AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di  mutuo
riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Actavis». (11A07216) 
(GU n.125 del 31-5-2011)

 
     Estratto determinazione V & A.PC/II/334 del 10 maggio 2011 
 
    Specialita' medicinale: PAROXETINA ACTAVIS. 
    Confezioni: 
    038822019/M - «20 mg compresse rivestite con film»  10  compresse
in blister AL/AL; 
    038822021/M - «20 mg compresse rivestite con film»  12  compresse
in blister AL/AL; 
    038822033/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100  compresse
in contenitore PP; 
    038822045/M - «20 mg compresse rivestite con film»  14  compresse
in blister AL/AL; 
    038822058/M - «20 mg compresse rivestite con film»  28  compresse
in blister AL/AL; 
    038822060/M - «20 mg compresse rivestite con film»  30  compresse
in blister AL/AL; 
    038822072/M - «20 mg compresse rivestite con film»  56  compresse
in blister AL/AL; 
    038822084/M - «20 mg compresse rivestite con film»  20  compresse
in contenitore PP; 
    038822096/M - «20 mg compresse rivestite con film»  30  compresse
in contenitore PP; 
    038822108/M - «20 mg compresse rivestite con film»  60  compresse
in contenitore PP. 
    Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF. 
    Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1193/001/II/009. 
    Tipo di modifica: modifica stampati. 
    Modifica apportata: e' autorizzata  la  modifica  degli  stampati
alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,  4.8  e  4.9  del  riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  e  dei  corrispondenti  paragrafi  del
foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati
alla determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio  nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    I lotti gia' prodotti, non  possono  piu'  essere  dispensati  al
pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo  a  quello
della pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Trascorso il suddetto termine non potranno piu' essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le  modifiche  indicate  dalla
presente determinazione. 
    La presente determinazione entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.