N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2011
Ordinanza del 31 gennaio 2011 emessa dal Tribunale nel procedimento penale a carico di M.L.F.. Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potesta' genitoriale - Denunciata preclusione di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice circa l'interesse del minore nel caso concreto - Irragionevolezza - Lesione dei diritti inviolabili dei figli - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice penale, art. 569. - Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, 30 e 31; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, artt. 3, 7 e 8.(GU n.28 del 29-6-2011 )
IL TRIBUNALE Osserva quanto segue Con decreto in data 15 dicembre 2008 il GUP presso il Tribunale ordinario di Milano ha disposto il giudizio nei confronti di M.L.F., imputata del reato p. e p. dall'art. 567, secondo comma, c.p. per avere alterato lo stato civile della figlia neonata M. N. nella formazione dell'atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio (avvenuto il ....................) con E. N. S. In M. Nella fase degli atti preliminari, la p.o. minorenne M.N., tramite curatore speciale, si e' ritualmente costituita parte civile. Nel corso del dibattimento la difesa della parte civile ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 569 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p., illustrandola con due memorie depositate il 1° marzo 2010 e l'11 maggio 2010. Sulla rilevanza della questione Il tribunale ritiene in primo luogo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata, questione di costituzionalita', atteso che in caso di condanna si troverebbe a dover necessariamente applicare all'imputata anche la sanzione accessoria della decadenza dalla potesta' genitoriale, prevista dall'art. 569 c.p. Invero il tenore imperativo della norma («la condanna.... contro il genitore .... importa la perdita della potesta' dei genitori») non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalita' nell'applicare la ricordata sanzione accessoria. Sulla non manifesta infondatezza A norma dell'art. 2 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'. Non vi e' dubbio che tra i diritti inviolabili dei fanciulli vi sia quello di crescere con e di essere educati dai propri genitori, salvo che cio' comporti un grave pregiudizio. Cio' discende primariamente dal disposto degli artt. 30 e 31 Cost. e 147 c.c., ma anche da una serie di norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla Convenzione di Nevv York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - la cui ratifica e' stata autorizzata con legge n. 176/1991. L'art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al bambino il diritto a conoscere i genitori e ad essere allevato da essi, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando l'interesse superiore del fanciullo (art. 3), a tutela del quale e' possibile adottare provvedimenti di allontanamento o di ablazione delle potesta' genitoriali. E' evidente, tuttavia, che proprio per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o decadenza dalle potesta' genitoriali dovranno essere adottati caso per caso, all'esito dell'attento esame di tutte le peculiarita', al fine di stabilire se nella fattispecie quei provvedimenti corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore. Cio' evidentemente esclude che la perdita della potesta' genitoriale possa essere comminata in via, del tutto automatica a seguito di una condanna per il delitto di alterazione di stato, reato che - a differenza di quello di cui all'art. 609-bis c.p. - non e' di per se' sintomatico di una generalizzata pericolosita' del genitore. Viceversa il denunciato art. 569 c.p. prevede proprio un automatismo de iure che esclude qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice circa l'interesse del minore nel caso concreto e viola quindi gli evidenziati parametri costituzionale. E' vero, come evidenziato nella ordinanza n. 723/1988 con la quale la Corte costituzionale ha rigettato analoga questione, che in caso di decadenza dei genitori i diritti dei minori non sono pregiudicati in senso assoluto, perche' la legge disciplina l'esercizio dei compiti di quelli da parte di terzi. Tuttavia, poiche' l'interesse primario del figlio e' quello di crescere ed essere educato all'interno della famiglia naturale, cio' che si vuole qui evidenziare e' che occorre un vaglio da parte dell'autorita' giudiziaria al fine di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole - e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost. - l'applicazione automatica della sanzione della decadenza dalla potesta' genitoriale a seguito di condotte in ipotesi ispirate proprio da una finalita' di tutela del figlio, a causa di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'altro genitore. Al riguardo e' utile ricordare che il giudice delle leggi e' gia' intervenuto facendo cadere la norma (art. 222 c.p.) che imponeva l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermita' psichica (cfr. sentenza 18 luglio 2003, n. 253). In quella decisione la Consulta ha affermato l'irragionevolezza di una norma "che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che puo' rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze». A cio' si aggiunga che l'irragionevolezza dell'automatismo in questione emerge anche con chiarezza ove si consideri che, invece, i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potesta' genitoriali attribuiti al Tribunale per i minorenni - di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - vengono adottati all'esito di approfondita analisi della situazione, solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarita' della potesta'. Ritiene inoltre il Tribunale che l'applicazione automatica della sanzione accessoria in parola sia in contrasto con l'esigenza costituzionale affermata dall'art. 27, terzo comma, Cost., secondo la quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Invero, qualora il delitto di alterazione di stato da parte del genitore sia stato motivato dalla finalita' di preservare il figlio dai pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall'altro genitore, non si vede quale utile rieducazione possa ricavare il condannato dalla propria decadenza genitoriale. Cio' conferma l'esigenza di un vaglio caso per caso circa l'opportunita' di opportunita' di applicare al genitore condannato per il delitto di cui all'art. 567 c.p. la sanzione accessoria attualmente prevista in via automatica e necessaria dall'art. 569 c.p. Ritenuta, pertanto, l'evidenziata questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Vista la legge n. 87/1953; Sospende il processo indicato in epigrafe; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Milano, 31 gennaio 2011 Il Presidente: Introini