N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2011
Ordinanza del 9 marzo 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Ecological Service S.r.l. contro Comune di Santa Maria Capua Vetere ed altra. Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione del principio del giudice naturale - Eccesso di delega - Violazione dei principi del giusto processo. - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. e). - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 111, primo comma. Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Istanza cautelare - Inibizione per il giudice adito di pronunciarsi sull'istanza nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione dei principi del giusto processo. - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 15, comma 5, e 16, comma 1. - Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111.(GU n.28 del 29-6-2011 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 215 del 2011, proposto da: Ecological Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, Concetta Borgese, con domicilio eletto presso Salvatore Della Corte in Napoli, via Vittorio Veneto n. 288/A; Contro Comune di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Iannarone, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo, 61 c/o B. Matera; Nei confronti di Igi.Ca. S.p.A. per l'annullamento della determina dirigenziale n. 222 del 28 dicembre 2010 avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione definitiva del «servizio integrato di igiene urbana»; e di ogni altro atto connesso e conseguente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria Capua Vetere; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: la societa' ricorrente si e' aggiudicata la procedura negoziata aperta bandita dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; la societa' ricorrente impugna gli atti in epigrafe, concernenti la revoca dell'aggiudicazione dovuta dall'inadempimento dell'ausiliaria IGI.CA agli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, deducendo la violazione della normativa in materia di contratti pubblici che prevedrebbe la possibilita' di sostituire l'ausiliaria con altra societa' avente i medesimi requisiti; Rilevato che: in base all'art. 135, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104 del 2010, e' devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art. 133, comma. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a «... le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...»; l'art. 16 del codice del processo amministrativo prevede che «la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari» (comma 1) e «il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente» (comma 2); l'art. 15, comma 5, dello stesso codice prevede che «quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente»; Ritenuto che: l'art. 132, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta in contrasto con l'art. 76 Cost. nella parte in cui sancisce che l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento; infatti l'art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, non contempla tra i principi e criteri direttivi l'introduzione di ulteriori ipotesi di' competenza funzionale del Tribunale amministrativo del Lazio, limitandosi a prevedere di «razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale» (comma 2, lett. e); ne' l'ampliamento della competenza del Tribunale amministrativo di Roma puo' essere considerata come misura rispondente alla finalita' di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo...» (comma. 2, lett. a), ovvero inquadrata in alcuno degli altri principi e criteri direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1 e 2; l'art. 135, comma. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge; infatti la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell'atto e sulla sede dell'autorita' emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, percio', in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalita' legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale; infatti, il Giudice delle leggi, nel riconoscere al Legislatore ampia discrezionalita' nell'operare il riparto di competenza fra gli organi giurisdizionali, ha nondimeno evidenziato l'esigenza di osservare il rispetto del principio di uguaglianza e, segnatamente, del canone di ragionevolezza (cfr. Corte cost., 22 aprile 1992, n. 189); tant'e' che la disposizione in quella circostanza sottoposta allo scrutinio di costituzionalita' venne dichiarata immune da vizi sotto questi profili in quanto era riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo per la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza; non costituisce giustificazione razionale della disciplina in esame una presunta esigenza di uniformita' d'indirizzo giurisprudenziale in materia, in quanto nel sistema della giustizia amministrativa la funzione nomofilattica appartiene al giudice di appello e la eventuale difformita' di orientamento dei giudici di primo grado contribuisce ad arricchire il tessuto argomentativo e a pervenire alla soluzione interpretativa piu' adeguata e coerente con le finalita' della normativa applicabile; ne' peraltro sembra ipotizzabile una diversa qualita' del T.A.R. del Lazio insediato nella Capitale, con la configurazione di una sorta di supremazia rispetto agli altri Tribunali amministrativi periferici portata da una proliferazione di materie che sono state progressivamente accentrate nel Tribunale romano, fino ad arrivare all'attuale art. 135 del codice del processo amministrativo; infatti un tale disegno creerebbe una evidente asimmetria tra i Tribunali amministrativi che andrebbe ben oltre le questioni relative ai criteri di riparto delle competenze, finendo anche con l'incidere sull'assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, delineato nell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni ed ugualmente sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, come giudice di appello; l'assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al T.A.R. del Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento col giudice designato, induce a dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo anche per contrasto con il principio del giudice naturale posto dall'art. 25, cmma. 1, Cost.; anche se i lavori preparatori della Costituzione non chiariscono il significato che si intese attribuire all'uso del termine «naturale» accanto a quello «precostituito» nell'art. 25, comma 1, Cost. nel definire la garanzia della certezza e dell'obiettivita' del giudice, sembra nondimeno che l'introduzione della formula attuale («giudice naturale precostituito»), dopo che entrambe le Sottocommissioni dell'Assemblea costituente avevano abbandonato il termine «naturale» in favore del termine «precostituito», deponga a favore delle tesi che negano l'identificazione tra i due termini; pertanto la formula «giudice naturale precostituito» non rappresenterebbe un'endiadi, ma implicherebbe la necessita' che la precostituzione del giudice ad opera del Legislatore avvenga, nel rispetto di un principio di naturalita', nel senso di razionale maggior idoneita' del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie; nel caso della competenza territoriale, l'individuazione del giudice razionalmente piu' idoneo a decidere la controversia non sembra poter prescindere dalla considerazione (in positivo, come in negativo) dell'esistenza di un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato, tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale, che valga a tracciare i confini entro i quali possa poi dispiegarsi legittimamente la discrezionalita' del legislatore; cio' appare ancor piu' evidente allorche', come nella specie, si tratta di servizi aventi rilievo esclusivamente locale, con riferimento a interessi sostanziali pure di ambito strettamente locale, rientranti nella sfera giuridica di soggetti (parti ricorrenti e parti resistenti) che tutti normalmente gravitano nella stessa dimensione territoriale locale e che non hanno nessun aggancio con una circoscrizione territoriale extraregionale; l'allontanamento del giudice competente a conoscere della controversia, sradicando la causa dalla sua sede ordinaria e naturale, comporta un grave disagio per le parti processuali, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall'efficacia ultraregionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.A.R. del Lazio; cio' incide, tra l'altro, anche sull'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficolta' ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l'azione o per resistere innanzi al T.A.R. del Lazio; e' del tutto irragionevole e incoerente con il sistema giurisdizionale che tutto il contenzioso in materia della complessiva attivita' di gestione dei rifiuti di ogni parte d'Italia confluisca innanzi un unico tribunale amministrativo; l'art. 15, comma 5, e l'art. 16 comma 1, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l'art. 24, comma 1, e con l'art. 111, comma l, Cost.; infatti la tutela cautelare e' garanzia essenziale e strumento necessario per l'effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l'oggetto del giudizio, evitando che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della parte che ha ragione, per cui la tutela cautelare richiede sempre risposte immediate e non ammette interruzioni; pertanto la preclusione imposta al collegio adito, costretto dalla legge a negare la giustizia cautelare per un mero profilo di incompetenza territoriale, risulta contrario ai principi costituzionali di effettivita' e di tempestivita' della tutela giurisdizionale e del giusto processo; Considerato che le questioni di legittimita' costituzionale, oltre che non manifestamente infondate, si palesano altresi' rilevanti in quanto: la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti; le norme richiamate inibiscono la decisione dell'impugnativa e dell'istanza cautelare, imponendo la rilevazione d'ufficio dell'incompetenza territoriale; Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione prima) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 215/2011 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. e), dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 15, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011. Il Presidente: Guida l'estensore: Buonauro