N. 132 ORDINANZA 4 - 13 aprile 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Circolazione stradale - Decreto dell'Assessore  per  il  turismo,  le
  comunicazioni  ed  i  trasporti  della  Regione  Siciliana  del  22
  dicembre 2009 - Istituzione, presso la  Regione  Siciliana,  di  un
  tavolo tecnico regionale per la predisposizione di  uno  schema  di
  decreto che stabilisca i requisiti  minimi  attinenti  i  corsi  di
  formazione e le procedure per  l'abilitazione  degli  insegnanti  e
  degli  istruttori  di  autoscuola  -  Ricorso  per   conflitto   di
  attribuzione  proposto  dal  Governo  -  Sopravvenuta  revoca   del
  provvedimento impugnato  -  Rinuncia  al  ricorso  in  mancanza  di
  costituzione in giudizio della parte resistente  -  Estinzione  del
  processo. 
- Decreto dell'Assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009. 
- Costituzione, art. 117,  secondo  comma,  lett.  m)  ed  e);  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  25, comma 5. 
(GU n.17 del 20-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del decreto dell'Assessore per il  turismo,  le  comunicazioni  ed  i
trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26
marzo 2010, depositato in cancelleria il 31 marzo 2010 ed iscritto al
n. 2 del registro conflitti tra enti 2010. 
    Udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Rilevato  che,  con  ricorso  notificato  il  23  marzo  2010   e
depositato il successivo 31 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei  confronti  della
Regione Siciliana in  relazione  al  decreto  dell'Assessore  per  il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana  del
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Regione
Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l'istituzione di  un
tavolo tecnico regionale per la predisposizione delle norme attuative
previste dal decreto-legge 31 gennaio 2007  (Misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di  attivita'  economiche,  la   nascita   di   nuove   imprese,   la
valorizzazione    dell'istruzione    tecnico-professionale    e    la
rottamazione di autoveicoli), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione; 
        che il ricorrente premette che il decreto dell'Assessore  per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della  Regione  Siciliana
in esame prevede l'istituzione presso  la  Regione  Siciliana  di  un
tavolo tecnico regionale «per la predisposizione  di  uno  schema  di
decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs.  30  aprile
1992, n. 285 (nuovo codice  della  strada),  i  requisiti  minimi  di
capacita'  finanziaria;  i  requisiti  di  idoneita';  i   corsi   di
formazione iniziale e periodica,  con  i  relativi  programmi,  degli
insegnanti e degli istruttori delle  autoscuole  per  conducenti;  le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico»; 
        che il successivo art. 2 dispone che il  tavolo  tecnico,  di
cui all'art. 1, sia costituito da  componenti  di  nomina  regionale,
mentre l'art. 4 detta un regime transitorio,  prevedendo  che,  dalla
data   di   pubblicazione   del   medesimo   provvedimento   e   sino
all'emanazione del decreto assessorile  previsto  dall'art.  1,  «non
potranno  essere  accettate,  da  parte  delle  province   regionali,
dichiarazioni di inizio attivita' di autoscuola, di cui all'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7»; 
        che, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri,  con
il   decreto   in   oggetto   la   Regione   Siciliana,    procedendo
unilateralmente all'individuazione dei requisiti minimi  attinenti  i
corsi  di  formazione  e  le  procedure  per   l'abilitazione   degli
insegnanti e degli istruttori di autoscuola,  avrebbe  invaso  ambiti
riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in ordine
alla disciplina della circolazione e della sicurezza stradale, attesa
l'esigenza di tutelare l'incolumita' personale dei soggetti coinvolti
nella circolazione dei veicoli a motore (sicurezza pubblica); 
        che, secondo il ricorrente, l'esigenza che i requisiti minimi
per lo svolgimento delle  attivita'  di  autoscuola  sia  rimessa  al
legislatore statale si fonda anche sulla competenza  statale  di  cui
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.  relativa   alla
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale»  e,  sotto  altro  profilo,  sulla  competenza
statale in materia di tutela della concorrenza di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.; 
        che il Consiglio dei Ministri, in data 28  gennaio  2011,  ha
deliberato di rinunciare al ricorso in  considerazione  della  revoca
del provvedimento impugnato, avvenuta con decreto dell'Assessore alle
infrastrutture e alla mobilita' del 25 maggio 2010. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
sollevato conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Regione
Siciliana in relazione al decreto dell'Assessore per il  turismo,  le
comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22  dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del
22 gennaio 2010, avente ad oggetto l'istituzione, presso  la  Regione
Siciliana, di un tavolo  tecnico  regionale  per  la  predisposizione
delle norme attuative previste  dal  decreto-legge  31  gennaio  2007
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la
Regione Siciliana, con decreto dell'Assessore alle  infrastrutture  e
alla mobilita' del 25 maggio 2010, pubblicato sulla  G.U.R.S.  del  4
giugno 2010, ha revocato il provvedimento impugnato; 
        che, in considerazione di tale  revoca,  il  ricorrente,  con
delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio  2011,  depositata
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cancelleria di  questa
Corte il successivo 8 febbraio, ha rinunciato al  ricorso  affermando
che sono venute meno le ragioni che lo avevano giustificato; 
        che, in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della  parte
resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art.  25,
comma 5, delle norme integrative per i  giudizi  dinanzi  alla  Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti