REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 36 

  Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
inerti contenenti amianto. 
(GU n.17 del 30-4-2011)

 
        (Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario 
           della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. La Giunta regionale entro centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge emana un Piano di settore che  stabilisce
i criteri per individuare i luoghi  e  gli  impianti  idonei  per  la
realizzazione e l'esercizio di impianti  di  smaltimento  di  rifiuti
inerti contenenti amianto. 
    2. Le  province,  nei  sei  mesi  successivi  all'emanazione  del
suddetto Piano di settore, provvedono ad  individuare  le  zone  atte
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti  inerti
contenenti amianto d'intesa con i comuni interessati. 
    3. Nelle more dell'approvazione del Piano di  localizzazione  dei
siti idonei, cosi' come disciplinato dal  comma  2,  sono  sospesi  i
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni  e  gli  effetti  delle
autorizzazioni gia' rilasciate per la realizzazione e l'esercizio  di
impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non  ancora  in
funzione. 
    4. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
      L'Aquila, 2 agosto 2010 
 
                               CHIODI