DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011 

Sospensione del sig. Santi Zappala' dalla carica di consigliere della
Regione Calabria. (11A05547) 
(GU n.101 del 3-5-2011)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 15, commi 4-bis e  4-ter,  della  legge  19  marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio  Territoriale
del Governo - del 22 dicembre 2010, prot. n. 0086050,  con  la  quale
sono stati trasmessi gli atti  relativi  al  procedimento  penale  n.
1095/10 R.G.N.R. -  DDA  concernenti  l'ordinanza  con  la  quale  il
Giudice per le indagini preliminari presso  il  Tribunale  di  Reggio
Calabria  ha  disposto  nei  confronti  del  sig.   Santi   Zappala',
Consigliere  della  Regione  Calabria,  la  misura   della   custodia
cautelare in carcere (articolo 285 c.p.p.),  ai  sensi  dell'articolo
15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; 
  Vista l'ordinanza, emessa in data 16 dicembre 2010, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio  Calabria,  che
ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere,  ai  sensi
dell'articolo 285 del codice di procedura penale, nei  confronti  del
sig. Santi Zappala' per i reati di cui agli articoli  110  e  416-bis
del codice penale, articolo  86  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 570/1960 e articolo 7 della legge n. 203/1991; 
  Considerato che il menzionato articolo 15, comma 4-bis, dispone  la
sospensione di diritto dalla carica di  «...  consigliere  regionale»
quando  e'  disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione   della   misura
coercitiva cautelare degli arresti in carcere,  di  cui  all'articolo
285 del codice di procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati  dall'articolo  274  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, recante il Testo  Unico  sull'ordinamento  degli
enti locali, e' tuttora applicabile  nei  confronti  dei  consiglieri
regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte  di  Cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Considerato che le suindicate disposizioni dell'articolo  15  della
legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto
il territorio nazionale in  ragione  della  loro  finalita',  secondo
quanto affermato da ultimo dalla stessa  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che  tali
disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi   elettivi,   di   buon   andamento   e   trasparenza    delle
amministrazioni  pubbliche  ...  coinvolgendo   cosi'   esigenze   ed
interessi  dell'intera  comunita'   nazionale   connessi   a   valori
costituzionali di rilevanza primaria»; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 16 dicembre 2010 decorre  la
sospensione prevista dal citato articolo 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/1990 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione
Territoriale ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 16 dicembre 2010 e' accertata  la  sospensione  del
sig.  Santi  Zappala'  dalla  carica  di  Consigliere  della  Regione
Calabria, ai sensi dell'articolo 15,  comma  4-bis,  della  legge  19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 28 gennaio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi