IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza di Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di studi di
Napoli «Federico II» in data 19 marzo 2003;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da
attestazione dell'Ordine degli avvocati di Napoli del 23 giugno 2005;
Preso atto che il richiedente ha presentato un certificato
attestante l'iscrizione nel Registro dei Praticanti e la
cancellazione allo stesso, un attestato del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli di frequenza a vari corsi di formazione dal
2008 al 2010 ed inoltre la prova di aver superato il Corso di
formazione per conciliatore professionista nel periodo dal 19 al 24
novembre 2009;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del
4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti
nella risoluzione del 11 giugno 2008, ha certificato l'omologa della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre
colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya» dal 16 settembre 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba
essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova
attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena
corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita'
professionale del richiedente;
Considerato che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, si
e' ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ad eventuali
certificati di attivita' presso studi legali prodotti dagli
interessati ai fini di una ulteriore diminuzione della misura
compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo
prolungato, di attivita' analoga a quella che puo' essere svolta
durante la pratica forense, gia' tenuta in considerazione per una
diminuzione della misura stessa la cui finalita' e' specificatamente
orientata a verificare che le differenze di preparazione
«professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a
chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia
colmata: e tale verifica non puo' non contemplare una prova scritta,
in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito
dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma
che non puo' ancora far parte del bagaglio di professionalita' del
richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato»
che sia gia' tale in Italia;
Considerato inoltre che il certificato di idoneita' come mediatore
non e' finalizzato ad esiti ulteriormente professionalizzanti,
considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non
incide in alcun modo sull'entita' dell'esame di stato per la
professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i
certificati relativi al conseguimento di questo tipo di
specializzazioni non possono essere considerati al fine di
agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia
attraverso una diminuzione della misura compensativa;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario
oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria in atti allegato;
Decreta:
Al sig. Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli, cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
«avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e'
subordinato al superamento della prova scritta: una prova su
deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le
seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 27 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano