IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28
maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il
decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunita'
europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno
1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21
dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale
23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza 24 luglio 2010, presentata ai sensi dell'art. 16,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella
Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Lucia Rita Distefano, ai fini
dell'esercizio della professione di docente in Italia degli
insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A,
32/A e 77/A;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
Vista la nota prot. n. 6687 del 22 settembre 2010 con la quale e'
stata notificata all'interessata l'impossibilita' di procedere al
riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni
formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo
Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale»
sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica
e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico
svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;
Viste le note prott. numeri 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del
1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle
Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel,
condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione
dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale» conseguiti in
Svizzera ai fini professionali;
Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia - di Berna (UFFT),
autorita' competente a rilasciare dichiarazioni di conformita' alla
direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale,
precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a
rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo
all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e
privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione
musicale;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione
primaria e secondaria in Italia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell'accesso alla professione corrispondente per la quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche' al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di
Conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di Violino»
conseguito presso l'Istituto Musicale «V. Bellini» di Catania
nell'anno accademito 2006/2007;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia
Musicale - strumento clarinetto» rilasciato il 7 giugno 2010 dal
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano,
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Lucia Rita Distefano,
nata a Paterno' (Catania) il 31 gennaio 1986, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole
di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:
77/A Strumento musicale (Violino).
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Il direttore generale: Palumbo