N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2011

Ordinanza del  9  marzo  2011  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania sul ricorso proposto da Ecological  Service
S.r.l. contro Comune di Santa Maria Capua Vetere ed altra. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo  dei  rifiuti  -  Devoluzione  alla  competenza   funzionale,
  inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Irragionevolezza  -
  Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio -  Violazione
  del principio del giudice naturale - Eccesso di delega - Violazione
  dei principi del giusto processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
  e). 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e  111,
  primo comma. 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo dei rifiuti - Istanza cautelare - Inibizione per  il  giudice
  adito di pronunciarsi sull'istanza nelle more della  pronuncia  del
  giudice dichiarato competente - Incidenza sul diritto di  azione  e
  di  difesa  in  giudizio  -  Violazione  dei  principi  del  giusto
  processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 15, comma 5, e 16,
  comma 1. 
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111. 
(GU n.28 del 29-6-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 215 del 2011, proposto da: 
    Ecological Service S.r.l.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, Concetta Borgese, con domicilio
eletto presso Salvatore Della Corte in Napoli, via Vittorio Veneto n.
288/A; 
    Contro Comune di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Iannarone,  con  domicilio  eletto  in  Napoli,  via
Duomo, 61 c/o B. Matera; 
    Nei  confronti  di  Igi.Ca.  S.p.A.  per   l'annullamento   della
determina dirigenziale n. 222 del 28 dicembre 2010 avente ad  oggetto
la revoca dell'aggiudicazione definitiva del «servizio  integrato  di
igiene urbana»; e di ogni altro atto connesso e conseguente; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria
Capua Vetere; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011  il
dott. Michele  Buonauro  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Premesso che: 
        la  societa'  ricorrente  si  e'  aggiudicata  la   procedura
negoziata aperta bandita dal Comune di Santa Maria Capua  Vetere  per
l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
        la  societa'  ricorrente  impugna  gli  atti   in   epigrafe,
concernenti la revoca dell'aggiudicazione  dovuta  dall'inadempimento
dell'ausiliaria IGI.CA  agli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
avvalimento, deducendo la violazione della normativa  in  materia  di
contratti pubblici che  prevedrebbe  la  possibilita'  di  sostituire
l'ausiliaria con altra societa' avente i medesimi requisiti; 
    Rilevato che: 
        in base  all'art.  135,  comma  1,  lett.  e),  in  relazione
all'art.  14,  comma  1,  del  codice  del  processo   amministrativo
approvato con d.lgs. n. 104 del 2010,  e'  devoluta  alla  competenza
funzionale inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art.
133, comma. 1, lett. p), in materia di  giurisdizione  esclusiva  con
riferimento  a  «...  le   controversie   comunque   attinenti   alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...»; 
        l'art. 16 del codice del processo amministrativo prevede  che
«la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche  in
ordine alle misure cautelari» (comma 1) e «il difetto  di  competenza
e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza  che  indica  il  giudice
competente» (comma 2); 
        l'art. 15, comma 5, dello stesso codice prevede  che  «quando
e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove  non  riconosca
la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide  su
tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai  sensi  dell'articolo
16, comma 2, richiede d'ufficio, con  ordinanza,  il  regolamento  di
competenza, indicando il tribunale che reputa competente»; 
    Ritenuto che: 
        l'art. 132, comma  1,  lett.  e),  del  codice  del  processo
amministrativo risulta in contrasto con l'art. 76 Cost.  nella  parte
in cui sancisce che l'esercizio della funzione  legislativa  delegata
al Governo sia aderente ai principi e criteri direttivi stabiliti dal
Parlamento; infatti l'art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante  la
delega al Governo per il  riassetto  della  disciplina  del  processo
amministrativo, non contempla tra  i  principi  e  criteri  direttivi
l'introduzione di ulteriori ipotesi  di'  competenza  funzionale  del
Tribunale  amministrativo  del  Lazio,  limitandosi  a  prevedere  di
«razionalizzare e unificare  la  disciplina  della  riassunzione  del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri
ordini   giurisdizionali,   nonche'   di   sentenze   dei   tribunali
amministrativi regionali o del  Consiglio  di  Stato  che  dichiarano
l'incompetenza funzionale» (comma  2,  lett.  e);  ne'  l'ampliamento
della competenza del Tribunale amministrativo  di  Roma  puo'  essere
considerata come misura rispondente alla finalita' di «assicurare  la
snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine
di garantire la ragionevole durata del processo...» (comma. 2,  lett.
a), ovvero inquadrata  in  alcuno  degli  altri  principi  e  criteri
direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1 e 2; 
        l'art. 135, comma. 1,  lett.  e),  del  codice  del  processo
amministrativo appare in conflitto con il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della
legge; infatti la deroga  agli  ordinari  canoni  di  riparto  tra  i
diversi tribunali amministrativi regionali, fondati  sulla  efficacia
territoriale dell'atto e  sulla  sede  dell'autorita'  emanante,  non
appare sorretta da alcun  adeguato  fondamento  giustificativo  e  si
risolve, percio', in una manifesta violazione di  quel  principio  di
ragionevolezza   che   costituisce   limite   alla   discrezionalita'
legislativa   in   materia   di   determinazione   della   competenza
territoriale; infatti, il Giudice delle  leggi,  nel  riconoscere  al
Legislatore  ampia  discrezionalita'  nell'operare  il   riparto   di
competenza fra gli organi giurisdizionali, ha  nondimeno  evidenziato
l'esigenza di osservare il rispetto del principio di  uguaglianza  e,
segnatamente, del canone di  ragionevolezza  (cfr.  Corte  cost.,  22
aprile  1992,  n.  189);  tant'e'  che  la  disposizione  in   quella
circostanza sottoposta  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  venne
dichiarata  immune  da  vizi  sotto  questi  profili  in  quanto  era
riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo
per  la  deroga  agli  ordinari  criteri  di   determinazione   della
competenza;   non   costituisce   giustificazione   razionale   della
disciplina in esame una presunta esigenza di uniformita'  d'indirizzo
giurisprudenziale in materia, in quanto nel sistema  della  giustizia
amministrativa la funzione nomofilattica  appartiene  al  giudice  di
appello e la eventuale difformita' di  orientamento  dei  giudici  di
primo grado contribuisce ad arricchire il tessuto argomentativo  e  a
pervenire alla soluzione interpretativa piu' adeguata e coerente  con
le  finalita'  della  normativa  applicabile;  ne'  peraltro   sembra
ipotizzabile una diversa qualita'  del  T.A.R.  del  Lazio  insediato
nella Capitale, con la configurazione  di  una  sorta  di  supremazia
rispetto agli altri Tribunali amministrativi  periferici  portata  da
una  proliferazione  di  materie  che  sono  state   progressivamente
accentrate nel Tribunale romano, fino ad  arrivare  all'attuale  art.
135 del codice del processo amministrativo; infatti un  tale  disegno
creerebbe una evidente asimmetria tra i Tribunali amministrativi  che
andrebbe ben oltre le questioni relative ai criteri di riparto  delle
competenze, finendo anche con l'incidere  sull'assetto  ordinamentale
della giustizia amministrativa, delineato nell'art.  125  Cost.,  che
pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di  primo  grado,
aventi pari  funzioni  ed  ugualmente  sottoposti  al  sindacato  del
Consiglio di Stato, come giudice di appello; 
        l'assenza di  un  adeguato  fondamento  giustificativo  della
nuova competenza funzionale attribuita al T.A.R. del  Lazio,  slegata
da un razionale  criterio  di  collegamento  col  giudice  designato,
induce a dubitare della legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,
comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo  anche  per
contrasto con il principio del giudice naturale posto  dall'art.  25,
cmma. 1, Cost.; anche se i lavori preparatori della Costituzione  non
chiariscono il significato  che  si  intese  attribuire  all'uso  del
termine «naturale» accanto a  quello  «precostituito»  nell'art.  25,
comma  1,  Cost.  nel  definire  la   garanzia   della   certezza   e
dell'obiettivita' del giudice, sembra  nondimeno  che  l'introduzione
della formula attuale («giudice naturale  precostituito»),  dopo  che
entrambe  le  Sottocommissioni  dell'Assemblea  costituente   avevano
abbandonato   il   termine   «naturale»   in   favore   del   termine
«precostituito»,   deponga   a   favore   delle   tesi   che   negano
l'identificazione tra i due termini;  pertanto  la  formula  «giudice
naturale   precostituito»   non   rappresenterebbe   un'endiadi,   ma
implicherebbe la necessita' che la  precostituzione  del  giudice  ad
opera del Legislatore  avvenga,  nel  rispetto  di  un  principio  di
naturalita', nel senso di razionale  maggior  idoneita'  del  giudice
rispetto alla risoluzione di determinate controversie; nel caso della
competenza territoriale, l'individuazione del  giudice  razionalmente
piu' idoneo a decidere la controversia non sembra  poter  prescindere
dalla considerazione (in positivo, come in  negativo)  dell'esistenza
di un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato,
tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale,  che  valga  a
tracciare  i  confini   entro   i   quali   possa   poi   dispiegarsi
legittimamente la discrezionalita' del legislatore; cio' appare ancor
piu' evidente allorche', come nella  specie,  si  tratta  di  servizi
aventi rilievo esclusivamente locale,  con  riferimento  a  interessi
sostanziali pure di  ambito  strettamente  locale,  rientranti  nella
sfera giuridica di soggetti (parti ricorrenti e parti resistenti) che
tutti normalmente  gravitano  nella  stessa  dimensione  territoriale
locale e  che  non  hanno  nessun  aggancio  con  una  circoscrizione
territoriale extraregionale; l'allontanamento del giudice  competente
a conoscere della controversia, sradicando la causa  dalla  sua  sede
ordinaria  e  naturale,  comporta  un  grave  disagio  per  le  parti
processuali, non giustificato dalla natura accentrata della  pubblica
amministrazione o dall'efficacia ultraregionale dei provvedimenti sui
quali deve esercitarsi la  cognizione  del  T.A.R.  del  Lazio;  cio'
incide, tra l'altro, anche sull'accesso alla  tutela  giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore  difficolta'
ed i maggiori costi che devono essere  sopportati  dagli  interessati
per esercitare l'azione o per resistere innanzi al T.A.R. del Lazio; 
        e' del  tutto  irragionevole  e  incoerente  con  il  sistema
giurisdizionale che tutto il contenzioso in materia della complessiva
attivita' di gestione dei rifiuti di ogni parte  d'Italia  confluisca
innanzi un unico tribunale amministrativo; 
        l'art. 15, comma 5, e l'art. 16 comma 1, nella parte  in  cui
inibiscono al giudice adito di pronunciarsi  sull'istanza  cautelare,
sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente
sulla controversia, risultano in contrasto con l'art. 24, comma 1,  e
con l'art. 111, comma  l,  Cost.;  infatti  la  tutela  cautelare  e'
garanzia  essenziale   e   strumento   necessario   per   l'effettivo
soddisfacimento  dei  diritti  e  degli   interessi   legittimi   che
costituiscono  l'oggetto  del  giudizio,  evitando   che   il   tempo
necessario per la definizione della causa  determini  un  pregiudizio
grave e irreparabile per le pretese sostanziali della  parte  che  ha
ragione,  per  cui  la  tutela  cautelare  richiede  sempre  risposte
immediate e non ammette interruzioni; pertanto la preclusione imposta
al collegio adito,  costretto  dalla  legge  a  negare  la  giustizia
cautelare per un mero profilo di incompetenza  territoriale,  risulta
contrario  ai  principi   costituzionali   di   effettivita'   e   di
tempestivita' della tutela giurisdizionale e del giusto processo; 
    Considerato che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
oltre  che  non  manifestamente  infondate,  si   palesano   altresi'
rilevanti in quanto: 
        la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti; 
        le norme richiamate inibiscono la decisione  dell'impugnativa
e  dell'istanza  cautelare,  imponendo   la   rilevazione   d'ufficio
dell'incompetenza territoriale; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'; 
 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  della  Campania  (Sezione
prima)  dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n.  215/2011  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. e), dell'art. 16, comma 1, e  dell'art.
15, comma 5, del codice del  processo  amministrativo  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nei  termini  e  per  le
ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3,
25, 24 e 111 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9
febbraio 2011. 
 
                        Il Presidente: Guida 
 
 
                                                l'estensore: Buonauro