DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011
Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona e L'Aquila della regione Abruzzo. (11A09955)(GU n.170 del 23-7-2011)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto legislativo n.
279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui
al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie
locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione
diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle
agenzie sanitarie regionali;
Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'apertura di nuove
contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie
e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme
giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti
contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto
capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del
venti per cento;
Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove
contabilita' speciali;
Considerato che la Regione Abruzzo con note n. 251567 del 27
dicembre 2010 e n. 018644 del 25 gennaio 2011 ha chiesto la deroga al
limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale
complessivo di Euro 14.828.180,20, relativamente all'Azienda
sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della
Regione Abruzzo n. 018644 del 25 gennaio 2011, riferita all'Azienda
sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, emerge una situazione
finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della
deroga;
Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della
deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della
Regione Abruzzo correlato agli interessi passivi per il ricorso alle
anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a
favore della concessione della deroga;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Azienda sanitaria locale 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila e' autorizzata ad utilizzare, nel corso
dell'anno 2011, l'intero importo delle giacenze esistenti al 31
dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal
comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque
soggette a vincoli di indisponibilita' e restano a disposizione di
giustizia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2011
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti