N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2011

Ordinanza del 24 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Alessandria nel
procedimento penale a carico di P.G. . 
 
Reati  e  pene  -  Reati  commessi   col   mezzo   della   stampa   -
  Responsabilita' civile - Proprietario ed editore del sito  web  sul
  quale  vengono  diffusi  giornali  telematici  -  Esclusione  dalla
  responsabilita' civile - Violazione del  principio  di  uguaglianza
  per la disparita' di trattamento tra le  persone  offese  da  reati
  commessi con il mezzo della carta stampata rispetto  a  quelle  che
  abbiano subito il medesimo  reato  con  il  mezzo  di  un  giornale
  telematico. 
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11. 
- Costituzione, art. 3, primo comma. 
(GU n.28 del 29-6-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento emarginato nei confronti  di  P.G.,  n.  ad  A.:
il..ed ivi residente,  via  L,  -  ivi  domicilio  dichiarato  (verb.
Identificazione: p.) - libero presente, difeso di  fiducia  dall'avv.
Paolo Candida del foro di Tortona,  imputato  del  delitto  p.  e  p.
dall'art. 595 c.p., perche', quale  autore  dell'articolo  «Minorenne
costretta a prostituirsi: storia  di  amore,  sfruttamento  e  orge»,
pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva  la  reputazione  di  B.R.,
falsamente   indicando   che   questi   era   stato   arrestato   per
favoreggiamento. Con l'aggravante di aver commesso il  fatto  con  il
mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato. 
    In A., nell'ottobre (querela del ). 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Rilevato che: 
        a) P, G. e'  stato  tratto  a  giudizio  per  rispondere  del
delitto di cui in epigrafe; 
        b) alla prima udienza si costituiva parte civile  la  persona
offesa, la quale chiedeva  la  citazione  quale  responsabile  civile
della E. Srl, societa' editrice del giornale on line, sul cui dominio
era comparso l'articolo ritenuto diffamatorio; 
        c) disposta dal giudicante la  citazione,  si  costituiva  la
F,Srl, la quale proponeva istanza di esclusione, sulla quale il PM si
rimetteva,  mentre  la  parte  civile   ne   chiedeva   il   rigetto,
argomentando  che,   diversamente   opinando,   si   sarebbe   creata
un'ingiustificata  minor  tutela  delle  vittime  di  reati  commessi
mediante la diffusione in rete, rispetto a quelle dei medesimi  reati
commessi col mezzo della stampa; 
    Ritenuto che: 
        a) il responsabile civile e' il soggetto  (persona  fisica  o
ente plurisoggettivo, anche privo di personalita' giuridica)  tenuto,
a norma del'art. 185, secondo comma c.p., a rispondere «a norma delle
leggi civili» «per il fatto» dell'imputato e con lui solidalmente; 
        b)  il  responsabile  civile,  a  sostegno  dell'istanza   di
esclusione, deduce l'impossibilita' di  applicare  al  direttore  del
giornale telematico la responsabilita' penale per culpa in  vigilando
prevista dall'art. 57 c.p. nei confronti del direttore o del  vice  -
direttore  del  periodico  stampato  in  ossequio  al  principio   di
tassativita'  della  fattispecie  penale,  corollario  del  principio
costituzionale di stetta legalita' sancito dall'art. 25 secondo comma
Cost. (in tal senso Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35511 (ud.
16 luglio 2010); 
        c)  tuttavia,  nel  caso  in  esame  si  verte  in  tema   di
responsabilita' civile (non penale), per cui viene in  considerazione
non l'art. 57  o  l'art.  57-bis  del  codice  penale,  ma  la  norma
dell'art.  11  della  legge  8  febbraio   1948,   n.   47,   recante
«Disposizioni sulla stampa», a mente del quale per i  reati  commessi
col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali
vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo; 
        d)    neppure    questa     norma,     peraltro,     consente
un'interpretazione  analogica,  perche'   limita   espressamente   la
responsabilita' civile dell'editore ai reati commessi col mezzo della
stampa, ossia con riproduzioni tipografiche, le quali vengano diffuse
tra il pubblico su supporto cartaceo; 
        e) a mente dell'art. 11  delle  preleggi,  stante  il  chiaro
significato letterale della  norma,  non  e'  consentito  il  ricorso
all'interpretazione analogica, previsto dal secondo  comma  solo  nel
caso in cui si verifichi un vuoto normativo; 
        f) tuttavia e' dubbia la compatibilita' della  norma  con  il
principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Cost., in  quanto
essa accorda una tutela ingiustificatamente piu' ampia  alle  persone
offese da reati commessi col mezzo della carta stampata,  rispetto  a
quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un  giornale
telematico; 
        8)  tale  disparita'  di  trattamento  non  e'   giustificata
razionalmente,   perche'   la   diffusione   della   rete   internet,
verificatasi negli ultimi anni, attribuisce ai "giornali  telematici"
una diffusione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei
giornali stampati; 
    9) la questione e' rilevante, perche'  questo  giudice  dovrebbe,
applicando la  norma  de  qua,  accogliere  l'istanza  di  esclusione
formulata dal responsabile civile 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, recante  «Disposizioni  sulla  stampa»,  nella  parte  in  cui
esclude dalla responsabilita' civile ivi prevista il proprietario  ed
editore del sito web, sul quale vengono diffusi  giornali  telematici
per violazione dell'art. 3, primo comma Cost. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Alessandria, addi' 24 gennaio 2011. 
 
                         Il Giudice: Tirone