MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2011 

Riconoscimento, al Sig, Asaad Michel,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  ingegnere.
(11A06447) 
(GU n.120 del 25-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Asaad Michel, nato ad Alessandria d'Egitto
(Egitto) il 10 luglio 1985, cittadino egiziano, diretta ad  ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il  riconoscimento
del titolo professionale di «Ingegnere civile», ai fini  dell'accesso
all'albo degli «ingegneri - sezione A settore  civile  ambientale»  e
l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti» e successive modifiche; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
quinquennale di «Ingegnere civile» conseguito presso l'  «Universita'
di Alessandria, A.R.E.» nel giugno 2009; 
  Considerato che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente
per l'esercizio  della  professione  di  ingegnere  in  Egitto,  come
attestato dalla dichiarazione di valore  del  Consolato  Generale  di
Italia ad Alessandria; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del  1°  aprile  2011,  nella  quale  e'  emerso  che  la  formazione
accademica e professionale del  richiedente  non  e'  paragonabile  a
quella richiesta in Italia ad un ingegnere iscritto nella  sezione  A
settore civile ambientale; 
  Preso atto che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere
colmate da misure compensative; 
  Preso  atto  altresi'  che  il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione  B
- stesso settore, del medesimo albo professionale,  per  cui  non  e'
necessario applicare delle misure compensative; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Considerato che il richiedente possiede una carta  di  soggiorno  a
tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano in  data  29
gennaio  2003  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Asaad Michel, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto)  il  10
luglio  1985,  cittadino  egiziano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale  di  «Ingegnere  civile»  quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione B  settore  civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia. 
  La istanza relativa alla iscrizione nella sezione A settore  civile
ambientale e' rigettata. 
 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano