REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2010, n. 283 

  LR 16/2002, art. 57, comma  1.  Regolamento  recante  modifiche  al
Regolamento per  la  determinazione  dei  canoni  da  applicare  alle
concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate,  di
beni  demaniali  e  di  acque  pubbliche  della  Regione,  ai   sensi
dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16,
emanato con DPReg. 113/2005. 
(GU n.17 del 30-4-2011)

 
     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265  con  cui  lo
Stato ha trasferito alla  Regione  i  beni  appartenenti  al  demanio
idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e  di  difesa  del
suolo; 
    Vista la legge regionale 3 luglio 2002,  n.  16,  con  la  quale,
nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro
disciplinato in maniera organica la gestione del demanio  idrico  sia
dal  punto  di  vista  tecnico  che  organizzativo,  individuando  in
dettaglio le funzioni trasferite, tra le  quali  sono  ricomprese  le
concessioni in via amministrativa di  spiagge  lacuali,  superfici  e
pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche  e  di
aree fluviali; 
    Visto il comma i dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il
quale  dispone  che  l'Amministrazione  regionale   adotta   apposito
Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale,  dei  canoni
da  applicare  alle  concessioni  demaniali  e  alle   utilizzazioni,
comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; 
    Vista la legge regionale 15 ottobre 2009  n.  17  concernente  la
disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di
demanio  idrico  regionale,  con  eccezione  delle   concessioni   di
derivazione  d'acqua  e  di  estrazione  di  materiale  litoide  come
espressamente previsto dall'art. 1  comma  3  della  legge  regionale
medesima; 
    Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale  15
ottobre 2009,  n.  17  che  prevede  che  con  apposito  decreto  del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore  regionale  alla  programmazione,  risorse
economiche  e  finanziarie,  patrimonio  e  servizi  generali  -  ora
Assessore regionale alle finanze, patrimonio  e  programmazione  -  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i  canoni  relativi  alle
concessioni  e  alle  autorizzazioni  di  beni  del  demanio   idrico
regionale,  ad  esclusione  di  quelli  relativi  all'estrazione  del
materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma
3 della citata legge regionale; 
    Ritenuto pertanto  di  provvedere  all'aggiornamento  dei  canoni
demaniali  relativi  all'estrazione  di  materiale  litoide  e   alle
derivazioni d'acqua secondo quanto  previsto  dall'art.  57  comma  1
della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16; 
    Visto il Regolamento approvato  con  proprio  decreto  29  aprile
2005, n. 0113/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale
n. 762 di data 15 aprile 2005; 
    Visto in particolare l'art. 2 del  citato  Regolamento  il  quale
prevede le modalita' di revisione biennale dei canoni del  tariffario
generale ad esso allegato, da adottare con la  procedura  di  cui  al
comma  1  dell'art.  57  della  legge  regionale  n.   16/2002,   con
l'applicazione tra l'altro, dove non  diversamente  previsto,  di  un
coefficiente di  aggiornamento  pari  alla  variazione  degli  indici
ISTAT; 
    Visto il Regolamento approvato  con  proprio  decreto  7  gennaio
2009, n. 03/Pres., su conforme deliberazione della  Giunta  regionale
30 dicembre 2008, n. 2937 relativo all'aggiornamento  del  tariffarlo
dei canoni demaniali per il periodo 2009-2010; 
    Visto il comma 2 dell'art. 9 della  legge  regionale  18  gennaio
2006, n. 2 il quale dispone che a partire  dal  1°  gennaio  2007  la
decorrenza dell'entrata in  vigore  dell'aggiornamento  biennale  dei
canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale n.  16/2002
e' riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza  iniziale  di
ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio; 
    Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2011 -
2012 i canoni demaniali di  cui  all'art.  57  comma  1  della  legge
regionale 3 luglio 2002 n. 16, relativi all'estrazione del  materiale
litoide e  alle  derivazioni  d'acqua,  da  inserire  nel  Tariffario
Generale allegato A; 
    Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove
non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base
agli indici  ISTAT  riferiti  al  periodo  biennale  giunto  ormai  a
prossima scadenza; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010  n.
2499,  nella  quale  si  rileva  tra  l'altro   che   la   variazione
percentuale, in base agli indici  ISTAT,  risulta  determinata  nella
misura del  +  1,85  che  costituisce  la  maggiorazione  percentuale
applicata ai canoni del Tariffario Generale  pertinente  al  prossimo
biennio  2011-2012,  rispetto  a  quelli  del  biennio  2009-2010  in
scadenza; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
per la  determinazione  dei  canoni  da  applicare  alle  concessioni
demaniali  ed  alle  utilizzazioni,  comunque  denominate,  di   beni
demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art.  57,
comma 1 della legge regionale 3  luglio  2002,  n.  16,  emanato  con
decreto del Presidente della  Regione  n.  113/2005»,  relativo  alla
revisione del Tariffario Generale dei canoni riguardanti l'estrazione
del materiale litoide e le derivazioni d'acqua per il biennio 2011  -
2012 ed allegato al presente provvedimento quale parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                                TONDO