MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2011 

Riconoscimento,   al   prof.   Dario   Benigno,   delle    qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A06655) 
(GU n.129 del 6-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26  maggio  1998;  l'accordo  tra  la  comunita'
europea e la confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno
1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300;  la  legge  21
dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza 27 giugno 2009, presentata ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento
delle qualifiche professionali  per  l'insegnamento  acquisite  nella
Confederazione  Elvetica   dal   prof.   Dario   Benigno,   ai   fini
dell'esercizio  della  professione  di  docente   in   Italia   degli
insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o  concorso  31/A,
32/A e 77/A; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista la nota prot. n. 12004 del 26 novembre 2009 con la  quale  e'
stata notificata all'interessato  l'impossibilita'  di  procedere  al
riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle  informazioni
formali fornite  dalla  CDPE  -  Conferenza  svizzera  dei  direttori
cantonali  della  pubblica  educazione,  per  richiesta   di   questo
Ministero,  che  dichiaravano  il  diploma  di  «Pedagogia  musicale»
sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica
e  strumento  musicale  nelle  scuole   dell'ordinamento   scolastico
svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private; 
  Viste le note prott. numeri 995 del 10 febbraio 2010 e  100788  del
1° marzo 2010 rispettivamente  dell'Ufficio  di  coordinamento  delle
Politiche  Comunitarie  e  della  Commissione  europea  di   Brussel,
condividenti la posizione presa da questo Ministero  di  interruzione
dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale»  conseguiti  in
Svizzera ai fini professionali; 
  Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio  federale
della formazione professionale e della tecnologia - di Berna  (UFFT),
autorita' competente a rilasciare dichiarazioni di  conformita'  alla
direttiva comunitaria 2005/36 per i  titoli  di  pedagogia  musicale,
precisa, in accordo con la CDPE  sopra  citata,  che  tali  titoli  a
rettifica  di  quanto  precedentemente  dichiarato,  abilitano   solo
all'insegnamento dello strumento musicale nelle  scuole  pubbliche  e
private in  Svizzera  e  non  anche  all'insegnamento  di  educazione
musicale; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessato   e'   esentato   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha  conseguito  la  formazione
primaria, secondaria e accademica in Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in  argomento  e'
subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari  di  durata  minima  di  tre  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 7  marzo  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1 - Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di Flauto  dolce»
rilasciato dal Conservatorio «V. Bellini» di  Palermo  il  2  ottobre
2003; 
    titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   Musiker   MH   /
Konzertdiplom Instrumental mit Hauptfach Blockflöte (Diploma di  alto
perfezionamento strumentale - musicista SUM) conseguito il 15 gennaio
2008 presso la Zürcher Hochschule der Künste. 
      Musiker  MH  /  Lehrdiplom  Klassik  mit  Hauptfach  Blockflöte
(Diploma per l'insegnamento della musica classica  -  musicista  SUM)
conseguito il 13 maggio 2009 presso la Zürcher Hochschule der Künste, 
posseduto dal cittadino italiano prof. Dario Benigno, nato a  Palermo
il 12 marzo 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di
primo grado nella classe di  abilitazione:  77/A  Strumento  musicale
(Flauto). 
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo