IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in
particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera c);
Vista la domanda presentata da Sayritupac Aroni Karen Lorena,
cittadina peruviana, che chiede il riconoscimento di qualifica
professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;
Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in
Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering»
(codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT
con sede a Eastleigh (UK);
Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la
competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli
e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della
loro regolarita';
Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;
Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n.
206/2007;
Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti
dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attivita' di
acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessita' di
applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza
della formazione professionale documentata;
Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo
n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per
oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della
Conferenza di servizi;
Decreta:
Art. 1
1. A Sayritupac Aroni Karen Lorena, cittadina peruviana, nata a
Lima (Peru') in data 15 giugno 1989, sono riconosciute le qualifiche
professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della
legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza
l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della
specificita' e completezza della formazione professionale
documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 13 giugno 2011
Il direttore generale: Vecchio