MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2011 

Individuazione  delle  categorie  dei  soggetti   beneficiari   degli
incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010,
n. 238. (11A07755) 
(GU n.133 del 10-6-2011)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011,  concernente  «Incentivi  fiscali
per il rientro dei lavoratori in Italia»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 238
del 2010 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze l'individuazione delle  categorie  dei  soggetti  beneficiari
degli incentivi fiscali di  cui  all'art.  3  della  medesima  legge,
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche e professionali dai medesimi possedute; 
  Visti gli articoli 17 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,
concernente «Misure urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il
quadro strategico nazionale», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 44 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, concernente «Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  nonche'
delle finanze; 
  Considerato che con Ordine del Giorno n. G/2212/1/6 al DDL n. 2212,
accolto  dal  Governo  nella  seduta  del  23  novembre  2010,  della
Commissione 6^ - finanze e tesoro - del Senato della  Repubblica,  si
e' ritenuto di intendere  il  possesso  del  titolo  di  laurea  come
criterio  che,  ai  fini  dell'individuazione  delle  categorie   dei
soggetti beneficiari, esaurisce la dizione «specifiche  competenze  e
qualificazioni scientifiche e professionali»; 
  Considerato, inoltre, che con il medesimo Ordine del Giorno  si  e'
inteso specificare che, successivamente al periodo di residenza di 24
mesi o piu' in Italia, il destinatario  dei  benefici  fiscali  abbia
risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia per  almeno
24 mesi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali 
 
  1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, comma 1, della  legge
30 dicembre 2010, n.  238,  si  applicano  ai  cittadini  dell'Unione
Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o  avviano
un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in  Italia  trasferendovi
il proprio domicilio, nonche'  la  propria  residenza  entro  3  mesi
dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che alla  data  del  20
gennaio 2009: 
    a) sono in possesso di un titolo di laurea; 
    b) hanno  risieduto  continuativamente  per  almeno  24  mesi  in
Italia; 
    c) negli ultimi due  anni  o  piu',  hanno  risieduto  fuori  dal
proprio Paese d'origine e dall'Italia  svolgendovi  continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa. 
  2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui  al
comma 1, i cittadini dell'Unione Europea  nati  dopo  il  1°  gennaio
1969, i quali sono assunti o  avviano  un'attivita'  d'impresa  o  di
lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonche'
la propria  residenza  entro  3  mesi  dall'assunzione  o  dall'avvio
dell'attivita' e che alla data del 20 gennaio 2009: 
    a) hanno  risieduto  continuativamente  per  almeno  24  mesi  in
Italia; 
    b) negli ultimi due  anni  o  piu',  hanno  risieduto  fuori  dal
proprio Paese d'origine e  dall'Italia  conseguendovi  un  titolo  di
laurea o una specializzazione post lauream. 
  3. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma  1,  i  soggetti  che
essendo titolari di rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con
pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono
all'estero,  in  forza  di  tale  rapporto,  la   propria   attivita'
lavorativa. 
  4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti