LR 16/2002, art. 57, comma 1. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPReg. 113/2005.(GU n.17 del 30-4-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2010) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo; Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; Visto il comma i dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima; Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali - ora Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione - a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge regionale; Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione di materiale litoide e alle derivazioni d'acqua secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16; Visto il Regolamento approvato con proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 762 di data 15 aprile 2005; Visto in particolare l'art. 2 del citato Regolamento il quale prevede le modalita' di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT; Visto il Regolamento approvato con proprio decreto 7 gennaio 2009, n. 03/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2937 relativo all'aggiornamento del tariffarlo dei canoni demaniali per il periodo 2009-2010; Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 16/2002 e' riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio; Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2011 - 2012 i canoni demaniali di cui all'art. 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua, da inserire nel Tariffario Generale allegato A; Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010 n. 2499, nella quale si rileva tra l'altro che la variazione percentuale, in base agli indici ISTAT, risulta determinata nella misura del + 1,85 che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2011-2012, rispetto a quelli del biennio 2009-2010 in scadenza; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 113/2005», relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni riguardanti l'estrazione del materiale litoide e le derivazioni d'acqua per il biennio 2011 - 2012 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. TONDO