MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Merlin Elisabetta, di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A10321) 
(GU n.181 del 5-8-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Merlin Elisabetta,  nata  l'8  novembre  1951  a
Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto  in  Italia,  laurea  in  giurisprudenza  conseguita  presso
l'Universita' degli studi di Torino in data 25 febbraio 1993; 
  Considerato che la medesima risulta di avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessata ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  Torino  del
22 agosto 1995; 
  Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Torino di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense  come  attestato
in data 24 novembre 2010; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli  esami  previsti
nella risoluzione del 30 giugno 2009, ha certificato l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che  ha  documentato  di  essere  iscritto  all'Ilustre
colegio de Abogados di Lorca dal 15 luglio 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  la  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Merlin Elisabetta, nata l'8  novembre  1951  a  Torino,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Unica prova orale su due materie: una prova su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano