N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 - 24 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Riserva  naturale  di
  interesse provinciale «Pineta Dannunziana» -  Rideterminazione  dei
  confini con ampliamento della superficie di circa 29 ettari in piu'
  rispetto all'area individuata con la legge istitutiva della riserva
  -  Lamentata  istituzione  di  un'ulteriore  porzione  di   riserva
  naturale in carenza della necessaria partecipazione al procedimento
  di istituzione degli enti locali territorialmente interessati e con
  automatica   modificazione   delle   pianificazioni    territoriali
  esistenti - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  valorizzazione dei beni ambientali. 
- Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60,  art.  1,  che
  modifica l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2000,
  n. 96. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge 6 dicembre 1991,
  n. 394, art. 22; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; legge della Regione
  Abruzzo 21 giugno 1996, n.  38;  legge  della  Regione  Abruzzo  12
  aprile 1983, n. 18. 
(GU n.19 del 4-5-2011 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
(C.E. 80224030587) presso i cui uffici domicilia  in  Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12, ricorrente; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila,  via  Leonardo  da  Vinci,
intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
n. 60/2011 pubblicata sul  BUR  17  gennaio  2011  recante  modifiche
all'art. 2 l.r. 18 maggio  2000  n.  96.  Istituzione  della  Riserva
naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana  e  Istituzione
del parco Regionale della Pace  nella  frazione  di  Pieranseri»  per
violazione dell'art. 127 della Costituzione. 
    Con l.r. Abruzzo n. 96 del 18 maggio 2000 e' stata  istituita  la
Riserva Naturale di interesse provinciale  «Pineta  dannunziana»  nel
territorio del Comune di Pescara, per una superficie di 56 ettari. 
    La gestione della Riserva, dapprima demandata alla  Provincia  di
Pescara, e' stata trasferita, con l.r. n. 19 del 9  maggio  2001,  al
Comune di Pescara. 
    Con l.r. n. 60 del 22 dicembre 2010 e' stato modificato l'art.  2
della l.r. n. 96/2000, sostituendo il primo comma  di  tale  articolo
con il seguente: «I  confini  della  Riserva  naturale  di  interesse
provinciale "Pineta Dannunziana" sono stabiliti come  da  cartografia
allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari». 
    All'art. 3 si dichiara che la legge non comporta oneri  a  carico
del bilancio regionale. 
    La legge e' stata pubblicata sul  BURA  ordinario  n.  2  del  12
gennaio 2011 e ripubblicata sul BURA speciale n.  7  del  17  gennaio
2011 su richiesta del Presidente  del  Consiglio  Regionale  a  causa
della riscontrata difformita' tra  il  testo  inviato  dal  Consiglio
regionale   per   la   promulgazione   e   pubblicazione   e   quello
effettivamente approvato. 
    La Legge Regionale n. 60 del 22 dicembre 2010  merita  di  essere
sottoposta al vaglio  di  codesta  Corte  Costituzionale,  in  quanto
eccedente le competenze regionali, sia per motivi procedimentali  che
sostanziali: 
I - Violazione ed erronea applicazione della legge 6  dicembre  1991,
n. 394, della  l.r.  21  giugno  1996  n.  38,  dell'art.  118  della
Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 della l.r. 12 aprile 1983 n. 18. 
    Per effetto della modifica apportata dalla l.r. n.  60/2010  sono
stati  ristabiliti  i  confini   della   Riserva   naturale   «Pineta
dannunziana». 
    Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di  mera  riperimetrazione
dell'area, considerata l'estensione dell'ampliamento operato, pari  a
circa 29 ettari in piu' rispetto all'area individuata  con  la  legge
istitutiva della riserva; in sostanza, l'ampliamento equivale a circa
un terzo della superficie totale della riserva. 
    Si e' proceduto, in sostanza, ad istituire un'ulteriore  porzione
di  riserva  naturale.  Tuttavia,  cio'   e'   avvenuto   senza   che
sussistessero i presupposti richiesti dalla legislazione  vigente  in
ordine all'istituzione di parchi, riserve naturali  e  comunque  aree
protette. 
    La materia e' disciplinata dalla Legge Statale 6 dicembre 1991 n.
394 (legge quadro sulle aree protette) e, nel rispetto  dei  principi
ivi dettati, dalla l.r. 21 giugno 1996 n. 38. 
    La finalita' di tali leggi e' quella di garantire  e  promuovere,
in  forma  coordinata,  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio naturale  esistente  e  cioe'  delle  formazioni  fisiche,
geologiche, geomorfologie e biologiche, o  di  gruppi  di  esse,  che
hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.  I  territori  nei
quali sono presenti i suddetti  valori,  vengono  sottoposti  ad  uno
speciale regime di tutela e gestione  allo  scopo  di  perseguire  le
finalita' di conservazione di specie  animali  o  vegetali  ed  altre
finalita' espressamente indicate nelle leggi (cfr. art.  1  legge  n.
394/1991 e art. 2 l.r.  n.  38/1996)  in  attuazione  degli  artt.  9
(tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute) della Costituzione. 
    In definitiva, la finalita' delle leggi - statale e  regionale  -
e' quella della conservazione e valorizzazione di  specie  animali  o
vegetali,  di  «valori  scenici  e  panoramici»,  nonche'  quella  di
«applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a
realizzare una  integrazione  tra  uomo  e  ambiente  naturale  anche
mediante la  salvaguardia  valori  antropologici,  dei  archeologici,
storici e architettonici». 
    Le leggi nel classificare le aree naturali  protette,  dispongono
che le riserve naturali sono costituite da aree terrestri,  fluviali,
lacuali o marine che contengono una o piu' specie  naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero  presentino  uno  o  piu'
ecosistemi  importanti  per  le  diversita'  biologiche  o   per   la
conservazione delle risorse genetiche (cfr. art. 2 legge n. 394/1991;
art. 9 l.r. 38/1996). 
    L'art. 22 della legge quadro, concernente le norme quadro per  le
aree naturali protette regionali, stabilisce, al comma 1, lettere  a)
e b), che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle
aree naturali protette regionali, la partecipazione  delle  province,
delle comunita' montane e dei comuni al procedimento  di  istituzione
dell'area   protetta   e   la   pubblicita'   degli   atti   relativi
all'istituzione   dell'area    protetta.    Anche    codesta    Corte
Costituzionale, con sentenza n. 282/2000 ha  ribadito  la  necessaria
partecipazione al procedimento di  istituzione  delle  aree  protette
regionali dei singoli enti locali il cui territorio destinato  a  far
parte sia dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della
legge quadro. Poiche' nella istituzione  della  nuova  area  protetta
regionale oggetto della legge in esame, non  risultano  essere  state
osservate  tali  prescrizioni,  la  norma  regionale   determina   la
violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione  dei
beni ambientali, in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. 
    Per questo  motivo  la  legge  deve  essere  impugnata  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione». 
II - Violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato  con
la legge n. 3/2001. 
    Come  e'  noto,  nella   riformulazione   dell'art.   117   della
Costituzione, per meglio sottrarre ad eventuali ingerenze  locali  la
delicata materia della tutela dell'ambiente (nella quale e'  compresa
la materia delle aree naturali  protette),  distinta  da  quella  del
governo  del  territorio,  detta  materia  e'  stata  assegnata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2  lett.
s). 
    La finalita' di tale scelta costituzionale ha  indotto  la  Corte
costituzionale ad interpretare la norma nel senso che le Regioni  non
possono ridurre la tutela  dell'ambiente,  ma  resta  salva  la  loro
facolta'  di  «adottare  norme  di  tutela  ambientale  piu'  elevate
nell'esercizio  di  competenze,  previste  dalla  Costituzione,   che
vengano  a  contatto  con  quella  dell'ambiente»  (Corte  cost.   n.
12/2009). 
    Tuttavia, poiche' nell'interpretazione della legge  non  si  puo'
andare oltre la chiara espressione letterale della normativa, occorre
dire  che  la  norma  costituzionale  puo'  anche  consentire   norme
regionali conservative e migliorative dei parchi  esistenti,  ma  non
ammette la realizzazione di nuove estensioni su terreni estranei alla
riserva con leggi regionali  che  siano  addirittura  automaticamente
modificative delle  pianificazioni  territoriali  esistenti  (Q.R.R.,
Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.). 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia     1'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittima la legge regionale Abruzzo n.  60/2011
pubblicata  sul  BUR  n.  7  per  violazione  dell'art.   117   della
Costituzione e l'art. 118 Costituzione. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 15 marzo 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: Cenerini