MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, alla prof.ssa Jutta Schulz  Blaas,  delle  qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A08641) 
(GU n.155 del 6-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  Dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009,
n. 167; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Jutta Schulz Blaas; 
  Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta, ai sensi  della
legge n.  167/2009,  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista, in particolare, la dichiarazione di  valore  dell'Ambasciata
d'Italia  in  Vienna,  datata  9  novembre  2009,  nella   quale   e'
certificato che l'interessata e' abilitata ad insegnare nelle  scuole
medie inferiori (alunni di eta' compresa tra i 10-14 anni); 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata possiede la conoscenza  della  lingua
tedesca in quanto ha conseguito in Austria  la  formazione  primaria,
secondaria ed accademica; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di tre anni; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplom für
das  Lehramt  Anhauptschulen   Englisch   Ernährung   und   Haushalt»
conseguito presso la Pedagogische Akademie der Diözese  Innsbruck  in
Stams in data 26 giugno 2003. Comprensivo di formazione pedagogica  -
abilitante per le scuole secondarie di primo grado,  posseduto  dalla
cittadina tedesca prof.ssa Jutta Schulz Blaas,  nata  a  Bad  Homburg
(Germania) il 25 dicembre 1978,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle  scuole
di istruzione secondaria di primo grano nella classe di abilitazione: 
  45/A inglese - lingua straniera - limitatamente ai  soli  posti  di
insegnamento nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della  Provincia  di
Bolzano. 
  2. Tale riconoscimento non consente in alcun modo il passaggio alla
classe di concorso  46/A  Lingue  e  civilta'  straniere  -  inglese,
relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. 
  3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo