N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2011

Ordinanza del 31 gennaio 2011 emessa dal Tribunale  nel  procedimento
penale a carico di M.L.F.. 
 
Reati  e  pene  -  Reato  di  alterazione  di  stato  -  Applicazione
  automatica della sanzione accessoria della perdita  della  potesta'
  genitoriale  -  Denunciata  preclusione  di  qualsiasi  valutazione
  discrezionale da parte del giudice circa l'interesse del minore nel
  caso concreto - Irragionevolezza - Lesione dei diritti  inviolabili
  dei figli - Violazione del principio  della  finalita'  rieducativa
  della pena. 
- Codice penale, art. 569. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, 30 e 31; Convenzione  di
  New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, artt. 3, 7
  e 8. 
(GU n.28 del 29-6-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
 
                        Osserva quanto segue 
 
    Con decreto in data 15 dicembre 2008 il GUP presso  il  Tribunale
ordinario di Milano ha disposto il giudizio nei confronti di  M.L.F.,
imputata del reato p. e p. dall'art. 567,  secondo  comma,  c.p.  per
avere alterato lo stato civile  della  figlia  neonata  M.  N.  nella
formazione  dell'atto  di  nascita,   mediante   false   attestazioni
consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola  legittima
in  quanto  concepita  in  costanza  di   matrimonio   (avvenuto   il
....................) con E. N. S. In M. 
    Nella fase  degli  atti  preliminari,  la  p.o.  minorenne  M.N.,
tramite curatore speciale, si e' ritualmente costituita parte civile. 
    Nel corso del  dibattimento  la  difesa  della  parte  civile  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  569
c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e  31  Costituzione,  nella
parte in cui prevede l'applicazione automatica della pena  accessoria
della perdita della potesta' genitoriale a seguito della  commissione
del reato di cui all'art. 567 c.p.,  illustrandola  con  due  memorie
depositate il 1° marzo 2010 e l'11 maggio 2010. 
Sulla rilevanza della questione 
    Il tribunale ritiene in primo luogo che  il  giudizio  non  possa
essere   definito   indipendentemente   dalla    risoluzione    della
prospettata, questione di costituzionalita', atteso che  in  caso  di
condanna si troverebbe a dover necessariamente applicare all'imputata
anche  la  sanzione  accessoria  della   decadenza   dalla   potesta'
genitoriale, prevista dall'art. 569 c.p. Invero il tenore  imperativo
della norma («la condanna.... contro  il  genitore  ....  importa  la
perdita della potesta' dei genitori») non consente al giudice  alcuno
spazio  di  discrezionalita'  nell'applicare  la  ricordata  sanzione
accessoria. 
Sulla non manifesta infondatezza 
    A norma dell'art. 2 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle  formazioni
sociali ove si svolge la sua personalita'. Non vi e' dubbio che tra i
diritti inviolabili dei fanciulli vi sia quello di crescere con e  di
essere educati dai propri genitori, salvo che cio' comporti un  grave
pregiudizio. Cio' discende primariamente dal disposto degli artt.  30
e 31 Cost. e 147 c.c., ma anche da una serie di norme internazionali,
vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla  Convenzione  di
Nevv York sui diritti del fanciullo del 20 novembre  1989  -  la  cui
ratifica e' stata autorizzata con legge n. 176/1991. L'art.  7  della
Convenzione, infatti, attribuisce al bambino il diritto a conoscere i
genitori e ad essere allevato da essi, mentre il  successivo  art.  8
obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del  fanciullo,
sempre fermo restando l'interesse superiore del fanciullo (art. 3), a
tutela   del   quale   e'   possibile   adottare   provvedimenti   di
allontanamento o di ablazione delle potesta' genitoriali. 
    E' evidente, tuttavia, che  proprio  per  tutelare  i  preminenti
interessi del minore, gli eventuali provvedimenti  di  sospensione  o
decadenza dalle potesta' genitoriali dovranno  essere  adottati  caso
per caso, all'esito dell'attento esame di tutte le  peculiarita',  al
fine  di  stabilire   se   nella   fattispecie   quei   provvedimenti
corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore. Cio'
evidentemente esclude che la perdita della potesta' genitoriale possa
essere comminata in via,  del  tutto  automatica  a  seguito  di  una
condanna per il delitto di  alterazione  di  stato,  reato  che  -  a
differenza di quello di cui all'art. 609-bis c.p. - non e' di per se'
sintomatico di una generalizzata pericolosita' del genitore. 
    Viceversa  il  denunciato  art.  569  c.p.  prevede  proprio   un
automatismo de iure che esclude qualsiasi  valutazione  discrezionale
da parte del giudice circa l'interesse del minore nel caso concreto e
viola quindi gli evidenziati parametri costituzionale. 
    E' vero, come evidenziato nella  ordinanza  n.  723/1988  con  la
quale la Corte costituzionale ha rigettato analoga questione, che  in
caso di  decadenza  dei  genitori  i  diritti  dei  minori  non  sono
pregiudicati  in  senso  assoluto,  perche'   la   legge   disciplina
l'esercizio dei compiti  di  quelli  da  parte  di  terzi.  Tuttavia,
poiche' l'interesse primario del figlio  e'  quello  di  crescere  ed
essere educato all'interno della famiglia naturale, cio' 
    che si vuole qui evidenziare e' che occorre un  vaglio  da  parte
dell'autorita'  giudiziaria  al  fine  di  verificare  quale  sia  la
migliore  tutela  per  il  minore  nel  caso  concreto,  ben  potendo
risultare irragionevole - e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.  -
l'applicazione  automatica  della  sanzione  della  decadenza   dalla
potesta' genitoriale  a  seguito  di  condotte  in  ipotesi  ispirate
proprio da una finalita' di tutela del figlio, a  causa  di  condotte
pregiudizievoli poste in essere dall'altro genitore. 
    Al riguardo e' utile ricordare che il giudice delle leggi e' gia'
intervenuto facendo cadere la norma  (art.  222  c.p.)  che  imponeva
l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio
giudiziario in caso di proscioglimento per infermita' psichica  (cfr.
sentenza 18 luglio 2003, n. 253). In quella decisione la Consulta  ha
affermato  l'irragionevolezza  di  una  norma   "che   esclude   ogni
apprezzamento della situazione da parte  del  giudice,  per  imporgli
un'unica  scelta,  che  puo'  rivelarsi,  in  concreto,  lesiva   del
necessario equilibrio fra le diverse esigenze». 
    A cio' si aggiunga  che  l'irragionevolezza  dell'automatismo  in
questione emerge anche con chiarezza ove si consideri che, invece,  i
provvedimenti di sospensione o decadenza dalla  potesta'  genitoriali
attribuiti al Tribunale per i minorenni - di cui agli artt. 330 e 333
c.c. - vengono  adottati  all'esito  di  approfondita  analisi  della
situazione, solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio  agito
dai genitori  nei  confronti  dei  figli  derivante  da  una  mancata
osservanza dei doveri nascenti dalla titolarita' della potesta'. 
    Ritiene inoltre il Tribunale che l'applicazione automatica  della
sanzione  accessoria  in  parola  sia  in  contrasto  con  l'esigenza
costituzionale affermata dall'art. 27, terzo comma, Cost., secondo la
quale le  pene  devono  tendere  alla  rieducazione  del  condannato.
Invero, qualora il delitto di  alterazione  di  stato  da  parte  del
genitore sia stato motivato dalla finalita' di preservare  il  figlio
dai pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall'altro  genitore,
non si vede quale utile rieducazione  possa  ricavare  il  condannato
dalla propria decadenza genitoriale. Cio' conferma l'esigenza  di  un
vaglio  caso  per  caso  circa  l'opportunita'  di  opportunita'   di
applicare al genitore condannato per il delitto di cui  all'art.  567
c.p. la sanzione accessoria attualmente prevista in via automatica  e
necessaria dall'art. 569 c.p. 
    Ritenuta,  pertanto,  l'evidenziata  questione  di   legittimita'
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Vista la legge n. 87/1953; 
    Sospende il processo indicato in epigrafe; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri e per la  sua  comunicazione
al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della
Camera dei Deputati. 
        Milano, 31 gennaio 2011 
 
                       Il Presidente: Introini