PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 23 febbraio 2011, n. 1/2011/DFP/DDI 

Art. 55-septies del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150 - trasmissione per via telematica dei  certificati  di  malattia.
Ulteriori indicazioni. (11A07426) 
(GU n.129 del 6-6-2011)
 
 Vigente al: 6-6-2011  
 

 
 
 
                                       Alle pubbliche amministrazioni 
                                       di cui all'art.1, comma 2, del 
                                              d. lgs. n. 165 del 2011 
Premessa. 
  Con  circolari  n.  1/2010/DFP/DDI  dell'11   marzo   2010   e   n.
2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state  fornite  indicazioni
operative  relativamente  all'avvio  del  sistema   di   trasmissione
telematica  dei  certificati  e  degli  attestati   medici   per   la
giustificazione delle  assenze  per  malattia  dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n.
165 del 2001, introdotto dall'art.  69  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui  contenuto  si  rinvia,
sono stati dati chiarimenti relativamente al  funzionamento  generale
del sistema, ai soggetti tenuti alla  trasmissione  telematica,  agli
oneri e vantaggi per i lavoratori, ai  tempi  di  attuazione  e  alle
sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le
nuove modalita'. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2,
a proposito delle  sanzioni,  era  stata  evidenziata  l'esigenza  di
monitorare il processo di trasmissione  telematica  dei  certificati,
visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse
criticita' organizzative, soprattutto  per  alcuni  settori  ed  aree
territoriali.  Veniva  quindi  precisato  che  "...  fermo   restando
l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere  i  certificati  per
via telematica in presenza delle condizioni organizzative e  tecniche
che lo rendono possibile, per il  periodo  transitorio,  sino  al  31
gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita'  dovranno
essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti  si
astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente  riferiti
all'adempimento.". Considerato  che  il  predetto  termine  e'  ormai
decorso, si  ritiene  opportuno  fornire  ulteriori  informazioni  ed
indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di
settembre 2010, e' stato avviato un confronto tra le  Amministrazioni
centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle
criticita' inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine  di
accelerare  il  processo  in  corso,  con  l'istituzione  presso   la
Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In  questo
ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro -
gli  aspetti   normativi,   organizzativi   e   medico-legali   della
trasmissione telematica, gli aspetti  tecnici  di  sistema  e  quelli
giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I  gruppi
hanno concluso i propri lavori  a  fine  gennaio  individuando  delle
linee operative che sono state valutate, per  quanto  di  competenza,
nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare. 
1. La modifica normativa apportata dalla l. n.  183  del  2010  (c.d.
  collegato lavoro) al regime del rilascio e della  trasmissione  dei
  certificati di assenza per malattia. 
  Preliminarmente, e' utile segnalare che l'art. 25 della l.  n.  183
del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare  un  quadro  completo
delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un
efficace sistema di  controllo  delle  stesse,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei  dipendenti
di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione  della
attestazione di malattia si applicano le  disposizioni  di  cui  all'
art. 55-septies del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.".
Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che  e'  entrata
in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il  regime  legale
del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di
assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli  privati,
ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25  ha
previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del
2001. 
2. La responsabilita' specifica per  violazione  della  normativa  in
  materia di trasmissione telematica dei certificati. 
  Come accennato, con le menzionate circolari n. 1  e  2  sono  state
fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni  previste  per
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica  dei
certificati (rispettivamente ai paragrafi 6  e  4).  In  questa  sede
giova ribadire che affinche'  si  configuri  un'ipotesi  di  illecito
disciplinare    devono    ricorrere    sia    l'elemento    oggettivo
dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia
l'elemento soggettivo  del  dolo  o  della  colpa.  Quest'ultimo,  in
particolare, e' escluso nei  casi  di  malfunzionamento  del  sistema
generale,  guasti  o  malfunzionamenti  del  sistema  utilizzato  dal
medico, situazioni  che  debbono  essere  considerate  dalle  aziende
sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini  dell'esercizio
dell'azione disciplinare. Pertanto,  la  contestazione  dell'addebito
nei confronti del medico dovra' essere effettuata soltanto  se  dagli
elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante  consultazione
del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal  SAC  (sistema  di
accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo  3,  risulti
che non si sono verificate anomalie di funzionamento. 
  Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve  avvenire  in  base  ai
criteri di gradualita' e proporzionalita' secondo le previsioni degli
accordi e contratti collettivi di riferimento. Cio'  vale  anche  nei
casi di reiterazione della condotta  illecita,  per  i  quali  l'art.
55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede  la  sanzione
del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza  dalla
convenzione per il medico convenzionato. In  proposito,  si  rammenta
che la reiterazione e' da intendersi come recidiva ovvero irrogazione
di successive sanzioni a carico di un soggetto gia' sanzionato per la
violazione dell'obbligo di trasmissione telematica  dei  certificati.
La valutazione circa l'irrogazione  delle  sanzioni  piu'  gravi  del
licenziamento e  della  decadenza  dalla  convenzione  va  effettuata
tenendo   conto   dei   menzionati   criteri   di    gradualita'    e
proporzionalita', in base alle previsioni degli accordi  e  contratti
collettivi di riferimento, che consentono  di  modulare  la  gravita'
della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo e'
inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento
prevedono   delle   clausole   di    salvaguardia    nei    confronti
dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di  tempo,
non puo' tenersi conto, ai fini di altro  procedimento  disciplinare,
delle sanzioni disciplinari gia' irrogate (art. 7 CCNL del  6  maggio
2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che  prevede  il
termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici  di  medicina  generale  del  20
gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del  27  gennaio  2009,  e
art. 27 dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  interni  del  9
febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio  2009,  che
prevedono termini anche ancorati alla gravita' dell'infrazione). 
  Sara', comunque,  cura  delle  Regioni,  eventualmente  tramite  la
Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome,   e   della
Conferenza Stato - Regioni,  anche  sentendo  le  rappresentanze  dei
medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la  regolamentazione
degli aspetti procedurali  e  di  dettaglio  legati  ai  procedimenti
disciplinari, al fine di assicurare  l'omogeneita'  di  comportamento
sul territorio nazionale.  In  tale  ambito,  particolare  attenzione
dovra'  essere  dedicata  alle  verifiche  tecniche  in   ordine   al
funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware  e  software,
che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza
delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari  e  per  il
superamento delle criticita' e problemi  gia'  segnalati  dai  tavoli
tecnici. Piu'  a  monte,  lo  stesso  funzionamento  del  sistema  e'
naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli  strumenti
tecnici  e  delle  apparecchiature  necessari  in  ogni  struttura  e
presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione
richiede l'attiva collaborazione ed  iniziativa  di  tutti  gli  enti
istituzionalmente coinvolti. 
  Per quanto  riguarda  i  professionisti  convenzionati,  si  potra'
valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e  delle  Province
Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunita' di  integrare
gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto
chiarito al presente paragrafo. 
  Al fine di  agevolare  l'applicazione  della  nuova  procedura,  le
Regioni possono individuare specifiche  strutture  o  servizi  per  i
quali ritengono non sussistere, per periodi  limitati  di  tempo,  le
condizioni   tecniche   necessarie    all'avvio    di    procedimenti
disciplinari.  Cio'  anche  per   evitare   che   le   procedure   di
certificazione  possano  interferire  negativamente  con  l'attivita'
clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. 
  Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e
condiviso, si raccomanda la continuazione delle attivita' del  tavolo
tecnico  congiunto  Amministrazioni  centrali  -  Regioni,   con   il
coinvolgimento  delle  rappresentanze  dei  medici,  ai  fini   della
verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per
la  trasmissione  telematica  delle   certificazioni   di   malattia,
raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento  delle  medesime
rappresentanze li' dove, in sede locale, siano costituite commissioni
tecniche per le stesse finalita'. 
  Si segnala che non sussiste responsabilita' del medico  che  redige
un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che  sono
state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per  le  sezioni:
2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati"  e  2.2
"I  medici  obbligati  all'utilizzo  del  sistema   di   trasmissione
telematica") sino a quando non sara' comunicato  un  mutamento  della
situazione per interventi di  natura  tecnica  ed  organizzativa  che
potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente. 
  Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione
di  malattia  dalle  strutture  di  pronto  soccorso,  le   strutture
ospedaliere individuano le soluzioni tecniche  e  organizzative  piu'
idonee a garantirne l'applicabilita', sulla  base  delle  indicazioni
regionali, utilizzando i servizi resi  disponibili  dal  SAC,  tra  i
quali  il  sistema  WEB,  ovvero  tramite  integrazione  dei   propri
applicativi con il  sistema  SAC,  in  modo  che  il  certificato  di
malattia possa essere predisposto  e  inviato  da  parte  del  medico
contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. 
  Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento
del ricovero e della  dimissione,  eventualmente  con  prognosi  post
ricovero,  le  problematiche  sono  state  discusse  nell'ambito  del
menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali -  Regioni,  con
la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per
la loro gestione nell'ambito del sistema di  trasmissione  telematica
che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione  dei
soggetti istituzionali  interessati.  Pertanto,  sino  all'attuazione
delle  idonee  soluzioni,  tali  documenti   continuano   ad   essere
rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini  della  fruizione
delle agevolazioni previste dalla normativa. 
  Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di  esenzione
sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione
della documentazione cartacea, in luogo del  certificato  telematico,
all'azienda sanitaria competente. 
3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C. 
  Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile  per  le
regioni, le aziende sanitarie e le altre  strutture  interessate,  un
apposito cruscotto di  monitoraggio  del  sistema,  che  consente  di
acquisire  informazioni  circa  il  tasso  di  utilizzo  del  sistema
(certificati inviati  e  servizi  utilizzati),  nonche'  informazioni
puntuali  circa  eventuali  disservizi  (rallentamenti  e/o  blocchi)
registrati dal sistema SAC stesso. 
  Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per  i
medici, per  segnalare  eventuali  malfunzionamenti  non  riguardanti
direttamente  il  sistema  SAC,  quali  ad   esempio,   mancanza   di
connettivita', malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti  del
call center telefonico per l'invio dei certificati, e  per  acquisire
informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti  e/o  blocchi)
registrati dal sistema SAC stesso. 
  Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi
per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni  relative
ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai
datori di  lavoro  pubblici,  cosi'  come  previsto  dalla  Circolare
1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo  6  "Le  amministrazioni
che, in qualita'  di  datori  di  lavoro,  abbiano  conoscenza  della
violazione delle norme  relative  alla  trasmissione  telematica  dei
certificati  di  malattia  e,   senza   corrispondente   trasmissione
telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente  un  attestato
di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale  anomalia
alla ASL di riferimento entro 48 ore dal  ricevimento  dello  stesso,
inviando apposita comunicazione alla  casella  di  posta  elettronica
certificata dell'Azienda di riferimento del medico". 
  Combinando  queste  informazioni  con  le  informazioni   circa   i
certificati  cartacei  ricevuti  dall'INPS,  che  saranno  comunicate
automaticamente dall'Istituto al SAC, il  cruscotto  di  monitoraggio
fornira' quindi anche indicazioni  circa  il  numero  di  certificati
cartacei  rilasciati  da  un  medico  in  un   dato   periodo.   Tali
informazioni sono comunque da assumersi quale  indicazione  indiretta
di comportamento, in quanto non  comprensiva  dei  dati  relativi  ai
certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori  del  settore
privato non indennizzati dall'INPS. 
4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori 
  Come segnalato  con  le  precedenti  circolari,  oltre  ai  servizi
informatici, il medico ha la possibilita' di utilizzare  il  servizio
telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile  dal
SAC al numero 800 013 577. Tale servizio e'  considerato  di  secondo
livello, per ovviare a problemi di invio tramite  il  sistema  web  o
problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha
la possibilita' di redigere il certificato in forma cartacea nel caso
in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico,  in  situazioni
contingenti, confliggano con il  dovere  primario  di  assolvere  gli
obblighi assistenziali. 
 
                       Raccomandazioni finali 
 
  Si  invitano  le  Amministrazioni   destinatarie   della   presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della  stessa  ai
propri dipendenti. 
  Si chiede  inoltre  al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  e
Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali
di riferimento di volerne dare diffusione  presso  gli  esercenti  la
professione medica. 
  Sara'  cura  dei  Dipartimenti  della  funzione  pubblica,  per  la
digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione
tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti  comunicare  nel
prosieguo ulteriori informazioni. 
    Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                     Brunetta         

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 351