IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza di Merlin Elisabetta, nata l'8 novembre 1951 a
Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso
l'Universita' degli studi di Torino in data 25 febbraio 1993;
Considerato che la medesima risulta di avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
22 agosto 1995;
Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Torino di avere superato le prove scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato
in data 24 novembre 2010;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del
7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti
nella risoluzione del 30 giugno 2009, ha certificato l'omologa della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre
colegio de Abogados di Lorca dal 15 luglio 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere
superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la
professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessata;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Merlin Elisabetta, nata l'8 novembre 1951 a Torino,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
«abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 14 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano