N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2011
Ordinanza del 24 febbraio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Acucella Antonio contro Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR) - Previsione della determinazione della misura del trattamento con le regole del sistema contributivo, anziche' della determinazione pro quota in base alle regole di ciascun ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, secondo il principio di totalizzazione dei periodi assicurativi, stabilito dalla legge di delega n. 243/2004 - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, art. 4, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 1, commi 1, lett. d), e 2, lett. o), della legge 23 agosto 2004, n. 243.(GU n.28 del 29-6-2011 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 304/2010 R.G.L., promossa da Acucella Antonio, residente in Castiglione Torinese (Torino), rappresentato e difeso per procura speciale 19 marzo 2009 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dagli avvocati Pier Costanzo Raineri e Nicola Peretti presso il cui studio in Torino, via Fabro, 6, e' elettivamente docimiliato, appellante; Contro Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con sede in Roma, via Pinciana n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rag. Paolo Saltarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Fusillo, Daniela Garreffa e Luca Mastromatteo in via disgiunta tra loro, come da procura a margine del presente atto e domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Mastromatteo, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 83, appellata. Con ricorso depositato in data 30 marzo 2009, il rag. Antonio Acucella citava in giudizio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) ed esponeva quanto segue: iscritto alla cassa convenuta dal 19 giugno 1989, e titolare di posizione assicurativa presso l'Inps, aveva presentato domanda per ottenere la pensione di anzianita' «totalizzata» ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006; a seguito di delibera n. 918 del 12 settembre 2008 della Giunta esecutiva, la Cassa gli aveva comunicato che la pensione di anzianita' totalizzata era stata determinata nella misura annua lorda di euro 3.436,13, con importo lordo mensile pari ad euro 264,32; nella determinazione della quota di pensione, la Cassa aveva dato formale applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dall'art. 4 decreto legislativo n. 42/2006, che risultavano meno favorevoli rispetto a quelli previsti dal Regolamento di esecuzione della Cassa entrato in vigore in data 1° gennaio 2004; in particolare, se la liquidazione fosse avvenuta secondo i criteri di detto Regolamento, avrebbe ottenuto una pensione annua lorda pari ad euro 6.980,45. Sulla base di tali premesse, deducendo che l'art. 4 del decreto legislativo n. 42/2006, nello stabilire direttamente le modalita' di liquidazione del trattamento, violava i criteri stabiliti dalla legge delega n. 243/2004 che, all'art. 1, comma 2, letta o), prevedeva che il trattamento pensionistico fosse stabilito da ogni ente «secondo le proprie regole di calcolo», chiedeva in via preliminare e pregiudiziale che la questione fosse rimessa alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 76, 3 e 38 della Costituzione e che nel merito fosse dichiarato il suo diritto alla liquidazione della quota di pensione provvisoria di anzianita' da totalizzazione maturata presso la Cassa convenuta «secondo le regole di calcolo proprie della Cassa medesima alla data del pensionamento (1° febberaio 2008), nella misura annua lorda pari ad € 6.980,45», con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione del relativo importo mensile e delle differenze sulle mensilita' gia' corrisposte, oltre accessori. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), costituendosi in giudizio, contestava le domande e deduzioni del ricorso chiedendone la reiezione. Con sentenza del 7-23 luglio 2009 non notificata, il giudice respingeva le domande compensando le spese di lite. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2010 Acucella Antonio ha proposto appello ribadendo le conclusioni gia' assunte in primo grado. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello secondo le conclusioni riportate in epigrafe. In sede di gravame il sig. Acucella Antonio ripropone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 nella parte in cui stabilisce che «Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo», sulla base dei parametri di cui alle successive lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3; secondo l'appellante la disposizione viola la delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) legge n. 23 agosto 2004, n. 243, con la quale il Governo veniva autorizzato ad adottare norme intese a «ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», nel rispetto del seguente principio e/o criterio direttivo: «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo», e quindi per violazione dell'art. 76 Cost. L'appellante prospetta anche la violazione dell'art. 3 Costituzione, anche in riferimento al principio della ragionevolezza, posto che la disciplina in esame si discosta da altre normative previdenziali che, nel prevedere forme di totalizzazione dei periodi assicurativi, fanno sempre salva la conservazione delle regole di calcolo vigenti presso ciascuna gestione interessata e lo stesso principio di salvaguardia risulta applicato dallo stesso art. 4 decreto legislativo n. 42/2006 per definire il trattamento ai fini della totalizzazione posto a carico di enti previdenziali diversi dagli enti previdenziali privatizzati. La questione e' rilevante. Come si e' esposto in premessa, l'appellante, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), e titolare di posizione assicurativa presso l'Inps, non avendo maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione in nessuna della due gestioni, ha presentato domanda per ottenere la pensione di anzianita' «totalizzata» ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006. La Cassa appellata (ente privatizzato ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994) ha determinato il trattamento «pro quota» a suo carico applicando i parametri di cui all'art. 4, comma 3 decreto legislativo n. 42/2006 (cfr. Delibera n. 918 del 12 settembre 2008 doc. 1 appellante), e ha liquidato in favore del rag. Acucella l'importo annuo lordo di euro 3.436,13. Secondo la prospettata questione di costituzionalita', il decreto delegato avrebbe dovuto prevedere, come misura del trattamento pro quota, le regole di calcolo proprie dell'ente privatizzato, nel caso della Cassa rinvenibili nel Regolamento di esecuzione della CNPR, nella versione vigente dal 1° gennaio 2004 (doc. 3 CNPR e 4 Acucella). E' pacifico, e comunque si evince dalla citata delibera n. 918/2008, che se la quota a carico della Cassa fosse stata determinata secondo i criteri previsti dal regolamento (in particolare art. 53), a favore dell'appellante sarebbe stato attribuito un trattamento piu' favorevole, con la liquidazione dell'importo annuo lordo di euro 6.980,45. La questione non e' manifestamente infondata. Secondo l'art. 1, comma 1 della legge n. 243/2004, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, «uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a: (...) d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi». L'art. 1, comma 2, in riferimento al tema di causa, prevede a sua volta che «Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) o) ridefinire la disciplina di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente la possibilita' di sommare i periodi assicurativi previsti dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva, indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo (la sottolineatura e' dell'estensore). Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile;». La norma, nella parte in cui fa riferimento alle «proprie regole di calcolo», per chiara interpretazione, intende richiamare le disposizioni (di qualsiasi fonte) che presso ciascun ente sono applicate per la liquidazione del trattamento pensionistico. A tali fini, come si e' accennato, la CNPR si e' data un Regolamento di esecuzione la cui ultima formulazione (in vigore dal 10 gennaio 2004) prevede che la pensione di anzianita' relativa agli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 (come l'appellante), sia determinata dalla somma della quota retributiva (calcolata in base a criteri che valorizzano i redditi professionali antecedenti la data del 1° gennaio 2004), e della quota contributiva (pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale istituita dal 1° gennaio 2004). L'art. 4 del decreto legislativo n. 42/2006, nel dettare le modalita' di liquidazione del trattamento ai fini della totalizzazione, non ha seguito il criterio direttivo (determinazione «secondo le proprie regole di calcolo»), ma ha a sua volta stabilito modalita' di liquidazione che neppure prevedono un sistema identico per tutte le gestioni, ma risultano diversificate secondo la tipologia degli enti previdenziali interessati dal sistema della totalizzazione. Mentre (ad es.) in riferimento agli «enti previdenziali privati» il criterio direttivo e' stato rispettato in quanto «la misura del trattamento ... e' determinata secondo il sistema vigente nei rispettivi ordinamenti» (art. 4, comma 6), cio' non e' accaduto nel caso degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, fra i quali rientra la cassa appellata. Il comma 3 prevede infatti che «per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri ...», indicati alle lettere a), b), c), d). Come si ricava dall'inequivoco riferimento alle «regole del sistema di calcolo contributivo», i criteri elencati nel comma 3 si discostano ampiamente da quelli dettati dal citato art. 53 del Regolamento di esecuzione della CNPR e, come si e' sopra esposto, determinano una quota di trattamento pensionistico di importo notevolmente inferiore. In altre parole e' certo che, nel dettare le modalita' di liquidazione relative agli enti previdenziali privatizzati (comma 3) il decreto non abbia rispettato i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione. Inoltre la disposizione ha introdotto irragionevolmente una disparita' di trattamento con gli assicurati presso altri enti previdenziali che, sulla base di altre norme dello stesso art. 4, ottengono la liquidazione del trattamento sulla base delle regole previste dal proprio ordinamento. Per quanto rileva, si osserva che la difformita' fra le modalita' di liquidazione previste rispettivamente dall'Ordinamento della CNPR e dal citato art. 4, comma 3 non risultano attenuate o compensate dalla circostanza che, in applicazione del punto d), rientrano in (minima) parte nel computo le due quote (retributiva e contributiva) previste dal citato regolamento. La conferma della volonta' del legislatore delegato di dettare una disciplina generale difforme dalla delega, si ricava dal comma 5 dello stesso art. 4, ove, sempre in riferimento agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, e' previsto, in deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione del «sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima», qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi cio' che nella legge delega era indicato come principio generalizzato, nel decreto legislativo risulta «trasformato» in eccezione rispetto ad un diverso principio che fa riferimento alle «regole del sistema di calcolo contributivo». In definitiva, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2006 nella parte in cui stabilisce che «Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo», sulla base dei parametri di cui alle successive lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, per violazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) legge 23 agosto 2004, n. 243, con la quale il Governo veniva delegato ad adottare norme intese a «ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», nel rispetto del seguente principio e/o criterio direttivo: «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo», e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.; nonche' per violazione dell'art. 3 Cost. nella misura in cui, in riferimento agli assicurati presso gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, e in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, introduce una disciplina disparitaria rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 6 dello stesso d.lgs. n. 42/2006 in riferimento agli assicurati presso gli enti previdenziali privati.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 42/2006 in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso all'udienza del 24 febbraio 2011. Il presidente: Girolami