MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011 

Modifica del decreto 2 luglio 2004,  relativo  alla  definizione  dei
requisiti  necessari  al  riconoscimento  di  soggetti  gestori   per
l'utilizzo di un Marchio specifico da  apporre  sugli  imballaggi  in
legno. (11A07241) 
(GU n.129 del 6-6-2011)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  luglio  2004,  relativo   alla
definizione dei requisiti necessari  al  riconoscimento  di  Soggetti
gestori per l'utilizzo di  un  Marchio  specifico  da  apporre  sugli
imballaggi in legno; 
  Visto  l'Accordo  sull'applicazione  delle   misure   sanitarie   e
fitosanitarie, stipulato nell'ambito  della  Organizzazione  Mondiale
del Commercio; 
  Vista la Convenzione Internazionale per la Protezione delle  Piante
della FAO, ratificata il 3 agosto 1955; 
  Visto lo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n.  15,
della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della
FAO, relativo alle "linee guida per la regolamentazione del materiale
da imballaggio in legno nel commercio internazionale"; 
  Vista  la  modifica  dello  Standard  Internazionale  sulle  Misure
Fitosanitarie n. 15, adottata dalla Convenzione internazionale per la
protezione delle piante della FAO il 3  aprile  2010,  oggi  relativo
alla "regolamentazione del materiale  da  imballaggio  in  legno  nel
commercio internazionale"; 
  Ritenuto necessario  adeguare  le  procedure  ed  i  controlli  per
l'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO  conformemente  allo
Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie della  FAO  n.  15
modificato; 
  Ritenuto necessario che i Soggetti  gestori  per  l'utilizzo  dello
specifico Marchio IPPC/FAO da  apporre  sugli  imballaggi  in  legno,
garantiscano il monitoraggio  dei  sistemi  di  certificazione  e  di
marcatura, per la verifica della conformita' ai requisiti e la  messa
a punto di procedure di ispezione, registrazione o  accreditamento  e
verifica,  delle  societa'  commerciali  di  tutta  la   filiera   di
produzione e di commercializzazione degli imballaggi in legno in  uso
nel commercio  internazionale,  al  fine  di  garantire  il  previsto
trattamento  fitosanitario  anche  per  gli  imballaggi  riparati   o
riassemblati; 
  Acquisito il parere del Comitato  Fitosanitario  Nazionale  di  cui
all'art. 52 del D. Lgs. n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma  2,
lettera d), nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.281, reso nella seduta del 10 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione
dei requisiti necessari al riconoscimento  di  Soggetti  gestori  per
l'utilizzo di un Marchio specifico da  apporre  sugli  imballaggi  in
legno, e' modificato cosi' come di seguito. 
    a) Alla lettera b) del comma  1  dell'art.  2,  sono  aggiunti  i
seguenti punti 
  vi. Azienda che commercializza materia prima (semilavorati trattati
secondo lo Standard ISPM n. 15 della FAO) trattata da Soggetti  terzi
autorizzati, sia italiani che stranieri; 
  vii. Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi
finiti a marchio IPPC/FAO, prodotti e/o trattati  da  Soggetti  terzi
autorizzati, sia italiani che stranieri; 
  viii. Azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o
riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi  in  legno  usati
(generalmente pallet); si occupa della gestione dei pallet  non  piu'
riparabili (produzione di materia prima  secondaria  o  smaltimento),
puo'  inoltre  assicurare  dei  servizi  complementari,  inclusa   la
gestione del flusso logistico e che puo' avere o meno  strutture  per
il trattamento fitosanitario; 
  ix. Azienda che fornisce il servizio di stivaggio (carica container
o  navi  o  altri  mezzi  di  trasporto),  acquistando  materiale  da
imballaggio in legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo  lo
Standard ISPM n. 15 e ne completa la lavorazione con il  servizio  di
imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi. 
    b) All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: 
      3. Gli operatori  che  concorrono  alla  predisposizione,  alla
costruzione, alla distribuzione, importazione, commercializzazione  e
fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti  il  Marchio
IPPC/FAO, sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori  di  cui
al primo comma. 
      4. Gli operatori  che  concorrono  alla  predisposizione,  alla
costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e  fornitura  di
imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO,  che
non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori  di  cui  al  primo
comma, sono tenuti alla cancellazione del marchio  IPPC/FAO,  tramite
fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente  nelle
proprie aree di lavorazione. 
    c) All'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      2. I soggetti gestori devono essere in grado di  controllare  e
coordinare le figure  professionali  coinvolte  nella  filiera  degli
imballaggi in legno loro aderenti, comprese  quelle  che  raccolgono,
ricevono,   selezionano,   riparano,   riutilizzano,   rilavorano   e
distribuiscono imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio
IPPC/FAO; nonche' quelle che si occupano di servizi  di  stivaggio  e
quelle che  effettuano  i  trattamenti  fitosanitari  previsti  dallo
Standard ISPM n. 15. 
    d) All'art. 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      5. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono  nel
proprio regolamento l'obbligo di formazione annuale del  responsabile
fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di
cui al comma precedente,  siano  state  oggetto  di  Non  Conformita'
Primarie. 
    e) All'allegato 1,  punto  1  "Regolamento",  la  lettera  e)  e'
sostituita dalla seguente: 
      e) le modalita' di applicazione delle specifiche tecniche per i
trattamenti e la segregazione dei materiali  impartite  dal  Servizio
fitosanitario  nazionale,  comprese  quelle  per  il  riutilizzo,  la
riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a  marchio  IPPC/FAO,
nonche' quelle per il servizio di stivaggio; 
    f) All'allegato  1,  punto  1  "Regolamento",  sono  aggiunte  le
seguenti lettere: 
  m) la definizione delle  procedure  per  la  corretta  selezione  e
tracciabilita' e reimmissione sul mercato  dell'imballaggio  usato  a
marchio IPPC/FAO, sia esso riutilizzato o riparato  (con  particolare
attenzione  alle  procedure   rilevanti:   presenza   di   corteccia,
leggibilita' del marchio, numero di marchi diversi presente, segni di
infestazione  attive,  segni  di   evidenti   riparazioni,   ecc)   o
rilavorato; 
  n) le procedure di rimozione dei marchi (cancellazione del  marchio
IPPC/FAO tramite fresatura o verniciatura) per  tutti  i  prodotti  a
marchio non conformi,comprese quelle per gli imballaggi  di  legno  a
marchio IPPC/FAO riutilizzati o riparati o rilavorati; 
    g)  All'allegato  1,  punto  4  "Controlli",  la  lettera  j)  e'
abrogata. 
    h) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", sono aggiunte le seguenti
lettere: 
  j) la verifica della conformita' delle operazioni effettuate per il
legname o per gli imballaggi o per  il  servizio  di  stivaggio  alla
normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore; 
  k) la verifica della conformita' delle  operazioni  effettuate  per
garantire la scortecciatura degli imballaggi secondo lo Standard  per
le misure fitosanitarie n.15; 
  l) la verifica della conformita' delle  operazioni  effettuate  per
garantire la  reimmissione  sul  mercato  degli  imballaggi  usati  a
marchio IPPC/FAO (presenza di corteccia,  leggibilita'  del  marchio,
numero di marchiature diverse, presenza di infestazioni attive, segni
evidenti di riparazione ecc); 
    i) All'allegato 1, punto 7 "Idoneita' dei sistemi di  trattamento
fitosanitari", il paragrafo "Trattamento di fumigazione" e' abrogato. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 22