MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine protetta «Umbria». (11A10300) 
(GU n.181 del 5-8-2011)

 
 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n.
510/2006 del  Consiglio  del  20  marzo  2006,  l'istanza  intesa  ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine protetta «Umbria», riferita  all'olio  extra
vergine di oliva, registrata con regolamento (CE)  n.  2325/97  della
Commissione del 24 novembre 1997. 
    Il  sig.  Piacentini  Costantino,  residente  a  Terni   in   Via
Garibaldi, 88, in qualita' di soggetto delegato da 242 produttori, ha
avanzato la richiesta di  modifica  del  disciplinare  di  produzione
dell'Olio extravergine DOP «Umbria» poiche' il soggetto avente titolo
a presentare la  richiesta,  il  Consorzio  di  tutela,  non  risulta
attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526. 
    Considerato che il Decreto Ministeriale n.  5442  del  21  maggio
2007, recante la procedura a livello nazionale per  la  registrazione
delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006,  prevede
all'art. 9 che  la  richiesta  di  modifica  di  un  disciplinare  di
produzione di una DOP o IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo
Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata  normativa  o,
in assenza, sottoscritta da  un  gruppo  di  produttori  immessi  nel
sistema  dei  controlli  che  rappresentino  almeno  il   51%   della
produzione  controllata/certificata,  nonche'  una  percentuale  pari
almeno  al  30%  delle  imprese  coinvolte  nella  produzione  e  dai
riscontri  effettuati  dalla  Regione  Umbria  e'  risultato  che  la
richiesta presentata dal sig.  Piacentini  Costantino  soddisfi  tale
condizione. 
    Ritenuto che le  modifiche  proposte,  riguardanti  l'ampliamento
dell'areale di produzione della  menzione  geografica  «Colli  Assisi
Spoleto» DOP Umbria estendendola a tutto il territorio del comune  di
Nocera Umbra, la  possibilita'  di  praticare  l'oleificazione  delle
olive prodotte nelle singole menzioni geografiche nell'intera  areale
di produzione, la correzione di errori materiali e l'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria, non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi',  che  l'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 prevede la possibilita' da  parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
acquisito il parere  della  Regione  Umbria  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare  di  produzione  della  D.O.P.   «Umbria»   cosi'   come
modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' -  SAQ  VII,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,
prima della trasmissione della suddetta  proposta  di  modifica  alla
Commissione Europea. 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
                         della DOP «Umbria» 
 
 
                               Art. 1. 
                           (denominazione) 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche:  «Colli
Assisi  Spoleto»,  «Colli  Martani»,  «Colli  Amerini»,  «Colli   del
Trasimeno» e «Colli Orvietani», e' riservata all'olio extravergine di
oliva rispondente alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
                         (varieta' di olivo) 
 
    1. La denominazione di  origine  protetta  «Umbria»  accompagnata
dalla  menzione  geografica  «Colli  Assisi  Spoleto»  e'   riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle  seguenti  varieta'  di
olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino  e  Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non  superiore  al  30%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al  limite  massimo
del 10%. 
    2. La denominazione di  origine  protetta  «Umbria»  accompagnata
dalla menzione  geografica  «Colli  Martani»  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Moraiolo in misura  non  inferiore  al  20%;  S.  Felice,  Leccino  e
Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non  superiore
all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al  limite
massimo del 10%. 
    3. La denominazione di  origine  protetta  «Umbria»  accompagnata
dalla menzione  geografica  «Colli  Amerini»  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo,  Leccino  e  Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non  superiore  all'85%.
Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%. 
    4. La denominazione di  origine  protetta  «Umbria»  accompagnata
dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al  15%;  Frantoio  e
Leccino congiuntamente in  misura  non  inferiore  al  65%.  Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%. 
    5. La denominazione di  origine  protetta  «Umbria»  accompagnata
dalla menzione geografica «Colli  Orvietani»  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Moraiolo in misura non inferiore  al  15%;  Frantoio  in  misura  non
superiore al 30%; Leccino in misura non superiore  al  60%.  Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%. 
 
                               Art. 3. 
                        (zona di produzione) 
 
    1. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Umbria»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli   Assisi
Spoleto» comprende i territori amministrativi,  dei  seguenti  comuni
della regione Umbria: Nocera Umbra,  Gubbio,  Scheggia  e  Pascelupo,
Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico,  Gualdo  Tadino,  Valfabbrica,
Assisi, Spello, Valtopina,  Foligno,  Trevi,  Sellano,  Campello  sul
Clitunno,  Spoleto  (la  parte  ad  est  della  SS  n.  3  Flaminia),
Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto  di  Spoleto,
Preci,   Norcia,   Cascia,   Poggiodomo,   Monteleone   di   Spoleto,
Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone. 
    2. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Umbria», accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli  Martani»
comprende  i  territori  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della SS n. 3
Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel  Ritaldi,  Giano  dell'Umbria,
Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna,  Cannara,  Bettona,
Deruta, Torgiano, Bastia Umbra. 
    3. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Umbria», accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli  Amerini»
comprende  i  territori  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia,  Penna  in  Teverina,
Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini,
Montecastrilli, Avigliano. 
    4. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Umbria»,  accompagnata  dalla   menzione   geografica   «Colli   del
Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei  seguenti  comuni
della  regione   Umbria:   Perugia,   Piegaro,   Paciano,   Panicale,
Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul  Trasimeno,  Passignano  sul
Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide.  Citta'  di  Castello,  Monte
Santa Maria  Tiberina,  Corciano,  Citerna,  San  Giustino,  Montone,
Pietralunga. 
    5. La zona di produzione delle olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione  geografica  «Colli  Orvietani»
comprende  i  territori  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel  Giorgio,
Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo,  Monteleone
d'Orvieto,  Fabro,  Montegabbione,  Montecastello  di  Vibio,  Fratta
Todina, Marsciano, Citta' della Pieve. 
 
                               Art. 4. 
                  (caratteristiche di coltivazione) 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  di  cui  all'art.  1
devono essere quelle tradizionali e  caratteristiche  della  zona  e,
comunque, atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme
di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli
tradizionalmente  usati  o,  comunque,  atti  a  non  modificare   le
caratteristiche delle olive  e  dell'olio.  La  difesa  fitosanitaria
degli oliveti deve essere effettuata secondo  le  modalita'  definite
dai disciplinari di  produzione  integrata  approvati  dalla  Regione
Umbria. 
    2.  Per  la  produzione  dell'olio  extravergine   di   oliva   a
denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata   dalla
menzione geografica  «Colli  Assisi  Spoleto»  sono  da  considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona  di  produzione  descritta  al
punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 981 e una temperatura  media  annua
compresa tra 13,4  ±  6  °C,  i  cui  terreni  siano  derivati  dalla
disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con  formazione  del
tipo denominato «renano» in cui  prevale  lo  scheletro  mescolato  a
terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti
dalla  alterazione  di  calcari  marnosi,  di   buona   struttura   e
fertilita'. 
    3.  Per  la   produzione   dell'olio   extravergine   d'oliva   a
denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata   dalla
menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi  idonei  gli
oliveti collinari compresi nella  zona  di  produzione  descritta  al
punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 892 con valori massimi  in  autunno
inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ±  5,4  °C.,  i
cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie  ed
argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente  dotati
di calcare e prevalentemente sciolti. 
    4.  Per  la   produzione   dell'olio   extravergine   d'oliva   a
denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata   dalla
menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi  idonei  gli
oliveti compresi nella  zona  di  produzione  descritta  al  punto  3
dell'art.  3  posti  nella  zona  geografica  caratterizzata  da  una
piovosita' media annua pari a mm. 927 e una temperatura  media  annua
compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline
derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di
natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde
dei rilievi rocciosi del Miocene di  terreni  detritici,  sciolti  ad
alto contenuto di scheletro. 
    5.  Per  la   produzione   dell'olio   extravergine   d'oliva   a
denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata   dalla
menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta  al  punto  4
dell'art.  3  posti  nella  zona  geografica  caratterizzata  da  una
piovosita' media annua pari a mm. 873 e una temperatura  media  annua
compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore  bruno,  ad
alto contenuto in silice e  con  la  presenza  alternata  di  calcari
marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di  arenaria,
oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in
collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia
e' mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni  di  medio
impasto. 
    6.  Per  la   produzione   dell'olio   extravergine   d'oliva   a
denominazione  di  origine  protetta  «Umbria»,  accompagnata   dalla
menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella  zona  di  produzione  descritta  al  punto  5
dell'art.  3  posti  nella  zona  geografica  caratterizzata  da  una
piovosita' media annua pari a mm. 850 e una temperatura  media  annua
compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline
derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono  di
natura arenacea, sabbiosi e  marnoso-arenacei,  con  alle  falde  dei
rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni  detritici,  sciolti
ad alto contenuto di scheletro. 
    7. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve essere effettuata a partire dall'invaiatura dei frutti ed  entro
il 31 dicembre di ogni anno. 
    8. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli
Assisi Spoleto» non puo'  superare  Kg.  5.000  per  ettaro  per  gli
impianti intensivi. La resa massima delle  olive  in  olio  non  puo'
superare il 21%. 
    9. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli
Martani» non puo' superare Kg. 5.500  per  ettaro  per  gli  impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'  superare  il
19%. 
    10. La produzione massima di olive degli oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Umbria",  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli
Amerini» non puo' superare Kg. 6.500  per  ettaro  per  gli  impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'  superare  il
17%. 
    11. La produzione massima di olive degli oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli  del
Trasimeno» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro  per  gli  impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'  superare  il
17%. 
    12. La produzione massima di olive degli oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Colli
Orvietani» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro  per  gli  impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'  superare  il
17%. 
    13. Anche in annate eccezionalmente  favorevoli  la  resa  dovra'
essere riportata attraverso accurata cernita  purche'  la  produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 
 
                               Art. 5. 
                    (modalita' di oleificazione) 
 
    1. La zona di oleificazione dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero
territorio amministrativo della  regione  Umbria  coincidente  con  i
comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di
piu'  menzioni  geografiche  sono  tenuti  a  stoccare  e  conservare
debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da  ciascuna
menzione geografica. 
    2. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui  all'art.  1,
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. 
    3. Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione   delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 
 
                               Art. 6. 
                    (caratteristiche al consumo) 
 
    1. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica  «Colli  Assisi  Spoleto»  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      mediana dei difetti = 0 
      mediana del fruttato ≥ 3 
      mediana dell'amaro ≥ 3 
      mediana del piccante ≥ 3 
      numero perossidi: ≤ 12,0 
      K 232: ≤ 2,00 
      K 270: ≤ 0,20 
      acido oleico: ≤ 82% 
      polifenoli totali: ≥ 150 ppm 
    2. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Martani»  deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      mediana dei difetti = 0 
      mediana del fruttato ≥ 3 
      mediana dell'amaro ≥ 3 
      mediana del piccante ≥ 3 
      numero perossidi: ≤ 12,0 
      K 232: ≤ 2,00 
      K 270: ≤ 0,20 
      acido oleico: ≤ 82% 
      polifenoli totali: ≥ 125 ppm 
    3. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Amerini»  deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      mediana dei difetti = 0 
      mediana del fruttato ≥ 3 
      mediana dell'amaro ≥ 3 
      mediana del piccante ≥ 3 
      numero perossidi: ≤ 12,0 
      K 232: ≤ 2,00 
      K 270: ≤ 0,20 
      acido oleico: ≤ 82% 
      polifenoli totali: ≥ 100 ppm 
    4. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione  geografica  «Colli  del  Trasimeno»  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo dorato; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      mediana dei difetti = 0 
      mediana del fruttato ≥ 3 
      mediana dell'amaro ≥ 3 
      mediana del piccante ≥ 3 
      numero perossidi: ≤ 12,0 
      K 232: ≤ 2,00 
      K 270: ≤ 0,20 
      acido oleico: ≤ 81% 
      polifenoli totali: ≥ 100 ppm 
    5. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      mediana dei difetti = 0 
      mediana del fruttato ≥ 3 
      mediana dell'amaro ≥ 3 
      mediana del piccante ≥ 3 
      numero perossidi: ≤ 12,0 
      K 232: ≤ 2,00 
      K 270: ≤ 0,20 
      acido oleico: ≤ 82% 
      polifenoli totali: ≥ 100 ppm 
    6.  Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono   essere
conformi alla attuale normativa U.E. 
 
                               Art. 7. 
                   (designazione e presentazione) 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    3.  L'uso  di  nomi  di  aziende,   tenute,   fattorie   e   loro
localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima. 
    4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  devono
avvenire nell'ambito della regione Umbria. 
    5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del  presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con  dimensione  non
superiore  a  quella  dei  caratteri  con  cui  viene   indicata   la
denominazione di origine protetta «Umbria». 
    6. L'uso di altre  indicazioni  geografiche  riferite  a  comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente  deriva  deve
essere riportato in caratteri non  superiori  alla  meta'  di  quelli
utilizzati  per  la  designazione  della  denominazione  di   origine
protetta di cui all'art. 1. 
    7. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme  di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione. 
    8. L'olio extravergine di oliva di cui  all'art.  1  deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata. 
    9. E' obbligatorio indicare in  etichetta  l'anno  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
 
                               Art. 8. 
                             (controllo) 
 
    Il controllo per l'applicazione delle disposizioni  del  presente
disciplinare e' svolto da una  struttura  di  controllo  autorizzata,
conformemente  a  quanto  stabilito  dagli  articoli  10  e  11   del
regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per
il controllo delle diverse fasi del  processo  produttivo  della  DOP
«Umbria» e': 
    3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons.  a  r.
l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG) Italia  -  Tel:  +39
075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org