N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 - 24 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» - Rideterminazione dei confini con ampliamento della superficie di circa 29 ettari in piu' rispetto all'area individuata con la legge istitutiva della riserva - Lamentata istituzione di un'ulteriore porzione di riserva naturale in carenza della necessaria partecipazione al procedimento di istituzione degli enti locali territorialmente interessati e con automatica modificazione delle pianificazioni territoriali esistenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni ambientali. - Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, art. 1, che modifica l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2000, n. 96. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38; legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.(GU n.19 del 4-5-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.E. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, intimata; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge n. 60/2011 pubblicata sul BUR 17 gennaio 2011 recante modifiche all'art. 2 l.r. 18 maggio 2000 n. 96. Istituzione della Riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana e Istituzione del parco Regionale della Pace nella frazione di Pieranseri» per violazione dell'art. 127 della Costituzione. Con l.r. Abruzzo n. 96 del 18 maggio 2000 e' stata istituita la Riserva Naturale di interesse provinciale «Pineta dannunziana» nel territorio del Comune di Pescara, per una superficie di 56 ettari. La gestione della Riserva, dapprima demandata alla Provincia di Pescara, e' stata trasferita, con l.r. n. 19 del 9 maggio 2001, al Comune di Pescara. Con l.r. n. 60 del 22 dicembre 2010 e' stato modificato l'art. 2 della l.r. n. 96/2000, sostituendo il primo comma di tale articolo con il seguente: «I confini della Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari». All'art. 3 si dichiara che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La legge e' stata pubblicata sul BURA ordinario n. 2 del 12 gennaio 2011 e ripubblicata sul BURA speciale n. 7 del 17 gennaio 2011 su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale a causa della riscontrata difformita' tra il testo inviato dal Consiglio regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello effettivamente approvato. La Legge Regionale n. 60 del 22 dicembre 2010 merita di essere sottoposta al vaglio di codesta Corte Costituzionale, in quanto eccedente le competenze regionali, sia per motivi procedimentali che sostanziali: I - Violazione ed erronea applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della l.r. 21 giugno 1996 n. 38, dell'art. 118 della Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 della l.r. 12 aprile 1983 n. 18. Per effetto della modifica apportata dalla l.r. n. 60/2010 sono stati ristabiliti i confini della Riserva naturale «Pineta dannunziana». Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di mera riperimetrazione dell'area, considerata l'estensione dell'ampliamento operato, pari a circa 29 ettari in piu' rispetto all'area individuata con la legge istitutiva della riserva; in sostanza, l'ampliamento equivale a circa un terzo della superficie totale della riserva. Si e' proceduto, in sostanza, ad istituire un'ulteriore porzione di riserva naturale. Tuttavia, cio' e' avvenuto senza che sussistessero i presupposti richiesti dalla legislazione vigente in ordine all'istituzione di parchi, riserve naturali e comunque aree protette. La materia e' disciplinata dalla Legge Statale 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e, nel rispetto dei principi ivi dettati, dalla l.r. 21 giugno 1996 n. 38. La finalita' di tali leggi e' quella di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e cioe' delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologie e biologiche, o di gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti i suddetti valori, vengono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e gestione allo scopo di perseguire le finalita' di conservazione di specie animali o vegetali ed altre finalita' espressamente indicate nelle leggi (cfr. art. 1 legge n. 394/1991 e art. 2 l.r. n. 38/1996) in attuazione degli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute) della Costituzione. In definitiva, la finalita' delle leggi - statale e regionale - e' quella della conservazione e valorizzazione di specie animali o vegetali, di «valori scenici e panoramici», nonche' quella di «applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia valori antropologici, dei archeologici, storici e architettonici». Le leggi nel classificare le aree naturali protette, dispongono che le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (cfr. art. 2 legge n. 394/1991; art. 9 l.r. 38/1996). L'art. 22 della legge quadro, concernente le norme quadro per le aree naturali protette regionali, stabilisce, al comma 1, lettere a) e b), che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta. Anche codesta Corte Costituzionale, con sentenza n. 282/2000 ha ribadito la necessaria partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio destinato a far parte sia dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro. Poiche' nella istituzione della nuova area protetta regionale oggetto della legge in esame, non risultano essere state osservate tali prescrizioni, la norma regionale determina la violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. Per questo motivo la legge deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione». II - Violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato con la legge n. 3/2001. Come e' noto, nella riformulazione dell'art. 117 della Costituzione, per meglio sottrarre ad eventuali ingerenze locali la delicata materia della tutela dell'ambiente (nella quale e' compresa la materia delle aree naturali protette), distinta da quella del governo del territorio, detta materia e' stata assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. s). La finalita' di tale scelta costituzionale ha indotto la Corte costituzionale ad interpretare la norma nel senso che le Regioni non possono ridurre la tutela dell'ambiente, ma resta salva la loro facolta' di «adottare norme di tutela ambientale piu' elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (Corte cost. n. 12/2009). Tuttavia, poiche' nell'interpretazione della legge non si puo' andare oltre la chiara espressione letterale della normativa, occorre dire che la norma costituzionale puo' anche consentire norme regionali conservative e migliorative dei parchi esistenti, ma non ammette la realizzazione di nuove estensioni su terreni estranei alla riserva con leggi regionali che siano addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.). Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti
P. Q. M. Voglia 1'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale Abruzzo n. 60/2011 pubblicata sul BUR n. 7 per violazione dell'art. 117 della Costituzione e l'art. 118 Costituzione. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 15 marzo 2011 L'avvocato dello Stato: Cenerini