IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per
il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per
il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione
della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
dei cavalli;
Vista la convenzione di concessione n. 1317 per la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli da parte della societa' Finplay S.r.l. nei
locali siti in Pieve Emanuele, (Milano), in Via Liguria n. 20/22;
Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni
il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza
della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno
patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di
mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'
stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento
di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse
a quota fissa";
Vista le note con cui l'Ufficio Regionale A.A.M.S. Lombardia,
sezione distaccata di Brescia, ha richiesto alla predetta societa' il
pagamento delle somme dovute, comunicando, in caso di ulteriore
inadempimento, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione
prestata;
Considerato che il concessionario in questione, a fronte della
medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha
fornito alcuna giustificazione;
Viste le note con cui l'Ufficio Regionale A.A.M.S. Lombardia,
sezione distaccata di Brescia, ha avviato il procedimento di
escussione della cauzione prestata presso l'Istituto di credito
garante al fine di recuperare sia gli importi relativi ai minimi
garantiti e sia gli importi dovuti a titolo di imposta;
Considerato che il concessionario in data 5 maggio 2011 ha
comunicato formalmente di non essere piu' in grado di esercitare la
raccolta di scommesse ippiche rinunciando alla concessione stessa;
Dispone:
Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela
dell'interesse erariale, la decadenza:
della convenzione di concessione n. 1317 per la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli stipulata con la societa' Finplay s.r.l., con
sede legale in Viale Daniele Ranzoni, 15 (Milano), operante nel
comune di Pieve Emanuele (Milano), con immediato distacco del
collegamento con il Totalizzatore nazionale.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 giugno 2011
Il direttore: Tagliaferri