IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il decreto in data 9 maggio 1994 con il quale l'«Istituto
Gestalt» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
principale di Ragusa e nelle sedi periferiche di Venezia e Siracusa,
un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3
della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato
approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di
specializzazione adottato dall'«Istituto Gestalt HCC» di Ragusa,
Venezia e Siracusa, alle disposizioni del titolo II del decreto n.
509/1998;
Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 con il quale l'«Istituto
di Gestalt - H.C.C.» di Ragusa e' stato abilitato ad istituire e ad
attivare nelle sedi periferiche di Roma e Palermo un corso di
specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
Visto il decreto 18 luglio 2003 di trasferimento della sede
periferica di Venezia;
Visto il decreto 18 luglio 2003 di trasferimento della sede
periferica di Palermo;
Visto il decreto 8 luglio 2005 di trasferimento delle sedi
periferiche di Venezia e Siracusa;
Visto il decreto 28 settembre 2007 di trasferimento della sede
periferica di Roma;
Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione allo
sdoppiamento della scuola in due distinte organizzazioni con
cambiamento di denominazione del preesistente «Istituto Gestalt HCC»
in «Istituto di Gestalt Therapy HCC», che mantiene la sede principale
in Ragusa e le sedi periferiche in Roma e Venezia, nonche' una nuova
scuola autonoma denominata «Istituto di Gestalt HCC» con sede
principale in Siracusa e sede periferica in Palermo;
Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Gestalt HCC» ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Milano, via
dei Pellegrini, 3, per un numero massimo degli allievi ammissibili a
ciascun anno di corso pari a 17 unita' e, per l'intero corso, a 68
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal
predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario nella riunione del 9 marzo 2011 trasmessa con nota
prot. 150 del 14 marzo 2011;
Decreta:
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di Gestalt HCC» di
Siracusa, e' autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Milano, via dei Pellegrini, 3, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 17 unita' e, per l'intero corso, a 68 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2011
Il direttore generale: Tomasi