MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 maggio 2011 

Riconoscimento, al sig. Tebaldi Matteo, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A07646) 
(GU n.139 del 17-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Tebaldi Matteo,  nato  il  21.9.1972  a  Verona,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso  l'Universita'  «Alma  Mater
Studiorum» di Bologna il 19.3.2001; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltro  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Verona del 5.5.2003; 
  Preso atto  che  il  richiedente  ha  presentato  un  attestato  di
frequenza alla Scuola di I livello per la  formazione  alla  funzione
difensiva penale dell'anno 2001-2002; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
7.4.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti  nella
risoluzione del 22.5.2009,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegio de Abogados» de Lorca dal 15.7.2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Preso atto che nella conferenza di  servizi  del  9.2.2011,  si  e'
ritenuto che non puo' essere considerata rilevante la frequenza  alla
scuola per la funzione difensiva in quanto verte su  materie  diverse
rispetto a quelle oggetto della misura compensativa  stessa,  la  cui
finalita'  e'  specificatamente  orientata  a   verificare   che   le
differenze di preparazione  «professionale»  dell'«abogado»  spagnolo
rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di
«avvocato» in Italia sia  colmata:  e  tale  verifica  non  puo'  non
contemplare che una prova scritta, in particolare la redazione di  un
atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico  italiano  in
autonomia, redazione autonoma che  non  puo'  ancora  far  parte  del
bagaglio  di  professionalita'  del  richiedente  proprio  in  quanto
prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia gia' tale in Italia; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Tebaldi Matteo,  nato  il  21.9.1972  a  Verona,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 16 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano