DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 49 

Attuazione della direttiva  2009/14/CE,  che  modifica  la  direttiva
94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia  dei  depositi  per  quanto
riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. (11G0090) 
(GU n.93 del 22-4-2011)
 
 Vigente al: 7-5-2011  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1996,  n.  659,  recante
attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi  di  garanzia
dei depositi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e' pari a 100.000
euro. La Banca d'Italia  aggiorna  tale  limite  per  adeguarlo  alle
eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in  funzione
del tasso di inflazione.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni  lavorativi  dalla
data  in  cui  si  producono  gli  effetti   del   provvedimento   di
liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma  1.  Il  termine
puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del  tutto
eccezionali per un periodo complessivo  non  superiore  a  10  giorni
lavorativi.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano