BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2011 

Disciplina della  procedura  sanzionatoria  amministrativa  ai  sensi
dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e dell'art. 195 del
decreto legislativo n. 58/1998 e delle  modalita'  organizzative  per
l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262). (Provvedimento n. 726 del 27 giugno 2011). (11A09942) 
(GU n.167 del 20-7-2011)

 
 
 
                          LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante  il  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) e in particolare
l'art.  145,  che  disciplina  la  procedura  sanzionatoria  per   le
violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni  in  materia
di  intermediazione  finanziaria  (Testo  unico  dell'intermediazione
finanziaria) e in particolare l'art. 195, che disciplina la procedura
sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della  Parte  V
dello stesso decreto legislativo; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689  ed  in  particolare  le
Sezioni I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali ed il
procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative; 
  Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati  finanziari),
recante i principi generali per  i  procedimenti  sanzionatori  della
Banca d'Italia; 
  Viste le disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241  ed  in
particolare l'art. 1,  recante  i  principi  generali  dell'attivita'
amministrativa; 
  Visto il Provvedimento della Banca d'Italia  del  25  giugno  2008,
recante l'individuazione dei termini  e  delle  unita'  organizzative
responsabili dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Considerata  l'esigenza  di  garantire  il  buon  funzionamento   e
l'efficacia  dell'azione  amministrativa  della  Banca  d'Italia   in
materia di vigilanza bancaria e finanziaria, anche con riguardo  allo
svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori; 
 
                  Adotta il seguente provvedimento: 
 
Avvio della procedura sanzionatoria. 
  L'avvio della procedura sanzionatoria  amministrativa  disciplinata
dagli articoli 145 del decreto legislativo n. 385/1993  (Testo  unico
bancario) e 195 del  decreto  legislativo  n.  58/1998  (Testo  unico
dell'intermediazione finanziaria), con riferimento alle irregolarita'
riscontrate in  materia  di  vigilanza  bancaria  e  finanziaria,  di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e  di
correttezza nei rapporti con la  clientela,  nonche'  in  materia  di
contrasto del riciclaggio e  del  finanziamento  del  terrorismo,  e'
disposto dal Capo del Servizio o  della  Filiale  responsabile  della
vigilanza  sull'intermediario  ovvero   competente   in   base   alle
disposizioni organizzative interne della Banca d'Italia, previo visto
del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria. 
  La  contestazione   formale   delle   irregolarita'   ai   soggetti
responsabili e  alle  societa'  o  enti  responsabili  in  solido  e'
effettuata dalla Banca d'Italia con le modalita' previste dalla legge
n. 689/1981 e nei termini fissati  dalle  vigenti  disposizioni,  che
decorrono  dalla  conclusione  della  fase  di   accertamento   delle
irregolarita'. 
  Nella lettera di contestazione e' indicata  l'unita'  organizzativa
alla quale  devono  essere  presentate,  entro  trenta  giorni  dalla
notifica, le controdeduzioni e le eventuali  richieste  di  audizione
personale  da  parte  dei  soggetti  interessati,  nonche'   l'unita'
organizzativa presso la quale puo' essere presa visione dei documenti
istruttori. 
Istruttoria. 
  L'istruttoria e' curata dal  Servizio  Rapporti  Esterni  e  Affari
Generali (REA), unita' organizzativa responsabile  del  procedimento,
che procede alla  valutazione  delle  fattispecie  per  le  quali  e'
prevista l'applicazione di sanzioni  amministrative,  esaminando  gli
atti  del  procedimento,  con  particolare  riguardo  alle  deduzioni
difensive presentate dagli interessati. 
  Nei casi di particolare complessita', di  novita'  delle  questioni
emerse  o  di  rilevanza  sistemica,  il  Servizio  REA,   anche   su
indicazione del  Direttore  Centrale  per  la  Vigilanza  Bancaria  e
Finanziaria, sottopone gli atti del procedimento alla Commissione per
l'esame delle irregolarita' (CEI). In tal caso, la CEI  procede  alla
valutazione della fattispecie, esaminando gli atti del  procedimento,
con particolare riguardo alle deduzioni  difensive  presentate  dagli
interessati. 
  A conclusione dell'istruttoria, il Servizio REA formula la proposta
in   ordine   all'applicazione   di   sanzioni    amministrative    o
all'archiviazione del procedimento. La  proposta,  previo  visto  del
Direttore Centrale  per  la  Vigilanza  Bancaria  e  Finanziaria,  e'
trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio. 
  L'Avvocato Generale - o, in caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'Avvocato Capo - formula un parere  al  Direttorio  sui  profili  di
legittimita' della proposta. 
Decisione. 
  La  decisione  in   merito   all'irrogazione   delle   sanzioni   o
all'archiviazione delle  procedure  e'  assunta  dal  Direttorio,  in
conformita' alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia. 
  Il  Direttorio  puo'  richiedere  supplementi  d'istruttoria;  puo'
altresi' discostarsi dalle risultanze  dell'istruttoria,  indicandone
le motivazioni nel provvedimento finale. 
  Resta ferma, in ogni fase  del  procedimento,  la  possibilita'  di
adottare,  ai  sensi  delle   vigenti   disposizioni,   provvedimenti
specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla
cessazione dei comportamenti non conformi  al  principio  di  sana  e
prudente gestione, nonche' lettere di richiamo. 
  Il presente  Provvedimento  sostituisce  il  Provvedimento  del  27
aprile 2006 recante «Modalita'  organizzative  per  l'attuazione  del
principio della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e  funzioni
decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria». 
  Le presenti disposizioni si  applicano  anche  ai  procedimenti  in
corso al momento della pubblicazione delle stesse, con salvezza delle
attivita' gia' compiute. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                               Il Governatore: Draghi