IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28
maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il
decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n.
508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4
giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale
del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23
settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Michaela Schölzhorn;
Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta ai sensi della
legge n. 167/2009 ad ottenere il riconoscimento della propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia
di Bolzano;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, di madrelingua tedesca, possiede la
competenza linguistica, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti
in lingua tedesca;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post secondari di durata di almeno quattro anni e al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di
conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata
ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il seguente titolo di formazione professionale: diploma di
istruzione post secondario «Lehrbefähigungsdiplom, Studienrichtung
IGP, Hauptfach: Gitarre (Laurea specialistica in pedagogia
strumentale - Indirizzo: Pedagogia del canto), conseguita presso il
«Tiroler Landskonservatorium» (Conservatorio del Land Tirolo),
Austria il 6 luglio 2006, comprensivo della formazione didattico
pedagogica posseduto dalla cittadina italiana Michaela Schölzhorn,
nata a Vipiteno (Bolzano) il 12 agosto 1980, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di
docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di
abilitazione o concorso:
31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado, limitatamente ai soli posti di insegnamento
nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano
32/A - Musica, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle
scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;
77/A - strumento musicale (chitarra), limitatamente ai soli posti
di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di
Bolzano.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2011
Il direttore generale: Palumbo