Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto.(GU n.17 del 30-4-2011)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana un Piano di settore che stabilisce i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto. 2. Le province, nei sei mesi successivi all'emanazione del suddetto Piano di settore, provvedono ad individuare le zone atte alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d'intesa con i comuni interessati. 3. Nelle more dell'approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, cosi' come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni gia' rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 2 agosto 2010 CHIODI