MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2011 

Riconoscimento, al sig. Boris  Ruzic,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante   all'esercizio   in   Italia   della    professione    di
fisioterapista. (11A06554) 
(GU n.118 del 23-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,
n.394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i  limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte  dei
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei
relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Vista la domanda con la quale il sig. Boris Ruzic, cittadino serbo,
ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizioterapeut conseguito
nella Repubblica  Serba,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di Fisioterapista:  Considerato  che  il  titolo  oggetto
della domanda e' identico ad altri per  i  quali  la  Conferenza  dei
Servizi ha riconsiderato il  percorso  formativo  seguito  nei  paesi
dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo  non  necessario  il  ricorso
alle  prove  attitudinali,  giudicando  sufficiente  il  periodo   di
tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;  Rilevata  la
corrispondenza  dell'attivita'  che  detto  titolo   consente   nella
Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista; 
  Atteso  che  alla  domanda  possono  applicarsi   le   disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno  2007  dalla
«Scuola Superiore di Medicina» di Belgrado  (Serbia)  al  sig.  Boris
Ruzic, nato a Stolac (Bosnia-Erzegovina)  il  16  febbraio  1983,  e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
Fisioterapista. 
  2. Il sig. Boris Ruzic e' autorizzata ad esercitare in  Italia  nel
rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi  dell'articolo  3,
comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni
e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n.  189  e
per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal  permesso
o carta di soggiorno, la professione di Fisioterapista.  Il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non  lo
utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi