MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2011 

Criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni
che abbiano  partecipato  all'accertamento  fiscale  e  contributivo.
(11A10128) 
(GU n.177 del 1-8-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  che  ha  introdotto  la  partecipazione  dei
comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
concernente la partecipazione dei comuni  al  contrasto  all'evasione
fiscale; 
  Visto  l'art.  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed,
in  particolare,  il  comma  1  che  revisiona  la  disciplina  della
partecipazione dei comuni all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo, nonche' i commi 4 e 5 che modificano,  rispettivamente,
l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  n.  203  del  2005,  il
quale, per incentivare la partecipazione dei comuni  all'accertamento
fiscale e contributivo, riconosce ai predetti enti una quota pari  al
33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse
a titolo definitivo  nonche'  delle  sanzioni  civili  applicate  sui
maggiori  contributi  riscossi  a  titolo   definitivo,   a   seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso; 
  Visto l'art. 2, comma 10, lettera b), del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento  al  50  per  cento
della quota dei tributi  statali  riconosciuta  ai  comuni  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203  del  2005,  da
attribuire ai predetti enti in via  provvisoria  anche  in  relazione
alle somme riscosse a titolo  non  definitivo,  rinviando,  peraltro,
all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  per
la definizione delle modalita' di recupero delle somme attribuite  in
via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 
  Visto il comma 9 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 78 del
2010, il quale stabilisce che gli importi che lo Stato  riconosce  ai
comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati  al
netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla  Unione  europea  e
che sulle quote delle  maggiori  somme  in  questione  che  lo  Stato
trasferisce alle Regioni a statuto  ordinario,  a  quelle  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  spetta  ai
predetti enti riconoscere ai comuni  le  somme  dovute  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento; 
  Visto, altresi', il comma 7 del predetto art. 18 del  decreto-legge
n. 78 del 2010, il quale statuisce  che  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata, sono individuati i tributi sui quali  calcolare  la  quota
pari al 33 per cento e le sanzioni civili  spettanti  ai  comuni  che
abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1,  comma  1,
del decreto-legge n. 203 del 2005, nonche' le relative  modalita'  di
attribuzione; 
  Visto il decreto 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 1° aprile  2011,  adottato  dal  Direttore  Generale  delle
Finanze di concerto con il  Segretario  Generale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  in  attuazione  del  comma  7  del
citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto  23  marzo  2011,  in
base al quale, per l'anno 2011, ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento fiscale  e  contributivo  secondo  le  modalita'  di
trasmissione   delle   segnalazioni    qualificate    previste    dai
provvedimenti attuativi del richiamato art. 1, del  decreto-legge  n.
203 del 2005, e' attribuita la quota del 33 per cento delle  maggiori
somme definitivamente riscosse  relative  alle  imposte  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  sul  reddito  delle  societa',  sul  valore
aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai  tributi  speciali
catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonche' alle sanzioni
civili   applicate   sui   maggiori   contributi   previdenziali    e
assistenziali riscossi a titolo definitivo; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto 23 marzo 2011,  che  statuisce
l'applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto
anche ai tributi individuati  dall'art.  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni  a
decorrere dall'attivazione del  sistema  di  trasmissione  telematica
delle segnalazioni qualificate,  disciplinando,  in  particolare,  la
tempistica relativa alle erogazioni ai comuni  delle  quote  inerenti
alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonche'  a
quelle definitivamente riscosse dal 1° luglio  2010  al  31  dicembre
2010; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23  marzo  2011
il quale prevede che il calcolo delle somme di  cui  al  comma  1  e'
effettuato in base alle disposizioni del comma 9,  dell'art.  18  del
citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, che  stabilisce
la tempistica relativa all'invio dei dati relativi  alle  riscossioni
definitive conseguenti agli accertamenti cui  abbiano  contribuito  i
comuni  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Agenzia   del
Territorio  e  dell'INPS  al  Dipartimento  delle  Finanze  ed   alla
successiva  comunicazione  da  parte  del  predetto  Dipartimento  al
Ministero dell'Interno e al Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato dell'importo netto da  erogare  ai  comuni  agli  effetti
della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  nonche'
della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto
capitolo; 
  Visto l'art. 1, comma 3,  del  decreto  23  marzo  2011,  il  quale
dispone, altresi', che i  criteri  da  seguire  per  il  calcolo  del
suddetto   importo   netto   sono   determinati   con   provvedimento
interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e  del  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato; 
  Considerato  di  dover  provvedere,  in  attesa  dell'adozione  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2,
comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23  del  2011,
alla determinazione dei criteri in base ai quali calcolare  l'importo
netto della quota del 33 per cento delle maggiori somme  relative  ai
tributi di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto  23  marzo  2011,
comprensive di interessi e sanzioni, riscosse  a  titolo  definitivo,
nonche' delle  sanzioni  civili  applicate  sui  maggiori  contributi
riscossi a titolo definitivo, da riconoscere ai  comuni  che  abbiano
partecipato all'accertamento  fiscale  e  contributivo,  al  fine  di
consentirne la relativa erogazione a favore dei comuni medesimi; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I criteri per la determinazione dell'importo netto  della  quota
delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma  1,
del decreto direttoriale 23 marzo  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 75 del  1°  aprile  2011,  comprensive  di  interessi  e
sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonche' delle sanzioni civili
applicate  sui  maggiori  contributi  previdenziali  e  assistenziali
riscossi a titolo  definitivo,  da  erogare  ai  comuni  che  abbiano
contribuito  all'accertamento  fiscale  e  contributivo  secondo   le
modalita' di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai
provvedimenti attuativi dell'art. 1 del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono riportati nella tabella seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio