MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, alla prof.ssa  Evi  Rita  Tscholl,  delle  qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A07781) 
(GU n.146 del 25-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010,
n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Evi Rita Tscholl; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole  statali
italiane con lingua d'insegnamento  tedesca  e  con  l'italiano  come
seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 7765 del  27  ottobre  2010,
che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento
del titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista  la  comunicazione  dell'Intendenza  Scolastica  Tedesca   di
Bolzano n. ST/IP/25085/292703-2011 in data 17 maggio 2011 - acquisita
al protocollo di questa Direzione generale con  il  n.  3479  del  23
maggio 2011 - con la quale il predetto  ufficio  ha  fatto  conoscere
l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta per  la  classe
94/A dalla predetta prof.ssa Evi Rita Tscholl; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito da: 
    diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie»,
«erste Studienrichtung  Unterrichtsfach  Latin,  Lehramt  an  höheren
Schulen; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch,  Lehramt  an
höheren Schulen» conseguita presso la Universität Wien il  26  giugno
2008, comprensiva della formazione didattico-pedagogica; 
    titolo di  abilitazione  all'insegnamento  «Zeugnis  -  über  die
Zurücklegung    des     Unterrichtspratikums     gemäß     24     des
Unterrichtspraktikumsgesetzes,  BGBI  n.  145/1988»,  rilasciata  dal
«Gymnasium und wirtschaftskundlichhes Realgymnasium» di Vienna il  24
settembre 2009, 
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Evi Rita Tscholl, nata  a
Merano (Bolzano) il 18 gennaio  1983,  come  integrato  dalla  misura
compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe:
94/A  -  Materie  letterarie  e  latino  nei  licei  e  nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con  lingua  di  insegnamento  tedesca
delle localita' ladine. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo