MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 giugno 2011 

Ricostituzione della commissione speciale degli  esercenti  attivita'
commerciali  come  lavoratori  autonomi  del   Comitato   Provinciale
I.N.P.S. di Milano. (11A08903) 
(GU n.158 del 9-7-2011)

 
 
 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Milano 
 
  Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 di  ricostituzione
del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Milano; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettere b) ed f),  della  legge  9  marzo
1989 n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni  dei
lavoratori autonomi, ivi  comprese  quelle  relative  ai  trattamenti
familiari ed alle prestazioni di maternita'; 
  Vista la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto l'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010  n.  78,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica», convertito,  con  modifiche,  dalla  la
legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione «in  misura
non  inferiore  al  30%»  del  numero  dei  componenti  dei  comitati
provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  aprile  1970  n.  639,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88; 
  Vistala nota del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -
Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del  9  luglio
2010 con la quale vengono fornite linee  d'indirizzo  alle  direzioni
provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art.  7,
comma 10, del decreto legge n. 78/2010; 
  Considerato che, con tale nota, e' stato precisato che la riduzione
prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto  legge  n.  78/2010  deve
applicarsi anche alle Speciali commissioni dei  comitati  provinciali
competenti a decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  dell'INPS,
concernenti le prestazioni di cui all'art. 46  della  legge  9  marzo
1989, n. 88; 
  Vistala nota del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -
Direzione generale per le politiche previdenziali -  Divisione  II  -
prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la  quale  e'  stato  precisato
che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e  successive
modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno
ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi  dell'art.  46,  comma  3,
della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra
i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di
ciascuna di esse; 
  Vistala circolare del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995,  con  la  quale
sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione,  per
la determinazione del grado di rappresentativita'; 
  Considerato in particolare che  tale  circolare  ha  individuato  i
seguenti criteri di valutazione per la determinazione  del  grado  di
rappresentativita': 
    1) consistenza numerica del sindacato; 
    2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 
    3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi  con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva; 
  Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti  dalla  Camera
di commercio industria artigianato e  agricoltura,  dall'Osservatorio
del mercato del lavoro  della  Provincia  di  Milano  e  dall'Ufficio
regionale ISTAT di Milano  i  dati  di  valutazione  atti  a  dedurre
l'importanza  ed  il  grado  di  sviluppo  delle  diverse   attivita'
produttive nel territorio provinciale di  riferimento  oltre  che  la
consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione  delle
forze lavoro che vi sono impiegate; 
  Tenuto  contodegli  elementi  di  valutazione  in  possesso   della
scrivente  Direzione   provinciale   del   lavoro   con   riferimento
all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro  ed  alla
partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro a livello provinciale; 
  Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di  stabilire  il
requisito del maggior grado  della  rappresentativita',  anche  sulla
base  della  effettiva  operativita'  delle  associazioni   e   delle
organizzazioni interessate, garantendo al contempo il  principio  del
pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 
  1. consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
associazioni ed organizzazioni sindacali,  rilevati  sulla  base  dei
dati dalle medesime forniti e correlati anche alla  rilevanza  ed  al
livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione  delle  forze
lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 
  2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative
sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 
  3. partecipazione alla formazione e stipulazione  dei  contratti  e
accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 
  4. partecipazione alla trattazione dei tentativi  di  conciliazione
delle controversie individuali di lavoro esperite  dalla  Commissione
di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro
di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro  conciliate
in sede sindacale con  successivo  deposito  del  verbale  presso  la
Direzione provinciale del lavoro; 
  Visto  l'orientamento  giurisprudenziale  in  base  al  quale,  nel
sistema relativo alla formazione di  organismi  collegiali  pubblici,
«il principio proporzionale, che tiene conto della  presenza  di  una
certa categoria nell'ambito territoriale, deve  essere  adeguatamente
contemperato con  il  principio  pluralistico,  volto  ad  attribuire
rilievo  agli  interessi   categoriali   nelle   loro   differenziali
composizioni»  (Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  sentenza   n.
1067/2007); 
  Consideratoche si deve provvedere alla costituzione della  Speciale
commissione  del  comitato  provinciale  I.N.P.S.  di  Milano   degli
esercenti attivita'  commerciali  come  lavoratori  autonomi  di  cui
all'art. 46 comma 3 legge n. 88 del 9 marzo 1989; 
  che  sono  state  interpellate  le  seguenti  organizzazioni  degli
esercenti attivita' commerciali come lavoratori autonomi; 
  -  UNIONE  del  commercio,  del  turismo  e  dei  servizi  e  delle
professioni della Provincia di Milano; 
  - CONFESERCENTI della Provincia di Milano. 
  Tenuto  conto  dei  criteri  e  degli  orientamenti  interpretativi
indicati; 
  Viste le designazioni delle associazioni datoriali interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  E' costituita la  Commissione  speciale  del  comitato  provinciale
I.N.P.S.  di  Milano  degli  esercenti  attivita'  commerciali   come
lavoratori autonomi di cui all'art. 46 - comma  3  -  della  legge  9
marzo 1989 n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7,  comma  10,  del
decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78. 
  Tale commissione e' composta nel modo seguente: 
  - il direttore pro tempore della Direzione provinciale  del  lavoro
di Milano o un proprio delegato 
  - il direttore pro tempore della Ragioneria  provinciale  di  Stato
Milano o un proprio delegato 
  - il direttore pro tempore  della  sede  provinciale  dell'INPS  di
Milano o un proprio delegato 
  - Strazzella Luigi in rappresentanza di UNIONE del  commercio,  del
turismo e dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano; 
  - Cataldi Antonella in rappresentanza di UNIONE del commercio,  del
turismo e dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano; 
  - Bonassisa  Vincenzo  in  rappresentanza  di  CONFESERCENTI  della
Provincia di Milano. 
  La commissione nomina nel proprio seno il Presidente scelto  tra  i
tre rappresentanti di categoria che compongono la commissione stessa. 
  La commissione dura in carica quattro anni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  Avverso il presente decreto e'  ammesso,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 29 e 41  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale  amministrativo  regionale
della  Lombardia,  entro  il  termine  di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in  alternativa,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1199/71,
ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. 
 
    Milano, 15 giugno 2011 
 
                                      Il direttore provinciale: Weber