N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2011
Ordinanza del 24 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a carico di P.G. . Reati e pene - Reati commessi col mezzo della stampa - Responsabilita' civile - Proprietario ed editore del sito web sul quale vengono diffusi giornali telematici - Esclusione dalla responsabilita' civile - Violazione del principio di uguaglianza per la disparita' di trattamento tra le persone offese da reati commessi con il mezzo della carta stampata rispetto a quelle che abbiano subito il medesimo reato con il mezzo di un giornale telematico. - Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.28 del 29-6-2011 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento emarginato nei confronti di P.G., n. ad A.: il..ed ivi residente, via L, - ivi domicilio dichiarato (verb. Identificazione: p.) - libero presente, difeso di fiducia dall'avv. Paolo Candida del foro di Tortona, imputato del delitto p. e p. dall'art. 595 c.p., perche', quale autore dell'articolo «Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amore, sfruttamento e orge», pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi era stato arrestato per favoreggiamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato. In A., nell'ottobre (querela del ). Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che: a) P, G. e' stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui in epigrafe; b) alla prima udienza si costituiva parte civile la persona offesa, la quale chiedeva la citazione quale responsabile civile della E. Srl, societa' editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l'articolo ritenuto diffamatorio; c) disposta dal giudicante la citazione, si costituiva la F,Srl, la quale proponeva istanza di esclusione, sulla quale il PM si rimetteva, mentre la parte civile ne chiedeva il rigetto, argomentando che, diversamente opinando, si sarebbe creata un'ingiustificata minor tutela delle vittime di reati commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quelle dei medesimi reati commessi col mezzo della stampa; Ritenuto che: a) il responsabile civile e' il soggetto (persona fisica o ente plurisoggettivo, anche privo di personalita' giuridica) tenuto, a norma del'art. 185, secondo comma c.p., a rispondere «a norma delle leggi civili» «per il fatto» dell'imputato e con lui solidalmente; b) il responsabile civile, a sostegno dell'istanza di esclusione, deduce l'impossibilita' di applicare al direttore del giornale telematico la responsabilita' penale per culpa in vigilando prevista dall'art. 57 c.p. nei confronti del direttore o del vice - direttore del periodico stampato in ossequio al principio di tassativita' della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stetta legalita' sancito dall'art. 25 secondo comma Cost. (in tal senso Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35511 (ud. 16 luglio 2010); c) tuttavia, nel caso in esame si verte in tema di responsabilita' civile (non penale), per cui viene in considerazione non l'art. 57 o l'art. 57-bis del codice penale, ma la norma dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», a mente del quale per i reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo; d) neppure questa norma, peraltro, consente un'interpretazione analogica, perche' limita espressamente la responsabilita' civile dell'editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo; e) a mente dell'art. 11 delle preleggi, stante il chiaro significato letterale della norma, non e' consentito il ricorso all'interpretazione analogica, previsto dal secondo comma solo nel caso in cui si verifichi un vuoto normativo; f) tuttavia e' dubbia la compatibilita' della norma con il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente piu' ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico; 8) tale disparita' di trattamento non e' giustificata razionalmente, perche' la diffusione della rete internet, verificatasi negli ultimi anni, attribuisce ai "giornali telematici" una diffusione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati; 9) la questione e' rilevante, perche' questo giudice dovrebbe, applicando la norma de qua, accogliere l'istanza di esclusione formulata dal responsabile civile Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», nella parte in cui esclude dalla responsabilita' civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici per violazione dell'art. 3, primo comma Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 24 gennaio 2011. Il Giudice: Tirone