IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota
fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi
non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione
delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli n. 4305 stipulata con la societa' Betshop Italia s.r.l.;
Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse
dei cavalli ed eventi non sportivi n. 4006 stipulata con la societa'
Betshop Italia s.r.l.;
Visto l'art. 20, comma 2, delle citate convenzioni che prevede che
«Il concessionario ha facolta' di prestare la suddetta garanzia,
purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre
anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con
il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la
fine di ciascuno dei primi due trienni, con una nuova garanzia avente
validita' e condizioni analoghe»;
Visto il comma 3, del citato articolo che stabilisce che «A partire
dal 2008 l'importo della garanzia, ..., e' adeguato con periodicita'
annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero e
della tipologia di diritti posseduti dal concessionario al 31
dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conceguito dal
concessionario nell'anno solare precedente... .Il mancato adeguamento
dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, e' causa di
decadenza dalla concessione»;
Visto che l'art. 23, comma 2, lettera i) della convenzione di
concessione, con il venir meno della validita' della garanzia secondo
i criteri stabiliti dall'art. 20, ha previsto la «...decadenza della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e
patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi
espressamente previsti nella convenzione di concessione, anche nel
caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di
comunicazione, di cui alla presente convenzione.»;
Viste, per la concessione 4305, le note Prot. n. 14315/giochi/sco
del 19 aprile 2011 e Prot. n. 21606/giochi/sco dell'8 giugno 2011, e
per la concessione 4006, le note Prot. 43452/giochi/sco del 22
novembre 2010, Prot. n. 4169/giochi/sco dell'8 febbraio 2011, Prot.
16216/giochi/sco del 3 maggio 2011, Prot. 17897/giochi/sco del 13
maggio 2011, e Prot. n. 22369/giochi/sco del 13 giugno 2011 con le
quali il concessionario in argomento e' stato inviato a procedere
all'adeguamento della succitata garanzia;
Viste le citate note del 19 aprile 2011, dell'8 febbraio 2011 e del
3 maggio 2011, con le quali alla societa' Betshop Italia e' stato
comunicato, altresi', ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza dalle rispettive
convenzioni prevista dai citati art. 20 e 23 della convenzione di
concessione, a motivo del mancato rinnovo e del mancato adeguamento
della garanzia prestata;
Considerato che nessun riscontro, ne' alcuna documentazione e'
pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra;
Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela
dell'interesse erariale, la decadenza delle concessioni nn. 4305 per
la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota
fissa sulle corse dei cavalli, e 4006 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse
dei cavalli ed eventi non sportivi, stipulate con la societa' Betshop
Italia s.r.l., con sede legale in via Caio Mario, n. 8 - 00192 Roma
(Roma), operanti nel comune di Roma.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2011
Il direttore: Tagliaferri