N. 137 ORDINANZA 6 - 15 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione  diretta  del  danneggiato  nei  confronti  della
  propria  impresa  di  assicurazione   ed   esclusione   con   norma
  regolamentare  del  rimborso  delle  spese  di  assistenza   legale
  stragiudiziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza
  e del diritto di difesa,  nonche'  asserito  eccesso  di  delega  -
  Omessa motivazione sulla rilevanza - Censure riferite  ad  un  atto
  privo di forza di legge  -  Omessa  ricerca  di  un'interpretazione
  costituzionalmente orientata  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 149 e 150; d.P.R. 18  luglio
  2006, n. 254, art. 9, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76. 
(GU n.17 del 20-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 149 e  150
del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private) e  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  18  luglio  2006,  n.  254  (Regolamento
recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione  stradale,  a  norma  dell'articolo  150  del  d.lgs.  7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) promosso
dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento vertente  tra  Fanni
Italo e la Milano Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del  6  febbraio
2008, iscritta al n. 339 del registro  ordinanze  2010  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima   serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da Fanni Italo contro
Milano Assicurazioni s.p.a., il Giudice  di  pace  di  Cagliari,  con
ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private) e dell'art. 9, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del d.lgs.  7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private) per violazione degli articoli  3,
24 e 76 della Costituzione; 
        che il rimettente  assume  la  violazione  del  principio  di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto l'art. 9  del  d.P.R.
n. 254 del 2006 avrebbe introdotto  un  irragionevole  favor  per  le
societa'  di  assicurazioni  a  svantaggio  del  consumatore,   parte
contrattualmente piu' debole, il quale, al fine di evitare  le  spese
per l'assistenza legale, non risarcibili,  dovrebbe  sottostare  alle
condizioni ed alla offerta della propria compagnia assicurativa senza
alcuna preventiva tutela; 
        che, inoltre, il giudice a quo sospetta  il  contrasto  della
norma censurata con l'art. 24 Cost., che garantisce il  diritto  alla
difesa; 
        che  l'art.  9  del  predetto   regolamento,   nell'escludere
espressamente gli onorari legali per l'attivita' extragiudiziale,  si
porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. per  la  evidente
disparita' di trattamento tra professionisti, in quanto  riconoscendo
gli  onorari  medico-legali  con   esclusione   di   quelli   legali,
determinerebbe uno svilimento del diritto alla difesa per  l'evidente
disparita' di trattamento degli indigenti rispetto agli abbienti,  in
grado di valersi dell'assistenza legale  a  proprie  spese,  per  una
migliore tutela dei propri diritti; 
        che  il  giudice  a  quo  assume,  altresi',  la   violazione
dell'art. 76 Cost.,  per  eccesso  di  delega,  dal  momento  che  la
disciplina emanata non sembrerebbe realmente ispirata alla tutela del
consumatore,  in   quanto   gli   obblighi   posti   a   carico   del
debitore-assicuratore determinerebbero  una  situazione  di  evidente
conflitto  di  interessi  per  la  finalita'  di   lucro   perseguito
dall'impresa e l'interesse dell'assicurato danneggiato ad ottenere il
migliore risarcimento; 
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   con   il   patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita'  e
l'infondatezza nel merito della questione sollevata. 
    Considerato che il Giudice  di  pace  di  Cagliari  dubita  della
legittimita' costituzionale degli articoli  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), e dell'art. 9, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 luglio 2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina  del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del d.lgs.  7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private)  laddove  escludono  il  rimborso
delle spese per l'assistenza legale, in riferimento agli articoli 3 e
24 della Costituzione per la evidente disparita' di  trattamento  tra
professionisti e per aver "svilito"  il  diritto  alla  difesa  degli
indigenti, non in grado di sostenere  le  spese  legali;  nonche'  in
riferimento all'art. 76 Cost. per aver  esorbitato  dalla  delega  in
quanto la disciplina emanata non sarebbe  ispirata  alla  tutela  del
consumatore, creando un conflitto d'interessi  tra  la  finalita'  di
lucro dell'impresa di assicurazioni e l'interesse del  danneggiato  a
ottenere il migliore risarcimento; 
        che l'ordinanza e' affetta da una molteplicita' di ragioni di
inammissibilita', rinvenibili:  a)  nella  omessa  motivazione  sulla
rilevanza della questione (ordinanze n. 201  del  2009;  n.  441  del
2008),   essendosi   limitato    il    rimettente    ad    affermarla
apoditticamente; b) nella impossibilita' di dare ingresso a questioni
di costituzionalita' aventi ad oggetto atti privi di forza  di  legge
quale l'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, sul  quale  si  incentrano
essenzialmente le censure del rimettente; c) nella omessa ricerca  di
una interpretazione costituzionalmente orientata  (ordinanze  n.  191
del 2009; nn. 441, 440, 205  del  2008),  dal  momento  che  l'azione
diretta  contro  l'assicuratore  del  danneggiato  non   esclude   la
possibilita' di fare valere i propri diritti secondo i principi della
responsabilita' civile dell'autore del fatto dannoso (sentenza n. 180
del 2009). 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), e dell'art. 9, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del d.lgs.  7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private), sollevata, in  riferimento  agli
articoli 3, 24 e 76  della  Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di
Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti