dal  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61886  del  21  aprile  2009,
recante  l'approvazione  del  formulario  contenente  i  dati   degli
investimenti in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
credito d'imposta di cui ai citati commi da 280 a 283 (mod. FRS),  da
presentare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del  decreto-legge  n.
185/2008; 
  Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre  2007
C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta
sopra citato, non classificandosi come aiuto di  Stato,  non  rientra
nel campo di applicazione del previgente articolo  87,  paragrafo  1,
del Trattato CE; 
  Sentite le Associazioni di categoria  nella  riunione  svoltasi  in
data 4 maggio 2010; 
  Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n.  115925  del  2  agosto
2010, con la quale e' stato comunicato che,  dalla  elaborazione  dei
dati  contenuti  nei  formulari  presentati  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 29, comma 2, lettera a),  del  citato  decreto-legge  n.
185/2008, l'ammontare del credito di imposta richiesto  dai  soggetti
che non hanno ricevuto il nulla-osta alla fruizione  per  esaurimento
delle  risorse  disponibili  ammonta,   complessivamente,   ad   euro
736.137.096, tenuto conto delle rinunce presentate entro la data  del
25 luglio 2010; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto gia' disposto con l'articolo 29, comma  2,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il presente decreto,
in attuazione dell'articolo 2, comma 236,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, definisce le modalita' di utilizzo  degli  stanziamenti
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200  milioni  di  euro
per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di  cui
all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, che, avendo  inoltrato  per  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate il formulario  approvato  dal  Direttore  della  stessa
Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.  61886
del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione
del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili. 
  3. I soggetti di cui al comma 2  utilizzano  il  credito  d'imposta
richiesto, risultante dai formulari denegati  per  esaurimento  delle
risorse disponibili, al netto degli importi  per  i  quali  e'  stata
eventualmente presentata richiesta di  rinuncia  mediante  l'utilizzo
del medesimo formulario, nella misura massima  del  20,37  per  cento
dell'importo complessivamente richiesto per  tutti  e  tre  gli  anni
2007, 2008 e  2009  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto  e  dell'ulteriore  27,16  per  cento  del  predetto
importo  a  decorrere  dall'anno  2011.   Resta   fermo   il   potere
dell'Agenzia delle entrate in ordine  al  controllo  della  effettiva
sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                  Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti 
 
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3,
Economia e finanze, foglio n. 380