MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Bumba-Cojocaru Mihaela Ramona, di  titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di chimico. (11A08084) 
(GU n.146 del 25-6-2011)

 
 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE  
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Bumba-Cojocaru Mihaela Ramona  nata  a
Tirgu Jiu (Romania) il 5 novembre 1973, cittadina rumena,  diretta  a
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del   sopra   indicato   decreto
legislativo, il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale
rumeno di «Inginer chimie», ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in
Italia della professione di chimico; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno  2001
n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
biologo; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Inginer in profilul chimie, specializarea tehnologia substantelor
anorganice»  conseguito  presso  l'«Universitatea  "Politehnica"  din
Timisoara» nella sessione giugno 1998; 
  Preso  atto  che  in  Romania  la   professione   di   chimico   e'
regolamentata nel senso che  il  professionista  per  esercitare  nel
settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero  della
salute previa iscrizione all'Ordine dei chimici, biologi,  biochimici
e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare  la  libera
professione  in  tutti  gli  altri  settori,  mentre  in  Italia   la
professione di chimico iscritto  nella  sez.  A  contempla  anche  il
settore sanitario; 
  Preso atto altresi' che l'istante non  ha  dimostrato  il  possesso
dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo'  essere  accolta
per la sezione A; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata; 
  Considerato    che    la    richiedente    ha    una     formazione
accademico-professionale completa ai fini  dell'esercizio  in  Italia
della  professione  di  chimico -  sez.  B  -  ,  come  risulta   dai
certificati prodotti, per cui non e' necessario applicare  le  misure
compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla  sig.ra  Bumba-Cojocaru  Mihaela  Ramona  nata  a  Tirgu   Jiu
(Romania) il 5 novembre 1973, cittadina rumena,  e'  riconosciuto  il
titolo professionale di cui  in  premessa  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo dei chimici - sez.  B  -  e  l'esercizio  della
professione in Italia. 
 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano