MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2011 

Riconoscimento, alla prof.ssa Georgiana  Claudia  Buzatu  Neagoe,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di insegnante. (11A09001) 
(GU n.176 del 30-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n.  22;  il  decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n.
121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  paese  appartenente
all'Unione Europea dalla prof.ssa Georgiana Claudia Buzatu Neagoe; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475,  con  la  quale  il
«Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,  Centrul  national  de
recunoaştere  şi  echivalare  a  diplomeor»  ha  dichiarato  che   il
certificato  di  «definitivatul»  deve   essere   considerato   quale
superamento del periodo biennale di prova  previsto  dall'ordinamento
scolastico romeno, e non come formazione professionale  richiesta  in
aggiunta al ciclo di studi post-secondario; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del  23
novembre 2009, l'attestato della conoscenza della  Lingua  Italiana -
Livello C2  -  Celi  5  Doc  presso  il  centro  per  la  valutazione
linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione didattico - pedagogico; 
  Visto il Decreto direttoriale n. 4811 del 25  giugno  2010  con  il
quale il titolo  sotto  indicato  e'  stato  riconosciuto  abilitante
all'esercizio della professione docente nelle  scuole  di  istruzione
secondaria nella classe di  concorso  71/A  -  Tecnologie  e  disegno
tecnico; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'il giugno 2010,  indetta  ai
sensi deil'art.16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n.  5191,
che   subordina   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota datata 26 maggio 2011- prot. n. 13962  con  la  quale
l'Ufficio  X  -  Ambito  territoriale  per  la  provincia   di   Roma
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio  ha  fatto  conoscere
l'esito favorevole del tirocinio di adattamento; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  l. Il titolo di formazione professionale: 
      «Diploma de  Licenta'  in  profilul  inginerie  manageriala'  i
tecnologica, specializarea tehnologia constructiilor de marini» serie
P nr. 0008837 (titolo di Ingegnere,  profibingegneria  manageriale  e
tecnologica,  specializzazione  Tecnologia  delle  costruzioni  delle
macchine) rilasciato dall' «Universitatea din Craiova, facultatea  de
Mecanica» (Romania) il 2 luglio 1999, comprensivo della formazione di
«Psiho-pedagogie», posseduto dalla cittadina romena Georgiana Claudia
Buzatu  Neagoe  nata  a  Craiova  (Romania)  I11  aprile  1972,  come
integrato dalla misura compensativa di cui  al  decreto  direttoriale
citato in premessa, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole  di
istruzione secondaria di primo grado nella  classe  di  abilitazione:
33/A - Tecnologia. 
  Il presente decreto, per quanto dispone l'art.  16,  comma  6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo