MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Adriana  Vilsan,  delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A09847) 
(GU n.171 del 25-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 26  maggio  1998;  il  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la  legge  28
marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  277;  la
circolare ministeriale 21 marzo 2005,  n.  39;  il  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006,  n.  233;
il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Adriana Vilsan; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475,  con  la  quale  il
«Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,  Centrul  naţional  de
recunoaştere  şi  echivalare  a  diplomeor»  ha  dichiarato  che   il
certificato  di  «definitivatul»  deve   essere   considerato   quale
superamento del periodo biennale di prova  previsto  dall'ordinamento
scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica  il  riconoscimento
professionale richiesto; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre  2010,  in  quanto  il  titolo  di  formazione
professionale  di  cui  chiede   il   riconoscimento   comprende   la
specializzazione in Italiano, oltre che in Francese; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  comprensivo
della formazione didattico-pedagogica; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de
Licenţă  in  Filologie  Limba  şi  Literatura  Francezā  -  Limba  şi
Literatura Italiana»  rilasciata  dalla  Universitatea  «Ovidius»  di
Constanta (Romania), comprensivo di formazione pedagogica,  posseduto
dalla cittadina italiana prof.ssa Adriana Vilsan,  nata  a  Constanţa
(Romania) il 29 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti  del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria, nelle classi: 
    45/A - Seconda lingua straniera (Francese); 
    46/A - Lingue e civilta' straniere (Francese). 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo