MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa   Ines   Linder,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A07782) 
(GU n.146 del 25-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167;
la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea, dalla prof.ssa Ines Linder; 
  Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta, ai sensi  della
legge n.  167/2009,  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata possiede la conoscenza  della  lingua
tedesca in quanto ha conseguito in Austria  la  formazione  primaria,
secondaria accademica e professionale; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari della durata minima di tre anni; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 7753 del  27  ottobre  2010,
che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento
del titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista  la  comunicazione  dell'Intendenza  Scolastica  Tedesca   di
Bolzano n. ST/IP/24635/291261 in data 17 maggio 2011 -  acquisita  al
protocollo di questa Direzione generale con il n. 3417 del 19  maggio
2011 - con la quale il predetto ufficio ha  fatto  conoscere  l'esito
favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa
Ines Linder; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito da: 
    «Diplompädagogin für  das  Lehramt  an  Volksschulen»  conseguito
presso «Die Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol  in  Innsbruck»
il 27 giugno 2003; 
    «Bestatigung» rilasciato il 18 luglio  2007  dalla  «Pädagogische
Akademie des Bundes in Tirol in Innsbruck», 
posseduto dalla prof.ssa Ines Linder,  cittadina  austriaca,  nata  a
Sillian (Austria) il 18 settembre 1978, come integrato  dalla  misura
compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio  della  professione  di  docente
nella scuola primaria, limitatamente ai soli  posti  di  insegnamento
nelle scuole di lingua Tedesca della provincia di Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo