IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28
maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il
decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010,
n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle
qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Evi Rita Tscholl;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali
italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come
seconda lingua;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell'accesso alla professione corrispondente per la quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi' che, ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonche' al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di
conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 7765 del 27 ottobre 2010,
che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento
del titolo professionale di cui trattasi;
Vista la comunicazione dell'Intendenza Scolastica Tedesca di
Bolzano n. ST/IP/25085/292703-2011 in data 17 maggio 2011 - acquisita
al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3479 del 23
maggio 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere
l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta per la classe
94/A dalla predetta prof.ssa Evi Rita Tscholl;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale costituito da:
diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie»,
«erste Studienrichtung Unterrichtsfach Latin, Lehramt an höheren
Schulen; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch, Lehramt an
höheren Schulen» conseguita presso la Universität Wien il 26 giugno
2008, comprensiva della formazione didattico-pedagogica;
titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis - über die
Zurücklegung des Unterrichtspratikums gemäß 24 des
Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI n. 145/1988», rilasciata dal
«Gymnasium und wirtschaftskundlichhes Realgymnasium» di Vienna il 24
settembre 2009,
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Evi Rita Tscholl, nata a
Merano (Bolzano) il 18 gennaio 1983, come integrato dalla misura
compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe:
94/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2011
Il direttore generale: Palumbo