MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2011 

Riconoscimento, al sig. Wallnöfer Thomas, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore
e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. (11A08996) 
(GU n.171 del 25-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale  il  sig.  Wallnöfer  Thomas,  cittadino  italiano,  chiede  il
riconoscimento  del  titolo  di  «med.   Masseur/Masseurin»   -   mit
Fahigkeitsausweis - conseguito  in  Svizzera  il  16  settembre  2005
presso il  «Bündner  Medizinische  Massagefachschule  Davos  BMMD»  -
Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos  (Svizzera),
al fine dell'esercizio, in Italia,  dell'attivita'  professionale  di
«Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Ritenuta la corrispondenza di detto  titolo  estero  conseguito  in
base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n.
216/1961,  modificato  con  BGBI   n.   309/1969,   con   quello   di
«Massaggiatore capo bagnino degli  stabilimenti  idroterapici»,  come
contemplato dal testo unico delle leggi  sanitarie  n.  1264  del  23
giugno 1927; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Acquisito, nella seduta del giorno 14 aprile 2011, il parere  della
Conferenza di servizi, di  cui  all'art.  16,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione   del   richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il   titolo   di   studio   «med.    Masseur/Masseurin»    -    mit
Fahigkeitsausweis - conseguito  in  Svizzera  il  16  settembre  2005
presso il  «Bündner  Medizinische  Massagefachschule  Davos  BMMD»  -
Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos  (Svizzera),
con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale  di  «med.
Masseur/Masseurin» a partire dal 30 settembre 2005 dal sig. Wallnöfer
Thomas nato a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 7 maggio 1980, e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia
dell'attivita' di «Massaggiatore e capo  bagnino  degli  stabilimenti
idroterapici». 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi