MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 aprile 2011 

Riconoscimento,  al  prof.   Jürgen   Oberhuber,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A05658) 
(GU n.105 del 7-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e  successive  modificazioni;  il  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30
gennaio 1998, n. 39; il  decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53;  il  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;   il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14  luglio
2008, n. 121; il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009,
n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81 
  Visto il decreto direttoriale n.  3576  del  12  aprile  2007,  che
subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del
titolo  professionale  sottoindicato  ai  fini  dell'esercizio  della
professione di docente di «Filosofia e Storia» - classe  di  concorso
37/A, delegando il relativo  espletamento  all'Intendenza  scolastica
italiana di Bolzano; 
  Vista la nota 6 luglio  2010  -  prot.  n.  405258,  con  la  quale
l'Intendenza scolastica tedesca  di  Bolzano  ha  comunicato  l'esito
favorevole del  tirocinio  di  adattamento  svolto  presso  il  Liceo
classico  «Nikolaus  Cusanus»  di  Brunico   (Bolzano),   istituzione
scolastica con insegnamento in lingua tedesca; 
  Vista la nota prot. n. 7836 del  29  ottobre  2010,  con  la  quale
l'Amministrazione ha comunicato all'interessato  l'impossibilita'  di
adottare  il  decreto  di  riconoscimento  professionale,  per  avere
svolto, erroneamente, il tirocinio di adattamento per  l'abilitazione
alla  classe  di  concorso  37/A,  presso  un'istituzione  scolastica
italiana, con insegnamento  in  lingua  tedesca,  piuttosto  che  con
insegnamento in lingua italiana, cosi' come previsto per le classi di
concorso a carattere nazionale; 
  Vista l'istanza presentata il 26 gennaio 2011  ai  sensi  dell'art.
16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in  Paese
appartenente all'Unione europea dal prof. Jürgen Oberhuber; 
  Visto che la richiesta dell'interessato e' rivolta, ai sensi  della
legge n.  167/2009,  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato possiede la conoscenza  della  lingua
tedesca in quanto ha conseguito in Austria  la  formazione  primaria,
secondaria accademica e professionale; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro  anni,  nonche',  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della valutazione espressa in sede di  conferenza  dei
servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16,
comma 3, decreto legislativo n. 206/2007, favorevole a  neutralizzare
le misure compensative  stabilite  per  la  carenza  riscontrata  nei
contenuti della formazione, utilizzando il tirocinio  di  adattamento
gia'  svolto  a  tal  fine  dall'interessato   nell'anno   scolastico
2009/2010 presso  il  Liceo  classico  in  lingua  tedesca  «Nikolaus
Cusanus» di Brunico (Bolzano); 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondaria: «Magister der  Philosophie
- erste Studienrichtung Geschichte, Sozialkunde,  Politische  Bildung
(Lehramt an Höheren Schulen) - zweite  Studienrichtung  Bewegung  und
Sport (Lehramt an Höheren Schulen),  rilasciato  il  30  maggio  2005
dalla Leopold-Franzens Universitat di Innsbruck (Austria); 
  titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß  §  27°
Unterrichtspraktikumsgesetz»  rilasciato  il  17  novembre  2006  dal
Landes Schul Rat für Tirol, 
posseduto dal prof. Jürgen  Oberhuber,  cittadino  italiano,  nato  a
Brunico (Bolzano) il 3  agosto  1975,  come  integrato  dalla  misura
compensativa di cui al decreto direttoriale citato  in  premessa,  ai
sensi e per gli effetti di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione   all'esercizio   della
professione di docente di scuola secondaria superiore,  nella  classe
di concorso: 
  37/A  «Filosofia  e  storia»  limitatamente  ai   soli   posti   di
insegnamento nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo